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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 13 marzo 2012 contro lo scritto del 21 febbraio 2012 in materia di comminatoria di pagamento di arretrati di imposte alla fonte. |
Fatti
- la __________ SA, ora in liquidazione, è una società con sede a __________, il cui scopo consisteva in particolare nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nel montaggio nonché nella vendita e nella distribuzione di apparecchiature elettroniche, moduli sistemi e software applicativi;
- fino alla fine del mese di ottobre del 2010 la società era amministrata da __________ (presidente) e dall’avv. __________ (membro);
- dal 5 ottobre 2010 __________ è amministratrice unica, in seguito alle dimissioni dell’avv. __________;
- con decisione del 26 settembre 2011, l’RS 1 __________ha notificato alla società una decisione con cui ordinava il versamento dell’importo di fr. 91'000.– a titolo di imposte dovute per l’anno 2010 dai suoi dipendenti senza permesso di domicilio;
- con decreto del 25 ottobre 2011, il pretore di __________ ha dichiarato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
- con scritto del 16 gennaio 2012, l’Ufficio imposte alla fonte si è rivolto a S__________ ed all’avv. __________, avvertendoli che era stata commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte ed attribuendo loro un termine perentorio di 10 giorni per saldare l’importo scoperto, con l’avvertenza che altrimenti la loro infrazione sarebbe stata denunciata al Ministero pubblico per l’apertura di un procedimento penale nei loro confronti;
- l’avv. __________ ha preso posizione con lettera del 18 gennaio 2012, chiedendo la riapertura della procedura che aveva condotto allo scritto del 16 gennaio 2012 ed invitando l’autorità fiscale ad indicare i rimedi giuridici;
- l’Ufficio imposte alla fonte ha risposto con lettera del 21 febbraio 2012, nella quale ha ricordato le caratteristiche della fattispecie dell’appropriazione indebita di imposte alla fonte ed ha rilevato che “le eventuali responsabilità o obblighi delle singole persone fisiche sono definite, nella fattispecie, dal Ministero pubblico nel corso della procedura penale”;
- il 29 febbraio 2012 l’autorità fiscale ha sporto denuncia al Ministero pubblico contro l’avv. __________ e __________ per appropriazione indebita di imposte alla fonte e si è costituita accusatore privato;
- con scritto del 13 marzo 2012 alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 chiede di non essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento delle imposte alla fonte e, in via subordinata, il riavvio della procedura;
- nelle sue osservazioni del 21 marzo 2012, l’autorità fiscale sottolinea che la lettera contestata non costituisce una decisione e ritiene che le censure dell’insorgente debbano essere sottoposte al Ministero pubblico.
Diritto
- per l’art. 270 cpv. 1 LT, chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria;
- per l’imposta federale diretta, l’art. 187 cpv. 1 LIFD contiene una uguale fattispecie penale, sanzionata tuttavia con la detenzione o con la multa sino a 30’000 franchi;
- la sola legge tributaria cantonale stabilisce poi che, se viene commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire;
- per quanto attiene alla procedura applicabile, entrambe le leggi prevedono che l’appropriazione indebita di imposte alla fonte sia perseguita, come la frode fiscale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (art. 271 cpv. 1 LT e art. 188 cpv. 2 LIFD);
- una differenza fra le due procedure è ravvisabile nella disciplina della denuncia: mentre l’art. 271 cpv. 2 LT dispone che la procedura penale sia aperta su richiesta della Divisione delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico, l’art. 188 cpv. 1 LIFD stabilisce che l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta denunzi il fatto all’autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale, la quale perseguirà successivamente anche il delitto in materia d’imposta federale diretta;
- secondo la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, mentre l’art. 188 cpv. 1 LIFD crea un “Anzeigepflicht”, a carico dell’amministrazione cantonale dell’IFD, in caso si presuma la commissione di un delitto fiscale, l’art. 271 cpv. 2 LT, interpretato alla luce dei lavori preparatori, stabilisce un vero e proprio presupposto processuale, per cui il procuratore non può dare inizio al procedimento senza che gli sia pervenuta denuncia (cfr. RtiD I-2006 n. 29, consid. 9);
- nella fattispecie in esame, come già ricordato, il 16 gennaio 2012 l’autorità di tassazione si è limitata ad invitare gli amministratori a saldare il debito fiscale della società, per imposte alla fonte trattenute e non versate, avvertendoli che altrimenti avrebbe sporto denuncia al Ministero pubblico per appropriazione indebita di imposte alla fonte;
- se già la lettera del 16 gennaio 2012 non era una decisione impugnabile, meno ancora si può considerare tale la successiva missiva del 21 febbraio 2012, con la quale l’Ufficio imposte alla fonte ha reagito allo scritto dell’RI 1 che ha fatto seguito alla lettera del 16 gennaio 2012;
- in entrambi i casi, l’Ufficio imposte alla fonte si è limitato a prospettare agli amministratori della società le conseguenze previste dalla legge per il mancato versamento delle imposte alla fonte dei dipendenti, attribuendo loro nel contempo un termine per estinguere il debito;
- la pretesa del ricorrente, di non essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento delle imposte, non può evidentemente essere rivolta a questa Camera, che non ha alcun ruolo nella procedura che lo coinvolge;
- neppure compete a questa Corte di ordinare all’Ufficio imposte alla fonte una nuova intimazione delle decisioni relative alla ritenuta alla fonte sullo stipendio dei dipendenti;
- eventuali vizi della procedura svoltasi dinanzi all’autorità fiscale potranno essere fatti valere nel corso del procedimento penale ormai in corso;
- ne consegue che il ricorso è irricevibile;
- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: