Incarti n.
80.2012.231

80.2012.232

Lugano

24 febbraio 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 6 novembre 2012 contro la decisione del 17 ottobre 2012 in materia di IC e IFD 2011.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1984, lavora alle dipendenze della tipografia di famiglia __________ SA, quale impiegato d’ufficio con diritto di firma collettiva. Azionisti della società sono il padre __________ e lo zio __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito netto da lavoro di fr. 46'296.–.

 

 

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione “dopo rettificazione” del 3 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 46'000.– per l’IC e in fr. 48'900.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità aveva in particolar modo aggiunto “altri redditi” per fr. 8'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “vantaggi nella SA”.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo di medesima data, nel quale sottolineava di essere un semplice impiegato della ditta di famiglia e contestava di avere beneficiato di vantaggi particolari al di fuori dello stipendio.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 17 ottobre 2012, respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

                                         Il reddito d’altra fonte di fr. 8'000, consistente nella valutazione dei vantaggi di un azionista o di persona vicina alla società anonima vengono confermati. Essi sono in diretta relazione con i vantaggi effettivamente goduti e con la tassazione della SA.

                                         In altre parole si tratta di costi non riconosciuti nell’ambito della SA con conseguente ripresa, come reddito, presso la SA stessa e presso il beneficiario qui reclamante.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” alle entrate dichiarate.

                                         Il ricorrente allega al gravame una dichiarazione scritta della datrice di lavoro, nella quale si ribadisce che non avrebbe beneficiato di alcun compenso al di fuori dello stipendio, fatta eccezione per un rimborso spese di fr. 2'960.–, in relazione all’utilizzo della propria autovettura anche a scopi professionali. Il ricorrente lamenta inoltre una carente motivazione della decisione impugnata, non essendo “per niente noto con quali modalità e su che basi sia stata stabilita la ripresa di CHF 8'000.–”.

 

 

                                  E.   L’autorità di tassazione ha presentato le proprie osservazioni solo quattro mesi più tardi, il 6 marzo 2013. Essa rileva in particolare che a nome del ricorrente non è immatricolata nessuna automobile e che lo stesso utilizzerebbe una __________ intestata alla società.

 

 

 

 

 

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Come esposto in narrativa, la decisione su reclamo qui impugnata giustifica l’aggiunta di “altri redditi” rinviando a non meglio precisati costi ripresi nell’ambito della tassazione della ditta di famiglia. Essa non spiega in particolare quali siano i vantaggi effettivamente goduti dal ricorrente, né tanto meno in base a quali considerazioni sia giunta all’importo contestato di fr. 8'000.–.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (decisione TF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

 

                                         2.2.

                                         L’art. 29 della Costituzione federale impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre decisione TF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, consid. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione TF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, consid.
3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

 

                                         2.3.

                                         La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Tornando al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non rispetta le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito. Come visto, essa si limita a rinviare a non meglio precisati costi ripresi nell’ambito della tassazione della società di famiglia, senza minimamente specificarli né tanto meno sostanziare l’importo di fr. 8'000.– aggiunto allo stipendio dichiarato.

                                         Con questo modo di agire, l’Ufficio di tassazione ha messo il contribuente nella situazione di non poter fare altro che inoltrare un ricorso lacunoso dal punto di vista procedurale. Al gravame ha allegato una dichiarazione scritta della datrice di lavoro, che conferma fondamentalmente di non avergli versato alcun compenso al di fuori dello stipendio dichiarato, fatta eccezione per un rimborso spese di fr. 2'960.– in relazione all’utilizzo della propria autovettura privata anche a scopi professionali.

 

                                         3.2.

                                         Certo, l’autorità di tassazione ha infine (almeno parzialmente) circoscritto i vantaggi goduti dal ricorrente, sostenendo nelle osservazioni al presente gravame che lo stesso avrebbe a disposizione un’autovettura __________ immatricolata a nome della società di famiglia. Le osservazioni in discussione, datate 6 marzo 2013, sono tuttavia ampiamente tardive – con ordinanza del 7 novembre 2012, questa Camera assegnava all’autorità fiscale un termine di soli 10 giorni per presentare eventuali osservazioni – e soprattutto non si pronunciano sui criteri adottati per giungere all’importo di fr. 8'000.–.

                                         In simili circostanze, esse non permettono di sanare il vizio della decisione qui impugnata. Sollevano piuttosto una palese contraddizione tra quanto sostenuto dal ricorrente (secondo cui avrebbe beneficiato di un rimborso spese in relazione all’utilizzo della propria automobile) e quanto accertato dalla stessa autorità (secondo cui a suo nome non sarebbe immatricolato nessun autoveicolo), che deve ancora essere approfondita.

 

                                         3.3.

                                         Si deve infine tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera di diritto tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali. Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di valutare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria, considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di giudizio.

 

 

                                   4.   La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 17 ottobre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno, perché adotti una nuova decisione motivata.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: