Incarto n.
80.2012.64

Lugano

31 maggio 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 20 marzo 2012 contro la decisione del 20 febbraio 2012 in materia di multa disciplinare.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   A causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con decisione del 20 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva ai coniugi RI 1 una multa disciplinare di 700 franchi, avvertendoli che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di collaborazione entro 30 giorni, si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

 

 

                                  B.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 febbraio 2012, nel quale contestavano la misura della sanzione, ritenuta spropositata. Due giorni più tardi, il 17 febbraio 2012, consegnavano agli sportelli dell’Ufficio di tassazione la dichiarazione fiscale.

                                         Con decisione del 20 febbraio 2012, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, sottolineando in particolar modo la ripetuta recidiva dei contribuenti.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente una ragionevole riduzione della multa disciplinare, che tenga in considerazione la loro capacità contributiva e la gravità dell’inottemperanza.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di        fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).

 

                                         1.2.

                                         Perché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

                                         •   e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

                                         (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 472).

 

                                         1.3.

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, è indubbio che la dichiarazione fiscale sia stata inoltrata dopo la scadenza del termine di 30 giorni impartito ai contribuenti con la diffida del 18 novembre 2011. Del resto, nel gravame qui in esame è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere commesso una negligenza, limitandosi a contestare la misura della multa disciplinare, che reputa spropositata in relazione alla sua capacità contributiva.

                                         Come già affermato da questa Camera in due recenti sentenze del 9 maggio 2011 (inc. 80.2011.50) e del 4 novembre 2011 (inc. 80.2011.141), non è però ammissibile che la multa disciplinare sia pagata solo da quei contribuenti che, non conoscendo le regole sull’onere della prova, non contestano di aver ricevuto la diffida alla data indicata dall’autorità di tassazione. Nell’interesse della parità di trattamento di tutti i contribuenti, l’autorità fiscale deve pertanto essere in grado di comprovare la regolare notificazione della diffida in ogni momento, a prescindere da qualsiasi contestazione.

 

                                         2.2.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 80.99.157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R).

                                         La decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33). In caso di invio di una decisione per lettera semplice, l’accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all’autorità l’onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in: RTT 1974, p. 65 ss.).

 

                                         2.3.

                                         Certo, all’autorità di tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che i documenti siano pervenuti al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. decisione TF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).

                                         Così richiesto con lettera del 26 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non ha però saputo presentare alcun mezzo di prova diretto (invio raccomandato) o indiretto (pagamento della relativa tassa) dell’avvenuta notifica della diffida del 18 novembre 2011, limitandosi a produrre una distinta interna d’impostazione delle diffide.

 

                                         2.4.

                                         Per non ledere il principio della parità di trattamento a cui hanno diritto tutti i contribuenti, a questa Camera non resta quindi che accogliere il presente ricorso, invitando nuovamente l’autorità di tassazione a ripristinare quanto prima l’intimazione delle diffide per raccomandata (o con altra forma di invio che consenta la verifica della data di recapito). A tale riguardo va anzitutto ricordato che, in occasione dell’intimazione della diffida, ai contribuenti viene accollata una tassa di fr. 30.–, che ha proprio lo scopo di coprire i relativi costi e che dovrebbe pertanto consentire anche il finanziamento di un invio postale di maggior costo, senza dimenticare inoltre quanto affermato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni nella circolare n. 21 del 7 aprile 1995 (“Le disposizioni concernenti il ricupero d’imposta e le disposizioni penali fiscali secondo la Legge federale sull'imposta federale diretta”, par. 1.3):

                                         La punizione per violazione di obblighi procedurali deve sempre essere preceduta da una diffida dell’autorità competente. La diffida deve contenere un’esortazione al contribuente a rimediare alla propria mancanza entro un determinato termine e comminare inoltre i possibili pregiudizi legali. Per assicurare le prove, la diffida va spedita tramite lettera raccomandata.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente accolto per i motivi sopra esposti e la decisione su reclamo annullata.

                                         Non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 febbraio 2012 e la multa disciplinare del 20 gennaio 2012 sono annullate.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-,.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: