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Incarti n. 80.2012.226 |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto
tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 23 ottobre 2012 contro la decisione del 26 settembre 2012 in materia di IC/IFD 2010. |
Fatto
- RI 1, nato nel 1963, celibe, beneficia di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e di una pensione della previdenza professionale a contare dal 1° giugno 2009;
- nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un importo complessivo di fr. 26'650.– a titolo di rendite AI e un importo di fr. 10'718.– quali pensioni della previdenza professionale;
- notificandogli la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 13 giugno 2012, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il suo reddito imponibile in fr. 32'100.– per l’IC ed in fr. 37'100.– per l’IFD;
- per quanto qui di interesse, l’autorità aveva in particolar modo aggiunto alle pensioni dichiarate un importo di fr. 5'359.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava “di 6 mesi di rendita non dichiarati nella tassazione 2009”;
- il contribuente impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 9 luglio 2012;
- due giorni più tardi, con scritto dell’11 luglio 2012, l’autorità di tassazione lo invitava a completare il reclamo, indicando i punti oggetto di contestazione e documentando le sue richieste;
- entro il termine fissato il contribuente non dava alcun seguito all’invito e l’autorità fiscale, con successiva decisione del 26 settembre 2012, respingeva il reclamo;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’imposizione delle sole rendite AI maturate nel 2009, per un importo totale di fr. 10'920.–, adducendo che le stesse andavano semmai interpretate come “risarcimento visto il ritardo nel disbrigo della pratica”.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici;
- come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”);
- dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma: semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377);
- nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve pertanto fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo;
- per quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007);
- nel caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la prestazione in capitale versata il 30 giugno 2010 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sia da imporre in questa data, anche se il diritto al suo versamento è nato precedentemente;
- l’argomento relativo all’esistenza di una sorta di “risarcimento” dovuto al ritardo ne disbrigo della pratica AI – peraltro sviluppato nel ricorso in modo del tutto generico – è chiaramente privo di ogni fondamento;
- il ricorrente non può infatti negare di avere potuto disporre delle rendite di invalidità arretrate solo al momento del versamento della liquidazione in capitale, sebbene il diritto alle stesse fosse già maturato nel passato;
- secondo gli art. 37 LT e LIFD, tuttavia, laddove i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente;
- dapprima limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze, versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate, cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere considerati versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF n. 2A.68/2000 del 5 ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; decisione TF n. 2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p. 486);
- la giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile solo se il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo;
- non cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, ad esempio, di riserve tacite non distribuite (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608);
- questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi nei quali il versamento arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210);
- tornando al caso in esame, la liquidazione delle rendite AI maturate dal 1° giugno 2009 al 30 maggio 2010 andava pertanto pacificamente imposta con l’aliquota attenuata, che sarebbe stata applicata se fosse stata corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica;
- lo stesso discorso deve essere esteso, in linea di principio, anche ai versamenti arretrati della cassa pensione, sebbene non siano oggetto di litigio in questa sede;
- come ancora recentemente confermato dal Tribunale federale, la prestazione annua corrispondente va calcolata dividendo dapprima l’importo della liquidazione in capitale per il numero delle rendite mensili accumulate e moltiplicando poi, ai fini della conversione, il risultato così ottenuto per 12, indipendentemente dal momento in cui interviene la liquidazione all’interno del periodo fiscale in esame (decisione TF n. 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 25 e 26 ad art. 37 LIFD, p. 612);
- in simili circostanze, si giustifica annulare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione perché, confermato il principio delle prestazioni assicurative imponibili, si determini sulle liquidazioni annue corrispondenti ed emetta una nuova decisione;
- visto l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 26 settembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Mendrisio per ulteriori accertamenti e per nuova decisione in relazione all’imposizione delle rendite AI e delle pensioni della previdenza professionale arretrate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: