Incarto n.
80.2012.266

Lugano

9 maggio 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 15 dicembre 2012 contro la decisione del 21 novembre 2012 in materia di IC 2011.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 1, domiciliati a __________, sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, in quanto proprietari di una casa di vacanza a __________, nel comune di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2011, i contribuenti attribuivano alla casa in questione un valore locativo di fr. 6'800.– e facevano valere in deduzione spese di gestione e manutenzione nella misura di fr. 1'700.–, corrispondenti alla deduzione forfettaria del 25% prevista dalla legge cantonale.

 

 

                                  B.   Notificando ai coniugi RI 1 la tassazione IC 2011, con decisione del 19 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile in fr. 3'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 93'400.–. Il valore locativo dell’abitazione di vacanza e le relative spese di gestione e manutenzione, in particolare, erano stabilite come a dichiarazione.

 

 

                                  C.   Con successiva lettera del 26 ottobre 2012, indirizzata all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, i contribuenti chiedevano di correggere la decisione di riparto intercantonale ticinese e di ritornargli quanto pagato di troppo. Informavano, infatti, che le autorità fiscali del Canton Berna, con decisione su reclamo del 20 agosto 2012, avevano nel frattempo modificato il riparto d’imposta intercantonale, elevando da fr. 942.– a fr. 69'635.– le spese di manutenzione dell’immobile di __________ (comprensive dei lavori di isolazione dell’edificio e della sostituzione del vecchio riscaldamento a nafta).

 

 

                                  D.   L’Ufficio di tassazione di Biasca, con decisione del 21 novembre 2012, dichiarava irricevibile la richiesta dei contribuenti siccome tardiva:

                                         I contribuenti, tenuto conto dei rapporti intercantonali, avevano un termine di 30 giorni dalla decisione su reclamo del Canton Berna per eventualmente contestare anche la decisione di tassazione emanata dal Cantone Ticino. Questo termine è abbondantemente scaduto per l’inoltro del reclamo in base all’articolo 206 cpv. 1 LT.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 censurano nuovamente la mancata correzione della decisione del 19 aprile 2012, sostenendo che l’autorità fiscale ticinese dovrebbe sottostare all’autorità fiscale bernese e conseguentemente adattare la propria decisione di tassazione a quella del cantone di domicilio.

 

 

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 3 gennaio 2013, l’autorità fiscale si rimette al giudizio di questa Camera.

 

 

 

 

 

 

Diritto

 

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 26 ottobre 2012, con cui i contribuenti chiedevano la modifica del riparto intercantonale ticinese e il rimborso di quanto pagato di troppo, considerandolo fondamentalmente quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione del 19 aprile 2012.

 

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). A tale proposito, l’art. 192 cpv. 5 LT precisa che il termine di trenta giorni, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

 

                                         2.3.

                                         Tornando al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la decisione contestata, nella misura in cui considera lo scritto del 26 ottobre 2012 quale reclamo contro la decisione di tassazione del 19 aprile 2012, è ineccepibile. Del resto, le argomentazioni dei ricorrenti, secondo cui il principio della buona fede avrebbe imposto alle autorità fiscali ticinesi di adattare la decisione di riparto intercantonale a quella posteriore del cantone di domicilio, non costituiscono uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine di reclamo.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         L’esito non cambierebbe anche se si volesse considerare lo scritto del 26 ottobre 2012 quale richiesta di revisione della decisione di tassazione stessa, basata sul riparto intercantonale del Canton __________.

 

                                         3.2.

                                         Certo, tra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato, l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT prevede espressamente i conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale. L’art. 233 LT precisa nondimeno che in questi casi l’istanza di revisione deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

                                         Nella fattispecie, come detto, la decisione su reclamo delle autorità fiscali __________ è stata intimata ai ricorrenti il 20 agosto 2012, ovvero oltre due mesi prima che gli stessi richiedessero la modifica del riparto intercantonale ticinese. In simili circostanze, lo scritto in questione si palesa in ogni caso tardivo, anche volendo considerarlo quale istanza di revisione.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: