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Incarti n. 80.2012.201 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 14 settembre 2012 contro la decisione del 22 agosto 2012 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. I coniugi RI 1 e __________ non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta 2010 neppure dopo la diffida notificatagli il 20 gennaio 2012 e dopo la multa disciplinare loro inflitta con decisione del 13 aprile 2012.
Con decisione del 7 giugno 2012, lRS 1 ha dunque notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 87'400.– per l’IC ed in fr. 109'100.– per l’IFD; la sostanza imponibile in fr. 659'000.–. La motivazione della decisione avvertiva i contribuenti che la tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova. Un eventuale reclamo non conforme a tali requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
B. Con fax del 5 luglio 2012, RI 1 ha dichiarato di inoltrare reclamo contro la decisione di tassazione, “in quanto non siamo ancora riusciti ad esaminare la pratica”.
Il 6 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, attribuendogli un termine fino al 23 luglio 2012 per conformarsi alle esigenze formali di ricevibilità del reclamo, avvertendo che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non avendo il contribuente dato seguito all’invito ricevuto, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 22 agosto 2012.
C. Con ricorso del 7 settembre 2012, RI 1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2010, argomentando di non essere “riuscito a rispettare i termini di reclamo” a causa “di problemi di salute e conseguente riabilitazione”.
La Camera ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni, con lettera del 17 settembre 2012, per motivare il ricorso, avvertendolo che in caso contrario lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il termine è poi stato prorogato su istanza dell’insorgente.
L’8 ottobre 2012, il ricorrente ha motivato il ritardo nell’inoltro della dichiarazione d’imposta, adducendo problemi di salute ed in particolare un infortunio.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
È innegabile che il reclamo del contribuente non adempisse i requisiti di forma stabiliti dalla legge. Infatti, sebbene con la decisione di tassazione fosse stato chiaramente avvertito delle conseguenze cui sarebbe andato incontro se non si fosse conformato alle esigenze previste per la contestazione di una tassazione d’ufficio, il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione, nella quale asseriva di non essere ancora riuscito ad occuparsi della pratica.
Proprio perché la decisione di tassazione del 7 giugno 2012 conteneva già tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure più dovuto rivolgersi al reclamante, attribuendogli un ulteriore termine per sanare i vizi del reclamo. Al contrario, ricevuto il reclamo generico, avrebbe potuto subito dichiararlo irricevibile, constatando semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato.
2.4.
È ancora il caso di osservare che il reclamo del 5 luglio 2012 risulta essere stato inoltrato solo tramite fax. Lo stesso era dunque irricevibile anche a prescindere dal suo contenuto, in quanto un gravame non è ammissibile se inoltrato solo per fax (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 e giurisprudenza citata).
2.5.
La semplice circostanza che, con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente abbia finalmente inoltrato una dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale in discussione non consente una diversa conclusione. Infatti, alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione di tassazione per apprezzamento era già passata in giudicato nel momento in cui è stato interposto il ricorso a questa Corte.
2.6.
Non possono condurre ad una soluzione più favorevole per l’insorgente neppure le argomentazioni proposte con il complemento al suo ricorso, laddove giustifica il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con la sua invalidità e con un infortunio occorsogli nella primavera del 2012. In primo luogo, è il caso di rilevare che la dichiarazione d’imposta 2010 avrebbe dovuto essere inoltrata già nel mese di aprile del 2011 e che il contribuente ha beneficiato di più proroghe, prima di essere diffidato e sanzionato per violazione dei suoi obblighi di collaborazione. In secondo luogo, non può essere ignorato il fatto che egli svolge la professione di avvocato e che è titolare di uno studio legale. Pur ammettendo che sia invalido, si impone la conclusione che tale situazione di inabilità al lavoro non gli ha impedito di occuparsi della clientela del suo studio.
3. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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- ; - ; - ; .
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Amministr |
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Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: