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Incarti n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 gennaio 2012 contro la decisione del 12 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2005. |
Fatti
- la RI 1 è una società il cui scopo consiste nell’acquisto, nella gestione e nella vendita di immobili, come pure nella prestazione di servizi e nella gestione di fleet-management-system e nella gestione di marchi;
- da anni la contribuente è sottoposta a tassazione d’ufficio, per mancato inoltro della dichiarazione fiscale;
- con decisione del 17 maggio 2007, l’RS 1 le ha notificato la tassazione IC/IFD 2005, nella quale l’utile imponibile è stato commisurato, per apprezzamento, in fr. 150'000.– ed il capitale in fr. 153'000.–;
- la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, allegando la dichiarazione fiscale ed il bilancio, da cui risulta un utile di fr. 17'570.16 ed un capitale di fr. 50'000.–;
- con scritto del 23 novembre 2011, l’autorità fiscale ha convocato la reclamante ad un’udienza prevista per il 5 dicembre 2011;
- l’UTPG ha respinto il reclamo con decisione del 12 gennaio 2012, così motivata:
Non avendo dato seguito alla raccomandata del 23 novembre 2011, il reclamo è respinto. La tassazione del 17 maggio 2007 è pertanto confermata;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la decisione dell’UTPG, argomentando che il suo amministratore unico non avrebbe potuto presenziare all’udienza, a causa del lutto che lo avrebbe colpito proprio negli stessi giorni;
- nelle sue osservazioni del 7 marzo 2012, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo, sottolineando di avere intrapreso un controllo fiscale e di avere ricevuto una segnalazione della Polizia cantonale, che metteva in dubbio la regolarità nella tenuta della contabilità.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, la decisione impugnata afferma che il reclamo è respinto, ma dalla motivazione si evince che l’autorità di tassazione non è neppure entrata nel merito delle censure della contribuente, limitandosi a constatare che quest’ultima non si è presentata all’udienza cui era stata convocata;
- ne discende che la decisione deve essere considerata come se avesse dichiarato irricevibile il reclamo, con l’ulteriore conseguenza che a questa Corte compete esclusivamente la verifica della legittimità del rifiuto dell’Ufficio di entrare nel merito delle contestazioni del contribuente;
- l’art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
- nel caso in esame, come già ricordato, la ricorrente era stata sottoposta ad una tassazione d’ufficio, per mancato inoltro della dichiarazione fiscale, con la conseguenza che l’ammissibilità di un reclamo contro la decisione dell’autorità era subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
- a prima vista, la contribuente aveva adempiuto i requisiti citati, avendo inoltrato la dichiarazione fiscale precedentemente omessa, con il conto economico e il bilancio;
- l’UTPG non si è tuttavia confrontato con la contabilità allegata al reclamo, ma si è limitato a censurare la mancata partecipazione all’udienza;
- diversamente dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- nel caso in discussione, sebbene la contribuente avesse presentato un reclamo accompagnato da documentazione contabile, l’Ufficio di tassazione ha completamente omesso di confrontarsi con il merito della tassazione impugnata;
- in tal modo, l’autorità fiscale ha violato gli obblighi cui era tenuta in base alle chiare disposizioni di legge già ricordate;
- le argomentazioni addotte dall’Ufficio per non entrare nel merito del gravame sono del tutto fuori luogo, per la semplice ragione che la legge non esige in alcun modo che il reclamante si presenti ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione ed ancor meno fa di tale udienza una condizione di ricevibilità del reclamo;
- con le sue motivazioni, l’autorità fiscale ha di fatto subordinato la ricevibilità del reclamo alla condizione che lo stesso sia motivato oralmente in un’udienza appositamente indetta dall’Ufficio di tassazione;
- è vero che, nelle sue osservazioni al ricorso, l’UTPG afferma di aver convocato i rappresentanti della ricorrente per “discutere le risultanze del controllo fiscale ed approfondire la problematica sollevata dalla Polizia”, nella già ricordata segnalazione;
- a tale riguardo, deve tuttavia essere sottolineato che niente impediva all’autorità di tassazione di interpellare la reclamante per iscritto in merito alle questioni sollevate: il suo diritto di essere sentita avrebbe anzi preteso che le risultanze della verifica fiscale ed il contenuto della segnalazione della Polizia cantonale le fossero segnalate in ogni caso prima della decisione su reclamo;
- la giustificazione di una tassazione per apprezzamento viene d’altronde meno nel momento in cui un contribuente riprende la collaborazione precedentemente trascurata e consente in tal modo all’autorità di stabilire gli elementi imponibili sulla base della situazione economica effettiva;
- a quest’ultimo proposito, nelle sue osservazioni al ricorso l’UTPG giustifica la commisurazione dell’utile in 150'000 franchi con diverse riprese fiscali (adeguamento dell’affitto dell’immobile, vantaggi auto, spese private diverse, adeguamento cifra d’affari, multe): a parte il fatto che si tratta di una ricostruzione che deve essere sottoposta alla contribuente, perché sia garantito il suo diritto al contraddittorio, l’eventuale conferma delle riprese in questione potrebbe anche giustificare l’apertura di un procedimento di recupero d’imposta in relazione ai periodi fiscali precedenti, nei quali l’utile è sempre stato stimato in misura nettamente inferiore;
- la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché entri nel merito del reclamo della contribuente e adotti una nuova decisione motivata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 12 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché entri nel merito del reclamo della contribuente e adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: