Incarto n.
80.2012.216

Lugano

1 ottobre 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 10 ottobre 2012 contro la decisione del 3 ottobre 2012 in materia di IC 2011.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   RI 1, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in quanto proprietaria di una casa di vacanza ad __________;

 

                                     -   notificandole la tassazione IC 2011, con decisione del 25 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno attribuiva all’immobile di __________ un valore locativo di fr. 25'743.– e una sostanza imponibile di fr. 326'966.–, pari al suo valore di stima ufficiale;

 

                                     -   inoltre, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, l’autorità commisurava in, rispettivamente, fr. 171'000.– e          fr. 1'219'000.– i redditi e la sostanza totali;

 

                                     -   per quanto qui di interesse, alla casa di vacanza ticinese affiancava altri tre immobili, situati nei comuni di __________, __________ e __________;

 

                                     -   la contribuente, rappresentata dal figlio RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 agosto 2012, nel quale sottolineava di aver donato ai tre figli (__________, __________ e __________) la quota di ¾ dell’immobile ticinese, trattenendo per sé l’ulteriore quarto;

 

                                     -   chiedeva quindi che la decisione di tassazione fosse corretta in base ai nuovi rapporti di proprietà;

 

                                     -   l’autorità di tassazione respingeva la richiesta, con decisione del 3 ottobre 2012, così motivata:

 

                                         La decisione di tassazione si estende a tutto l’anno 2011 considerato che la contribuente ha ceduto i ¾ della sua proprietà solo in data 27.12.2011. I 3 comproprietari __________, __________ e __________ non vengono imposti per l’anno 2011 in relazione ai soli 3 giorni di possesso.

                                         Per la successiva tassazione 2012 la tassazione avverrà sulla base dei nuovi rapporti di proprietà;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, nuovamente rappresentata dal figlio RA 1, osserva di aver donato ai propri figli non soltanto i ¾ della casa di __________, ma anche gli immobili di __________ e __________;

 

                                     -   chiede quindi che redditi e la sostanza totali siano ridotti di conseguenza;

 

                                     -   nelle proprie osservazioni del 22 febbraio 2013, l’autorità di tassazione ha aderito al ricorso in relazione agli immobili di __________ e __________;

 

                                     -   pur riconoscendo che alla data determinante del 31 dicembre 2011 la quota di ¾ della casa di __________ era trapassata ai tre figli, l’autorità propone invece di confermare la prima imposizione “nella misura in cui la soluzione adottata dall’ufficio di tassazione trovi il consenso dei nuovi comproprietari”;

 

 

Diritto

 

 

                                     -   il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 400; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung - Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna 1995, p. 161);

 

                                     -   ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2ª ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269);

 

                                     -   nel caso in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha (perlomeno) parzialmente aderito al ricorso, proponendo di stralciare redditi e sostanza riferiti agli stessi immobili di __________ e __________;

 

                                     -   a giudizio di questa Camera non vi è nessuna ragione per non seguire tale proposta: dagli atti dell’incarto fiscale emerge infatti che l’immobile di __________ è stato donato ai tre figli __________, __________ e __________, in ragione di ciascuno, mentre quello di __________ è stato ceduto al figlio __________;

 

                                     -   nel determinare i redditi totali conseguiti al di fuori del Canton Ticino non potranno di conseguenza essere presi in considerazione gli importi di fr. 10'840.– (reddito immobiliare di __________) e fr. (-)7'898.– (perdita immobiliare di __________);

 

                                     -   dalla sostanza totale andranno invece detratti gli importi di, rispettivamente, fr. 324'400.– (__________) e fr. 632'600.– (__________);

 

                                     -   simili modifiche avranno un influsso non soltanto sulle aliquote applicabili, ma anche sui redditi e sulla sostanza imponibili nel Canton Ticino, visto che la localizzazione degli attivi lordi è determinante per la chiave di riparto degli interessi passivi e dei debiti (Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, §. 9, I A, n. 1);

                                     -   medesima conclusione vale per l’ulteriore censura sollevata dalla ricorrente, relativa alla proprietà di __________;

 

                                     -   l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 LAID): essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT) e va determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT e 66 cpv. 1 LAID);

 

                                     -   è quindi immediatamente evidente che la sostanza imponibile di fr. 326'966.–, riferita all’immobile di __________, andava suddivisa fra tutti i comproprietari, conformemente ai nuovi rapporti di proprietà;

 

                                     -   poco importa che il trapasso di proprietà sia intervenuto a soli tre giorni dalla fine del periodo fiscale, il 27 dicembre 2011;

 

                                     -   ciò che più conta è che alla determinante del 31 dicembre 2011 l’immobile aveva quattro nuovi proprietari: la ricorrente stessa e i suoi tre figli __________, __________ e __________, in ragione di ¼ ciascuno;

 

                                     -   nella sostanza della ricorrente andrà di conseguenza computato soltanto l’importo di fr. 81'714.– (¼ di fr. 326'966.–);

 

                                     -   l’ulteriore quota di ¾ andrà invece assoggettata ai tre figli, in ragione di ¼ ciascuno;

 

                                     -   si aggiunga infine che la soluzione adottata dall’autorità di tassazione, che per ragioni di praticità ha computato l’intero importo di fr. 326'966.– nella sostanza della ricorrente, non ha a tutt’oggi trovato il suo consenso;

 

                                     -   alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso va pertanto accolto;

 

                                     -   la decisione su reclamo del 3 ottobre 2012 è conseguentemente riformata nel senso che dai redditi totali della ricorrente è dedotto l’importo di fr. 2'942.– (fr. 10'840.– ./. fr. 7'898.–), dalla sostanza totale sono detratti gli importi di fr. 324'400.– e fr. 632'600.–, mentre un importo di soli fr. 81'714.– è computato nella sostanza imponibile;

 

                                     -   visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 3 ottobre 2012 è riformata nel senso che dai redditi totali è dedotto l’importo di fr. 2'942.– (fr. 10'840.– ./. fr. 7'898.–), dalla sostanza totale sono detratti gli importi di fr. 324'400.– e fr. 632'600.–, mentre un importo di soli fr. 81'714.– è computato nella sostanza imponibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: