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Incarti n. 80.2012.205 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 18 settembre 2012 contro la decisione del 29 agosto 2012 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. RI 1, nato nel 1987, è domiciliato a __________, dove vive con i genitori. Dal 1° marzo 2011 lavora alle dipendenze del Politecnico federale di __________, quale assistente-dottorando in scienze e ingegneria dei materiali.
Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito da attività dipendente di fr. 37'731.–. A titolo di spese professionali, faceva invece valere le seguenti deduzioni:
- trasporto (mezzo pubblico) fr. 3'520.–
- alloggio fr. 10'000.–
- vitto fr. 1'600.–
- altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
- totale fr. 17'620.–
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 4 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:
- trasporto (mezzo pubblico) fr. 3'350.–
- vitto fr. 1'600.–
- altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
- totale fr. 7'450.–
Per quanto qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di aver negato la deduzione di spese supplementari per l’alloggio fuori Cantone, dal momento che il contribuente viveva ancora con i genitori a __________.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 luglio 2012, nel quale affermava in particolare di contribuire alle spese sostenute dai genitori.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 29 agosto 2012. Argomentava anzitutto che il costo di una camera o di un appartamento al luogo di lavoro poteva essere dedotto solo se inferiore a quanto pagato per l’abitazione primaria, aggiungendo poi che nel caso di specie il contribuente nemmeno provava di versare una pigione ai genitori, presso i quali era ancora domiciliato.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che gli sia riconosciuta la deduzione di almeno fr. 6'300.– a titolo di spese supplementari per alloggio fuori Cantone, riproponendo le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9 dicembre 2009), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, di doppia economia domestica, di alloggio, di perfezionamento e riqualifica professionale. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6, 8 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo e l’art. 1 dell’Ordinanza federale, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono invece deducibili le spese che eccedono il necessario e che non sono direttamente connesse con il conseguimento del relativo reddito.
2. 2.1.
Come esposto in narrativa, nella fattispecie litigiosa è la deduzione delle spese supplementari per l’alloggio fuori Cantone. Il ricorrente, che dal 1° marzo 2011 è stato assunto dal Politecnico federale di __________ come assistente-dottorando in scienze e ingegneria dei materiali, postula la deduzione di almeno fr. 6'300.– (fr. 630.– x 10 mesi). Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione, secondo cui il costo di una camera o di un appartamento al luogo di lavoro può essere dedotto solo se inferiore a quanto pagato per l’abitazione primaria, mentre il ricorrente nemmeno prova di versare una pigione ai genitori, presso i quali è ancora domiciliato.
2.2.
Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr. art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo). È ammessa la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 4 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (cfr. art. 6 cpv. 2 del decreto esecutivo).
Analoga normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’art. 9 cpv. 3 dell’Ordinanza, secondo cui per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
2.3.
Come visto, di principio sono deducibili unicamente le spese per una camera. Un’eccezione è ammessa nel caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita la propria attività lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile oppure il suo costo risulterebbe eccessivo (Knüsel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Vol. I/2a, Basilea 2008, n. 21 ad art. 26 LIFD, p. 390). Altrimenti, discende già dalla nozione stessa di spesa professionale la conclusione che non vi possono rientrare i costi di un’abitazione in quanto tali ma unicamente le spese di alloggio direttamente dipendenti dall’esercizio dell’attività lucrativa. A tal fine è di solito sufficiente una camera.
Se non vi fosse tale limitazione, vi sarebbe la possibilità per i contribuenti di dedurre a titolo di spese professionali i costi di un’abitazione più cara al luogo di lavoro mantenendo una semplice camera al luogo di domicilio fiscale, con la conseguenza che potrebbero dedurre veri e propri costi di mantenimento, fra i quali rientrano anche quelli di abitazione. Dal divieto di dedurre costi di mantenimento dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT, art. 34 lett. a LIFD) discende cioè la legittimità della limitazione delle spese di alloggio deducibili a quelle di una camera (decisione del 20 luglio 1987 del Tribunale amministrativo di Obvaldo, in: StE 1987 B 22.3 n. 22, consid. 3).
2.4.
Nel caso del ricorrente, come detto, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione delle spese supplementari per l’alloggio fuori Cantone, fondandosi esclusivamente sul fatto che il ricorrente non pagherebbe – o comunque non proverebbe di pagare – una pigione per l’abitazione primaria di __________. Solo per questa ragione considera il costo del monolocale di __________ come una vera e propria spesa di mantenimento, in quanto tale fiscalmente non deducibili (art. 33 lett. a LT, art. 34 lett. a LIFD).
Tale conclusione non può essere seguita. Così facendo, l’autorità fiscale ha di fatto negato la necessità professionale di un alloggio supplementare al luogo di lavoro, quando appare evidente che non ci si possa attendere dal contribuente un rientro giornaliero da __________ a __________ e viceversa. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il diritto di dedurre le spese di alloggio che non si possono ragionevolmente evitare e che trovano sostanziale origine nel conseguimento del reddito deve essere sempre garantito, anche quando queste superano i costi dell’abitazione primaria. L’unico limite contenuto nelle leggi cantonale e federale è semmai rappresentato dalle caratteristiche richieste ad un alloggio per poter rientrare nella nozione di spese professionali. Al fine di scongiurare la possibilità per un contribuente di dedurre a tale titolo i costi di un’abitazione più cara al luogo di lavoro, sono di principio deducibili le sole spese di una camera, con o senza cucina, mentre la scelta di risiedere durante i giorni lavorativi in un appartamento di più locali ed eventualmente di un livello qualitativo superiore alla media rientra piuttosto nelle opzioni connesse con il tenore di vita dell’individuo. Tali opzioni sono del tutto legittime, ma come tali rappresentano una spesa di mantenimento non deducibili dal reddito imponibile.
In questo senso è da interpretare la giurisprudenza esposta sopra, da cui verosimilmente prende spunto anche la decisione qui impugnata.
2.5.
D’altra parte, il ricorrente non può nemmeno essere paragonato ad uno “studente lavoratore”, al quale dottrina e giurisprudenza negano la possibilità di dedurre le spese supplementari per l’alloggio e per il vitto fuori Cantone, perlomeno nella misura in cui le stesse sono dettate dagli studi (decisione TF n. 2C_177/2012 del 25 settembre 2012, in: RDAF II 2013 p. 55; v. anche Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 26 LIFD, p. 653).
Assunto dal Politecnico federale di __________ quale assistente-dottorando, il compito del ricorrente era quello di coadiuvare il professore incaricato nell’insegnamento e nella ricerca. Certo, i dottorandi dei politecnici federali lavorano in gran parte alla propria tesi e al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi. Il loro statuto rimane tuttavia quello di dipendenti della Confederazione, assoggettati all’Ordinanza federale sul personale del settore dei Politecnici federali (OPers PF; RS 172.220.113). Come qualsiasi altro collaboratore, essi hanno pertanto diritto alla deduzione di tutte le spese connesse alla loro professione, comprese quelle supplementari per l’alloggio e per il vitto fuori Cantone.
2.6.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte sopra, non vi è alcun motivo per rifiutare al ricorrente la postulata deduzione delle spese supplementari per l’alloggio fuori Cantone. Lo stesso dicasi per l’importo rivendicato, che nel gravame qui in esame viene adeguato in fr. 6'300.– (fr. 630.– x 10 mesi), sulla base della durata effettiva della sua nuova attività professionale, iniziata il 1° marzo 2011.
3. Il ricorso è conseguentemente accolto.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 agosto 2012 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione dal reddito imponibile dell’importo di fr. 6'300.– a titolo di spese supplementari per l’alloggio fuori Cantone.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: