Incarti n.
80.2012.255

80.2012.256

Lugano

8 ottobre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 7 dicembre 2012 contro la decisione del 28 novembre 2012 in materia di IC e IFD 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, di formazione elettricista, è l’unico dipendente della __________ Sagl, società da lui fondata nel 2009, tramite il conferimento di attivi e passivi della sua precedente ditta individuale.

                                         Qualche mese più tardi, il 17 novembre 2009 (data di iscrizione nel foglio ufficiale svizzero di commercio), __________ ha acquistato 19 quote di capitale sociale; il contribuente ha nondimeno mantenuto la funzione di socio e gerente, con diritto di firma individuale.

 

 

                                  B.   L’Ufficio di tassazione di Lugano Città, con una prima lettera del 20 gennaio 2012, invitava i contribuenti ad indicare, fra l’altro, il saldo dei crediti vantati verso __________ Sagl e __________.

                                         Con lettera del 31 gennaio 2012, i contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria __________ SA, trasmettevano all’autorità di tassazione diversa documentazione, tra cui il bilancio di chiusura della ditta individuale e il certificato di salario del marito.

 

 

                                  C.   Con successiva lettera del 7 marzo 2012, l’autorità di tassazione sottoponeva ai coniugi un calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco finanziario, invitandoli a presentare puntuali osservazioni.

                                         I contribuenti rispondevano il 12 marzo 2012, sottolineando in particolar modo che attivi e passivi della __________ Sagl non andavano presi in considerazione nel calcolo della loro disponibilità, trattandosi di un diverso soggetto fiscale. Aggiungevano alle loro entrate gli assegni famigliari integrativi e di prima infanzia, stimando in oltre 3'000 franchi la loro eccedenza mensile.

 

 

                                  D.   Notificando ai coniugi la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 marzo 2012, l’autorità commisurava il reddito imponibile in fr. 64'700.– per l’IC ed in fr. 67'500.– per l’IFD. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva aggiunto “altri redditi” per fr. 37'300.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di vantaggi societari e di una “distribuzione di utile a correntista senza averlo contabilizzato in società”.

                                         I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2012. A loro dire, l’importo di fr. 27'300.–, erroneamente registrato nel conto correntista, rappresentava in realtà l’utile del consorzio costituito con __________, “rimasto a disposizione della __________ Sagl sul suo conto bancario e mai prelevato dal signor RI 1”.

 

 

                                  E.   L’autorità di tassazione, con decisione del 28 novembre 2012, respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Reclamo non ammesso, deciso dopo esame ulteriore della documentazione messa a disposizione della fiduciaria “__________SA” che non risolve il problema per l’imposizione della distribuzione dissimulata di utili della “__________Sagl”; imposizione che viene pertanto confermata. Si rimanda l’attenzione anche alle motivazioni già indicate nella decisione ordinaria e ai chiarimenti telefonici dati alla signora __________ della __________ SA dal nostro Ufficio e dall’Ufficio tassazione delle persone giuridiche di Bellinzona.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce quanto sostenuto in sede di reclamo. L’importo di fr. 27'300.–, corrispondente all’utile del consorzio costituito con __________, sarebbe rimasto a disposizione della __________ Sagl. Il ricorrente chiede quindi che l’importo in discussione sia tassato presso la società, “come utile straordinario 2012 in considerazione che il bilancio 2011 è già stato chiuso/depositato”.

 

 

                                  G.   Nelle proprie osservazioni del 17 dicembre 2012, l’autorità propone di respingere il gravame. Rileva in particolare che l’utile conseguito dal consorzio non è stato contabilizzato nei ricavi della __________ Sagl e “pertanto la quota parte attribuita al signor RI 1, fr. 27'300.–, è stata correttamente esposta nella sua tassazione personale”.

 

 

                                  H.   Così richiesto da questa Camera, con lettera del 7 settembre 2015, il ricorrente ha prodotto diversa documentazione a comprova dell’esistenza di un consorzio tra __________ Sagl e __________, costituito con lo scopo di eseguire “lavori di manutenzione/ristrutturazione di immobili” (cfr. lettera d’intenti del 16 agosto 2010).

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Nella fattispecie, come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto allo stipendio dichiarato dal marito una prestazione valutabile in denaro di fr. 37'300.–, motivandola con i vantaggi societari goduti dai contribuenti e con una distribuzione dissimulata di utili realizzata tramite l’utilizzo del conto correntista della __________ Sagl.

                                         I ricorrenti, da parte loro, hanno sempre censurato la ripresa dell’importo di fr. 27'300.–, corrispondente a cinque versamenti di, rispettivamente, fr. 15'000.– (il 23 novembre 2010), fr. 3'000.– (il 2 dicembre 2010), fr. 2'000.– (il 13 dicembre 2010), fr. 5'000.– (il 16 dicembre 2010) e fr. 2'300.– (il 29 dicembre 2010) sul conto correntista della società. Non si sono invece opposti alla ripresa dell’ulteriore importo di fr. 10'000.–, nemmeno dopo che questa Camera, con lettera del 25 agosto 2015, ha attirato la loro attenzione sulla sua esistenza. Se ne deve conseguentemente dedurre che oggetto di litigio è in questa sede unicamente la distribuzione dissimulata di utili di fr. 27'300.–.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:

                                         1 Costituiscono utile netto imponibile:

a.     il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b.    tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

      -    ...[omissis]...

      -    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

                                         Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LIFD e 20 cpv. 1 LT prevedono da parte loro che:

                                                                                 1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

                                         c.   i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

                                         2.2.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):

Ø  una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

Ø  il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

Ø  il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

 

 

                                         2.3.

                                         Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Tornando al caso in esame, RI 1 ha fondato nel 2009 la __________ Sagl, tramite il conferimento di attivi e passivi della sua precedente ditta individuale. La società è stata nel frattempo rilevata da __________, rimanendo tuttavia sotto il controllo del contribuente, che ha mantenuto la funzione di socio e gerente con diritto di firma individuale. È lo stesso ricorrente che il 16 agosto 2010 ha sottoscritto, in nome e per conto della __________ Sagl, la lettera d’intenti con __________, nella quale le parti si sono accordate per costituire un consorzio con scopo l’esecuzione di “lavori di manutenzione/ristrutturazione di immobili”. È lo stesso ricorrente che ha in seguito firmato i documenti di apertura del conto corrente __________, intestato direttamente alla società con procura a favore di __________.

 

                                         3.2.

                                         Il consorzio è una società semplice nel senso dell’art. 530 CO, nella quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (Handschin, in: Honsell/Vogt/Water [a cura di], Obligationenrecht II, 3ª ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 530 CO, p. 4). Nel caso in esame, __________ Sagl e __________ si sono accordati nel senso di conferire alla società una quota di un mezzo ciascuno: la prima attraverso l’esecuzione di opere da elettricista, il secondo tramite la realizzazione di diversi lavori di ristrutturazione (muratura, stuccatura, posa piastrelle ecc; cfr. scritto del 7 settembre 2015). A ciascun socio spettava quindi il 50% degli incassi e delle perdite.

                                         Fatte queste premesse, è quindi pacifico che la metà degli incassi confluiti sul conto corrente __________ erano di competenza della __________ Sagl. In quanto tali essi andavano conseguentemente registrati nel conto economico della società, quali ricavi derivanti dal consorzio. Il fatto di averli contabilizzati nel conto correntista della società, passato nel corso di un solo anno da un saldo negativo di fr. 17'501.– a uno positivo di fr. 22'187.–, dimostra inequivocabilmente che la società ha rinunciato a queste entrate in favore del suo socio e gerente nonché unico dipendente.

 

                                         3.3.

                                         La tesi dei ricorrenti, secondo cui gli utili del consorzio sarebbero in ogni caso rimasti a disposizione della società, si scontra con le evidenze contabili.

                                         Certo, i singoli importi di, rispettivamente, fr. 15'000.– (il 23 novembre 2010), fr. 3'000.– (il 2 dicembre 2010), fr. 2'000.– (il 13 dicembre 2010), fr. 5'000.– (il 16 dicembre 2010) e fr. 2'300.– (il 29 dicembre 2010) registrati nel conto correntista sono stati dapprima prelevati dal conto corrente __________ e successivamente girati sul conto corrente __________, pure intestato alla __________ Sagl. L’operazione contabile descritta ha tuttavia permesso di considerare tali importi non più quali ricavi originati dal consorzio, bensì quali semplici finanziamenti alla società. In simili circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha considerato quale prestazione valutabile in denaro l’intero importo di        fr. 27'300.– è senz’altro condivisibile. Una simile registrazione contabile non trova né può trovare giustificazione negli usi commerciali e configura pacificamente un vantaggio per il socio e gerente, che non sarebbe mai stato concesso a terzi nelle stesse condizioni. Non può infine essere messo in dubbio che questo favore non potesse essere riconosciuto dagli organi societari, data la perfetta identità personale tra il socio e gerente della __________ Sagl e il beneficiario di queste registrazioni contabili.

 

                                         3.4.

                                         Gli stessi ricorrenti ne sono coscienti, tanto è vero che nel gravame in esame affermano di avere commesso un errore contabile, registrando i proventi in discussione quale finanziamento sul conto correntista anziché quale utile proveniente dal consorzio, e chiedono infine che l’importo totale di fr. 27'300.– sia tassato presso la società “come utile straordinario 2012 in considerazione che il bilancio 2011 è già stato chiuso/depositato”.

                                         A tale pretesa deve essere tuttavia opposta la considerazione che la modifica di un bilancio già inoltrato all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato venire contra factum proprium: pertanto non è ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in giudicato, perché deve essere osservato il divieto di comportamento contradditorio (Locher, Kommentar zum DBG, 2ª parte, Therwil/Basilea 2004, n. 23 ad art. 58 LIFD, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624). In altri termini, ammettere che i ricorrenti possano scostarsi dalla suddetta contabilità, limitandosi a sostenere, a posteriori, un errore nella registrazione degli utili provenienti dal consorzio, significherebbe consentire agli stessi di venire contra factum proprium, a ragion veduta, una volta conosciuta la tassazione. Un simile comportamento è manifestamente incompatibile con il principio della buona fede, che vincola non solo l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, Basilea 1992, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433).

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: