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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 17 settembre 2012 contro la decisione del 27 agosto 2012 in materia di imposta sugli utili immobiliari. |
Fatti
A. Con atto pubblico del 13 dicembre 2010, iscritto a Registro fondiario il 4 marzo 2011, i coniugi RI 1 e RI 2 vendevano a __________ il mappale no. __________ RFD sito nel Comune di __________ per fr. 660'000.-, di cui fr. 38'500.- per mobilia ed accessori e fr. 621'500.- per il fondo.
B. Con decisione del 27 febbraio 2012 l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca notificava ai venditori, residenti in __________, la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla vendita della particella no. __________. L’utile imponibile era commisurato in fr. 231'267.- e l’imposta corrispondente in fr. 60'129.40 da dividere tra i coniugi in ragione di 1/2 ciascuno per un ammontare individuale di fr. 30'064.70.
L’Ufficio
di tassazione ammetteva la deduzione dei costi di costruzione e di miglioria
nella limitata misura di fr. 40'000.-, spiegando nella motivazione allegata che
potevano essere riconosciuti in deduzione solo i costi strettamente legati alla
domanda di costruzione (costruzione tettoia/terrazza) e non anche quelli per la
sostituzione delle finestre, considerati costi di manutenzione ordinaria.
Inoltre, in merito ai costi di acquisto e di vendita, l’autorità fiscale
rifiutava il riconoscimento dei costi di iscrizione della cartella ipotecaria
in quanto non deducibili.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 marzo 2012, argomentando che la sostituzione delle finestre aveva comportato un aumento di valore dell’immobile. A ciò aggiungevano che la decisione di tassazione sull’imposta sugli utili immobiliari non considerava le deduzioni per il mobilio come da accordo supplementare al contratto di compravendita con la compratrice e inoltre chiedevano il differimento dell’imposizione per il reinvestimento in un’abitazione primaria al loro rientro nel Canton Ticino.
Con decisione del 27 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione respingeva integralmente il reclamo, adducendo nel merito le seguenti motivazioni:
1.
Viene riconfermata la
non accettazione in deduzione delle spese sostenute nella tassazione TUI base.
La circolare 7/2010 DdC ribadisce che la sostituzione delle finestre (anche se
qualitativamente superiori rispetto alle precedenti) è da considerare una spesa
di manutenzione ordinaria e non di investimento deducibile TUI.
2. La deduzione del “mobilio” (come risultante dal rogito) è già stato dedotto dal prezzo di vendita. Il valore della contrattazione risultava essere di fr. 660'000.- (PV) ./. fr. 38'500.- (mobilio) = fr. 621'500.- (valore di alienazione totale).
3.
Richiesta di
differimento per reinvestimento in un’abitazione primaria sostitutiva secondo
l’art. 125 LT, lett. g) non accordato.
Al momento non sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- Il capitale ricavato all’alienazione NON è stato reinvestito ed il domicilio dei contribuenti risulta essere all’estero.
- L’abitazione alienata NON era abitazione primaria, ma parte di essa era affittata a terzi (ufficio __________ e appartamento di vacanza).”
D. Con ricorso alla Camera di diritto tributario redatto in lingua tedesca, i coniugi RI 1 e RI 2 si riconfermano nelle loro richieste precedenti aggiungendo che il cambiamento delle finestre ha dovuto essere notificato all’Ufficio tecnico di ____________________ trattandosi di un intervento architettonico nella sostanza dell’immobile che aumenta il suo valore e non può pertanto considerarsi una semplice manutenzione. Inoltre, per quanto concerne la deduzione del mobilio, i contribuenti sostengono che fr. 38'500.- erano già previsti dal contratto di compravendita come emerge dal rogito, ma i restanti fr. 68'000.- sono stati accordati successivamente mediante accordo privato tra le parti. I ricorrenti ripropongono poi la richiesta di poter beneficiare del differimento dell’imposizione sull’utile immobiliare per reinvestire il capitale in un’abitazione sostitutiva al momento del loro ritorno in Svizzera.
E. Con raccomandata del 24 settembre 2012 la Camera di diritto tributario ha assegnato ai contribuenti un termine di 15 giorni per inoltrare un ricorso in lingua italiana e per eleggere domicilio in Svizzera secondo l’art. 214 cpv. 4 LT, con l’avvertimento che in caso di inadempimento il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con scritto del 9 ottobre 2012, nuovamente redatto in lingua tedesca, gli insorgenti hanno chiesto di essere esentati dal pagamento delle imposte sugli utili immobiliari, per il fatto che sono al momento senza reddito; a loro dire, in __________ non percepirebbero nessun salario e vivrebbero con mezzi finanziari modesti. Hanno aggiunto che il ricavo dell’alienazione è ormai speso e che pertanto è irrilevante che questa Camera esamini il loro ricorso, visto che attualmente non sussistono i mezzi per pagare l’imposta sugli utili immobiliari.
F. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012, l’autorità fiscale ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto dopo la concessione del termine da parte della Camera di diritto tributario per sanare le lacune formali, i coniugi __________ hanno risposto nuovamente in lingua tedesca e senza eleggere domicilio in Svizzera.
Diritto
1. La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero esposto nella
dovuta forma, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata.
2. 2.1.
Questa Camera, con raccomandata del 4 settembre 2010 ha invitato i ricorrenti, sotto comminatoria di irricevibilità, a inoltrare un ricorso in lingua italiana nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello scritto e ad eleggere domicilio in Svizzera, conformemente all’art. 214 cpv. 4 LT.
2.2.
La libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale all’art.18 Cost. fed.
Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall’art. 70 cpv. 1 Cost. fed. secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2.3.
Tuttavia nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (per esempio gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis, 2000 n. 40 p. 217).
Tali principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli art. 18 e 70 (DTF 127 V 219, consid. 2. b. aa., con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, §38).
L’art. 70 cpv. 1 Cost. fed. garantisce in particolare il principio della territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Sulla base di tale norma, i Cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogenità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità.
2.4.
Pertanto, l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 106 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302; CDT n.39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
Trattasi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, di un principio consolidato e indiscusso (DTF 102 Ia 35, consid. 1), ne discende che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 58).
Tale pretesa non è neppure in contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, poiché il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l’art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l’art. 14 CEDU (che vieta altresì una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 299, consid. 2a).
2.5.
Inoltre secondo l’art. 214 cpv. 4 LT i contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere domicilio legale nel Cantone.
Più precisamente il presupposto è adempiuto, quando la persona fisica ha designato un indirizzo della persona o ente che la rappresenta nella vertenza oppure ha indicato un recapito in Svizzera.
2.6.
Nel caso in esame è stato fissato ai ricorrenti un termine di 15 giorni per presentare un ricorso in lingua italiana ed eleggere domicilio in Svizzera. Come già ricordato i coniugi __________, in risposta alla raccomandata, si sono nuovamente espressi in lingua tedesca e senza eleggere un domicilio in Svizzera, esigendo un’esenzione del pagamento delle imposte sugli utili immobiliari, derivato dal fatto che attualmente sono senza reddito e invocando una situazione di “ingiustizia sociale”.
I ricorrenti non hanno, nel termine loro assegnato, soddisfatto i requisiti richiesti e pertanto il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, con la conseguenza che questa Camera non entra nel merito del gravame.
3. 3.1.
Ciò nonostante, a titolo abbondanziale, si può ritenere che il ricorso non sarebbe stato accolto neppure nel caso in cui fosse stato considerato ricevibile.
3.2.
Per quanto concerne la sostituzione delle finestre, per l’art. 134 cpv. 1 LT stabilisce che sono deducibili i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento. Non possono invece essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT). A quest’ultimo proposito, la legge tributaria prevede in particolare la deduzione dai proventi della sostanza immobiliare privata delle spese di manutenzione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da parte di terzi; gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione (art. 31 cpv. 2 LT).
Secondo la circolare n. 7/2010 della Divisione delle contribuzioni (Deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata), la sostituzione delle precedenti finestre doppie o semplici o la loro sostituzione con altre migliori dal profilo energetico sono semplici spese di manutenzione e non costi di miglioria (circolare n. 7/2010, p. 16).
Di conseguenza, i costi per la sostituzione delle finestre non possono essere computati quali costi di investimento secondo l’art. 134 cpv. 1 LT ai fini del calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari.
3.3.
Al riguardo della deduzione del mobilio si ricorda che per determinare il calcolo dell’utile, l’art. 128 cpv. 1 LT prevede che l’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento). Il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1 LT). L’atto notarile è vincolante ai fini della determinazione del valore della contrattazione. Eventuali accordi non risultanti dall’atto pubblico sono irrilevanti in sede di deduzioni per l’imposta sugli utili immobiliari. Ne discende che l’accordo privato intercorso tra compratore e venditori pattuito in un secondo tempo non ha alcuna rilevanza per il calcolo del valore di alienazione.
In ogni caso, non si vede in quale modo la successiva vendita di ulteriore mobilio all’acquirente della casa si rifletta sul calcolo dell’utile proveniente dalla vendita dell’immobile.
3.4.
Infine, per la richiesta di differimento per il reinvestimento in un’abitazione primaria sostitutiva, si sottolinea che l’art. 125 lett. g LT concede un differimento dell’imposizione sugli utili immobiliari nel caso in cui un’abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all’uso personale del contribuente venga alienata e che il ricavato sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
Nel caso in esame, a quasi due anni dalla vendita dell’immobile di __________ (4 marzo 2011), i coniugi __________ vivono in __________ e non risulta che abbiano proceduto ad un reinvestimento in un’abitazione primaria in Svizzera. La semplice affermazione dei ricorrenti, di avere l’intenzione di reinvestire il capitale in un’abitazione sostitutiva in Svizzera al loro rientro, è irrilevante. Nel momento in cui dovessero adempiere i requisiti per un differimento dell’imposizione, gli insorgenti potrebbero chiedere una revisione della decisione di tassazione secondo gli articoli 232 e seguenti LT.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: