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Incarti n. 80.2012.57 80.2012.58 80.2012.59 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorsi del 20 marzo 2012 contro le decisioni del 22 febbraio 2012 in materia di IC 2005 e 2006. |
Fatti
- RI 1, titolare dell’omonimo studio d’ingegneria, e la moglie RI 2 sono proprietari di diversi immobili a __________ e in altri comuni del Canton Ticino;
- nelle dichiarazioni fiscali 2005 e 2006, i coniugi __________ esponevano una sostanza immobiliare complessiva di, rispettivamente, fr. 1'750'082.– e fr. 2'723'924.–;
- notificando loro la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava la sostanza immobiliare in fr. 1'723'151.–;
- con successiva decisione del 12 aprile 2011, l’autorità fiscale gli notificava anche la tassazione IC/IFD 2006, nella quale commisurava la sostanza immobiliare in fr. 2'702'841.–;
- i contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 31 marzo 2011 e dell’11 maggio 2011, lamentando, per quanto qui di interesse, la mancata diminuzione dei valori fiscali dei terreni edificati;
- a loro avviso, la vetustà dei singoli edifici andrebbe considerata di anno in anno direttamente dall’autorità di tassazione, non trattandosi di un aggiornamento del valore di stima ma piuttosto di un adeguamento “chiaramente derivante dal regolamento e dalla legge stessa così come voluto dal legislatore”;
- essi postulavano quindi una rettifica del valore fiscale dei terreni edificati, applicando un correttivo compreso tra l’1% e il 3% (periodo fiscale 2005) e tra il 2% e il 6% (periodo fiscale 2006), così come previsto dall’art. 9 del regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;
- in occasione di un’udienza tenutasi il 13 dicembre 2011, i reclamanti confermavano il gravame contro “il valore immobiliare delle stime”;
- l’autorità di tassazione respingeva i reclami, con separate decisioni del 22 febbraio 2012, così motivate:
L’articolo 42 cpv. 1 della legge tributaria del Canton Ticino prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Come pertinentemente osservato dal contribuente il 01.01.2005 sono entrati in vigore i nuovi valori di stima in base alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare. I valori esposti al 31.12.2005 sono quelli fissati con la revisione generale valida dal 01.01.2005 e non sono stati contestati; pertanto essi sono da considerare definitivi;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente una correzione del valore fiscale dei terreni edificati, applicando una deduzione compresa tra l’1% e il 3% nel periodo fiscale 2005 e tra il 2% e il 6% nel successivo periodo fiscale 2006.
Diritto
- l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT): essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT), fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale (le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso corrente degli art. 44 cpv. 2 LT e 13 cpv. 4 LAID);
- se, di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT), gli immobili non agricoli e i loro accessori sono invece imposti per il loro valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT);
- la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr., al proposito, decisione TF n. 2P.297/89 del 26 gennaio 1990, in: RDAT 1990 n. 71): il valore degli immobili determinante ai fini fiscali è infatti stabilito dalla legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1 Lst, RL 10.2.9.1);
- il messaggio del Consiglio di Stato n. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, così definisce lo “scopo dell’accertamento del valore immobiliare”:
L’estimo immobiliare ai fini dell’imposizione fiscale è del resto previsto da tutte le leggi cantonali e dev’essere effettuato onde poter valutare l’entità del patrimonio dei soggetti fiscali (persone fisiche e giuridiche). Secondo la nuova legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) la stima serve quindi da base di riferimento per:
- l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche (art. 42 LT),
- l’imposta immobiliare a favore del Comune (art. 293 LT);
- l’imposta immobiliare delle persone giuridiche (art. 97 LT);
- l’imposta minima delle società di capitale e cooperative (art. 90 LT);
- l’imposta di successione e donazione (art. 158 LT);
- l’autorità preposta alla revisione generale delle stime e ai successivi aggiornamenti è l’Ufficio cantonale di stima (art. 27 Lst);
- l’art. 32 cpv. 1 Lst precisa che l’Ufficio cantonale di stima, tramite il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati, unitamente all’avviso di pubblicazione;
- contro ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato diritto di reclamo (art. 34 Lst) e successivamente facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 37 Lst) e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 Lst);
- ne consegue che la decisione di stima, una volta passata in giudicato, vincola l’autorità di tassazione e il contribuente per quanto attiene alla valutazione della sostanza immobiliare ai fini delle imposte citate sopra (imposta sulla sostanza, imposte immobiliari cantonale e comunale, imposta minima e imposte di successione e donazione);
- nel caso in esame, i ricorrenti non negano che la stima degli immobili non agricoli e dei loro accessori competa all’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della revisione generale delle stime e dei successivi aggiornamenti;
- essi sostengono tuttavia che l’autorità di tassazione debba poter correggere, di anno in anno, il valore fiscale dei terreni edificati, applicando i correttivi di vetustà stabiliti dall’art. 9 del regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1.1);
- a loro avviso, simili modifiche non rappresenterebbero un aggiornamento del valore di stima degli immobili, ma piuttosto un adeguamento “chiaramente derivante dal regolamento e dalla legge stessa così come voluto dal legislatore”;
- tali argomentazioni sono prive di ogni fondamento;
- in primo luogo poiché l’autorità competente a valutare la sostanza immobiliare è unicamente l’Ufficio cantonale di stima;
- l’art. 42 cpv. 2 LT, come visto, rinvia esplicitamente, nella definizione delle modalità di calcolo, al “valore di stima ufficiale”;
- in secondo luogo perché l’elemento della vetustà di un edificio non è nemmeno motivo sufficiente per richiedere all’autorità di stima l’apertura di una nuova valutazione specifica dell’immobile, che si giustifica solo in presenza di edifici nuovi o riattati, rispettivamente di terreni soggetti a modifiche di piano regolatore, successive all’entrata in vigore delle nuove stime (ultima revisione generale o aggiornamento intermedio);
- si aggiunga infine che le gravi discrepanze sollevate dai ricorrenti possono eventualmente essere segnalate al Consiglio di Stato, che in ogni momento può esigere la rettifica di stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili (art. 42 cpv. 1 Lst), ma non certo all’autorità di tassazione, che rimane vincolata al valore di stima ufficiale in vigore;
- in simili circostanze, i ricorsi del 20 marzo 2012 devono essere respinti, senza la necessità di ulteriori approfondimenti;
- tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: