Incarti n.
80.2012.52

80.2012.53

Lugano

9 luglio 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso dell’8 marzo 2012 contro la decisione del 29 febbraio 2012 in materia di IC e IFD 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 è proprietario di una casa situata ad __________, acquistata nel 1998.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente chiedeva la deduzione di spese di manutenzione immobiliari effettive nella misura di fr. 45'850.–, costituite dal premio dell’assicurazione contro gli incendi (fr. 850.–) e da costi per il risanamento di una scarpata (fr. 45'000.–).

 

 

                                  B.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 16 novembre 2011, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 91'800.– per l’IC ed in fr. 96'100.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolar modo ammesso in deduzione le spese di manutenzione dell’immobile nella misura di fr. 3'104.– per l’IC e di fr. 2'484.– per l’IFD; aveva cioè concesso al contribuente la deduzione forfetaria, pari al 25% del valore locativo per l’IC ed al 20% per l’IFD.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 14 dicembre 2011, contestando che le spese di risanamento della scarpata costituissero costi di miglioria. Il reclamante spiegava di essere stato confrontato con un problema risalente alla costruzione della casa: l’impresa che aveva costruito la casa era stata condannata a consolidare il terreno, ma era fallita al termine della causa civile; egli si era quindi visto obbligato ad affrontare la spesa personalmente.

                                         Con decisione del 29 febbraio 2012, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         I lavori di consolidamento chiesti in deduzione fanno sicuramente parte del costo di costruzione della casa come si evince chiaramente dalla causa intentata subito dopo la conclusione dei lavori di costruzione.

                                         Evidentemente i lavori di consolidamento non eseguiti dalla ditta costruttrice, successivamente fallita, non possono essere imputati quali spese di manutenzione straordinaria così come postulato in sede di reclamo.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese “che ha dovuto sopportare per evitare il crollo della casa”. Ribadisce che il venditore dell’immobile non ha mai eseguito l’intervento che era stato obbligato ad adempiere dalla sentenza del pretore.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, nella loro formulazione in vigore nel periodo fiscale in discussione, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

 

                                         1.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

                                         La deduzione complessiva ammonta:

                                         ·        al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                         ·        al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv.1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

 

                                         1.3.

                                         Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d LIFD).

                                         La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella decisione impugnata, l’ufficio di tassazione ha in particolare ammesso una deduzione forfetaria pari al 25% del valore locativo per l’IC ed al 20% per l’IFD. Il ricorrente chiede invece che gli vengano riconosciuti in deduzione i costi effettivi, sostenendo che anche i postulati lavori di risanamento della scarpata vanno qualificati quali costi di manutenzione.

                                         A sostegno della sua tesi, il ricorrente ha ripetuto più volte che l’impresa di costruzioni – con la quale aveva concluso un contratto di impresa generale – sarebbe stata condannata a risanare la pericolante scarpata. Durante l’udienza del 15 maggio 2011, oltre a confermare la posizione del contribuente, il suo rappresentante si impegnava a trasmettere alla presente Camera una copia della sentenza civile.

 

                                         2.2.

                                         Sennonché, sia dall’incarto fiscale che da quello del procedimento civile prodotto il 15 giugno 2012, non trova riscontro quanto da lui sostenuto. Il 7 ottobre 1998, contro il ricorrente, la di __________ faceva istanza al Pretore del Distretto di __________ per l’iscrizione provvisoria di un ipoteca legale pari a fr. 74'250.-, accolta il 17 dicembre dello stesso anno. Con petizione dell’11 febbraio 1999 chiedeva poi il riconoscimento di un credito di fr. 81'160.- e la relativa iscrizione, in via definitiva, dell’ipoteca legale. Sosteneva la presenza di altre fatture scoperte e ripeteva di aver terminato correttamente i lavori il 25 settembre 1998.

                                         In risposta, il ricorrente presentava a sua volta un’azione riconvenzionale per un importo pari a fr. 143'325.-. In particolare, contestava le modalità di realizzazione della scarpata sud-est, ritenuta “ contraria ai piani che furono consegnati e alle più elementari regole dell’arte”. Secondo il perito da lui incaricato, la scarpata necessitava di una sistemazione per garantirne la sicurezza, intervento sollecitato dal ricorrente ma non eseguito dalla.

                                         In seguito al fallimento di quest’ultima, il 21 giugno 2000 il Pretore ha infine decretato il 17 settembre 2002 lo stralcio della causa dai ruoli, senza pronunciarsi in merito alle rispettive responsabilità contrattuali e ordinando la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria.

 

                                         2.3.

                                         Ne discende che la tesi del ricorrente, secondo cui il giudice civile avrebbe riconosciuto che l’impresa appaltatrice generale non ha completato la sua opera, ed in particolare non ha consolidato la scarpata, non è provata.
D’altra parte, dagli atti emerge anche che lo stesso contribuente non avrebbe pagato l’intero compenso richiestogli dall’impresa. Dal punto di vista fiscale, in ogni caso, i reciproci rapporti di responsabilità tra committente e artigiano non hanno nessuna influenza.

                                         L’ultimazione dei lavori di costruzione iniziati da un’impresa generale, nel frattempo fallita, non potrebbe in nessun caso costituire un costo di manutenzione, che per definizione consente unicamente di preservare lo stato di un immobile, conservarne l’uso e mantenerne la redditività, senza tuttavia aumentarne il valore (cfr. punto 1.1.).

                                         Le spese sostenute dal ricorrente per il consolidamento della scarpata hanno invece inevitabilmente aumentato il valore dell’opera. Senza questi lavori non si sarebbe potuto escludere un futuro cedimento del terreno che avrebbe potuto creare un danno all’abitazione stessa o anche a quelle vicine, come pure alle persone.

                                         Si tratta, quindi, di un intervento assimilabile a costi di costruzione veri e propri, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (cfr. art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d LIFD).

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: