Incarti n.
80.2012.6

80.2012.7

Lugano

23 febbraio 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 5 gennaio 2012 contro la decisione del 7 dicembre 2011 in materia di IC 2010 e IFD 2010.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 hanno lavorato, durante il periodo fiscale 2010, alle dipendenze di __________, rispettivamente in qualità di custode il marito e di governante la moglie.

                                         Con decisione del 26 ottobre 2011, l’RS 1 di Locarno notificava loro la tassazione IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 98'500.–. Rispetto alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva in particolare negato le spese per il pasto principale fuori casa di entrambi i coniugi, argomentando che ne difettavano i requisiti, ed aveva ridotto la deduzione dei costi di trasporto.

 

                                  B.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’11 novembre 2011, contestando il mancato riconoscimento delle spese per il pasto fuori casa e sottolineando in particolar modo che i costi in questione erano stati sempre ammessi nei periodi precedenti. Un’ulteriore censura concerneva le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 dicembre 2011. In relazione alle spese per il pasto di mezzogiorno, rilevava che “i coniugi hanno la possibilità di consumare i pasti presso il datore di lavoro“ e che “se i pasti sono pagati dal datore di lavoro li fattura a prezzo di costo e questo fatto impedisce la concessione della deduzione”.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 definiscono “falsa” l’affermazione dell’Ufficio di tassazione, secondo cui potrebbero consumare i pasti presso il datore di lavoro e sostengono che l’autorità non avrebbe fatto alcun accertamento né presso di loro né presso il datore di lavoro.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

                                   

                                         1.2.                                

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2010).

                                         Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a DE).

                                         Se il costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).

 

                                         1.3.

                                         Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

                                         Per il periodo fiscale 2010 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti svolgevano, nel corso del periodo fiscale litigioso, l’attività dipendente di custode, il marito, e di governante, la moglie, presso una famiglia di __________. Dai certificati di salario rilasciati loro dal datore di lavoro non risulta che beneficiassero di agevolazioni legate ai pasti.

                                         L’autorità fiscale ha tuttavia negato loro la deduzione delle spese fatte valere, sostenendo che i contribuenti avrebbero avuto “la possibilità di consumare i pasti presso il datore di lavoro”.

 

                                         2.2.

                                         In questo contesto, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:

                                         Pasti nella mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti  

                                         La casella è da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione fiscale del cantone sede del datore di lavoro

                                         (cfr. Istruzioni citate, n. 10).

                                        

                                         2.3.

                                         Sui certificati di salario rilasciati ai contribuenti dal datore di lavoro, la casella G non è stata crociata. Ciò dovrebbe significare che il datore di lavoro ha ritenuto che non ne fossero adempiute le condizioni, cioè che a suo avviso i dipendenti non ricevevano dei buoni pasto né avevano “la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale”.

                                         Con la sua decisione, l’Ufficio di tassazione ha evidentemente supposto che il datore di lavoro abbia compilato i certificati in questione in modo non conforme alle istruzioni, cosa che potrebbe anche configurare un’infrazione fiscale.

                                         Né dalla motivazione della decisione né dagli atti trasmessi alla Camera dall’Ufficio di tassazione è tuttavia possibile ricavare indicazioni che permettano di verificare tale ipotesi. In particolare, non risulta che sia stato interpellato il datore di lavoro. Se ciò fosse stato fatto, si può escludere in ogni caso che le risultanze di tale verifica siano state sottoposte ai contribuenti, per consentir loro di prendere posizione. D’altronde, l’Ufficio di tassazione non ha neppure preso posizione sul ricorso, offendo a questa Camera la possibilità di comprendere le motivazioni alla base della decisione contestata.

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti determinanti per la concessione della deduzione rivendicata.

 

 

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 7 dicembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata, nel rispetto del diritto di essere sentiti dei ricorrenti.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: