Incarti n.
80.2012.72

80.2012.73

Lugano

12 novembre 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

  RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 4 aprile 2012 contro la decisione del 14 marzo 2012 in materia di rettifica/revisione IC e IFD 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, di professione avvocato, lavora alle dipendenze dello studio legale __________ di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava, quale reddito da attività lucrativa dipendente, il salario lordo totale di   fr. 225'679.– anziché quello netto di fr. 205'775.–. Ometteva inoltre di far valere in deduzione oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

 

 

                                  B.   Notificando ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 29 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 182'700.– per l’IC ed in fr. 193'200.– per l’IFD.

                                         L’autorità aveva in particolar modo accertato in fr. 225'679.– il reddito da attività dipendente del marito e non aveva riconosciuto alcun importo a titolo di oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio. Non impugnata, la tassazione passava formalmente in giudicato.

 

 

                                  C.   Con istanza del 23 luglio 2010, i contribuenti chiedevano la rettifica/revisione della tassazione IC/IFD 2008, adducendo sostanzialmente di essersi avveduti degli errori commessi (nella redazione della dichiarazione e nella relativa decisione) solo una volta ricevuta la tassazione dell’anno successivo. Postulavano quindi la rettifica del salario al lordo dei contributi sociali con quello netto e la concessione di oneri assicurativi.

 

 

                                  D.   L’Ufficio di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, accoglieva parzialmente l’istanza, concedendo in deduzione un importo di fr. 7'200.– a titolo di oneri assicurativi, “in considerazione del fatto che il contribuente è obbligato ad avere un’assicurazione di base”. Negava invece la sostituzione del salario lordo con quello netto, trattandosi di uno di quegli errori “che non possono essere sanati con l’istituto della revisione né tanto meno con una richiesta di rettifica in base agli art. 235 LT e art. 150 LIFD”.

 

 

                                  E.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 ottobre 2010, nel quale sottolineavano che l’importo corretto di fr. 205'775.– era facilmente rilevabile dal certificato di salario allegato alla dichiarazione fiscale.

                                         L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 marzo 2012, rilevando in particolare che i contribuenti avrebbero potuto far valere il motivo di revisione invocato già nel corso della procedura ordinaria. Con riferimento al rimedio straordinario della rettificazione di errori, spiegava invece di essersi limitata a riportare lo stesso importo esposto dai contribuenti.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la rettifica del salario lordo con quello netto, sostenendo che l’autorità di tassazione sarebbe a sua volta incorsa in un errore di trascrizione, “pur avendo verificato (o dovuto verificare) la corrispondenza del dato inserito dai Ricorrenti nella dichiarazione d’imposta con quanto riportato nel certificato di salario”. I ricorrenti ritengono inoltre adempiuti i presupposti della revisione, adducendo in particolare che non avrebbero potuto richiedere prima la rettifica del salario, proprio perché si trattava di un loro stesso errore.

 

 

                                  G.   Nelle proprie osservazioni del 21 maggio 2012, la Divisione delle contribuzione propone di respingere il gravame. A suo avviso, i contribuenti avrebbero potuto facilmente avvedersi dell’errore contenuto nella dichiarazione già al momento della notifica della decisione di tassazione, ponendo l’accento sulla professione del marito e sull’importante incremento delle imposte dovute rispetto all’anno precedente.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con la notificazione della decisione di tassazione ai contribuenti inizia a decorrere il termine per interporre reclamo. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata dopo il decorso del termine di impugnazione, solo a determinate condizioni. A tale riguardo, devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto.

 

                                         1.2.

                                         In ambito fiscale, la sostituzione delle decisioni passate in giudicato è soggetta a condizioni particolarmente restrittive. L’autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione definitiva se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/ Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d’imposta, cioè dall’esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (art. 236 LT; art. 151 LIFD). Altre eccezioni sono rappresentate dalle due procedure invocate espressamente dai ricorrenti: la rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 235 LT; art. 150 LIFD) e la revisione (art. 232 LT; art. 147 LIFD).

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

                                         Per errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).

 

                                         2.2.

                                         Come sottolineato dai ricorrenti, l’errore di cancelleria può trarre origine non soltanto dall’autorità che decide ma anche dagli stessi contribuenti, alla condizione tuttavia che l’autorità fiscale abbia commesso lo stesso errore per distrazione (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 150 LIFD, p. 1350).

                                         Chiamato a giudicare il caso di un contribuente che, per errore, aveva omesso di richiedere la deduzione di tutti gli interessi ipotecari pagati, il Tribunale federale ha così concluso che non si poteva imputare all’autorità fiscale un cosiddetto errore di cancelleria per il solo motivo di essersi conformata, nella definizione dei fattori imponibili, agli elementi forniti dallo stesso contribuente (decisione TF del 10 dicembre 1998, in: Die neue Steuerpraxis 1999/2000, p. 63).

 

                                         2.3.

                                         La stessa conclusione deve valere anche nel caso in esame. In primo luogo poiché nel dichiarare il salario lordo di fr. 225'679.– anziché quello netto di fr. 205'775.–, i contribuenti non sono incorsi in una semplice svista contabile o di trascrizione, ma hanno commesso un vero e proprio errore sostanziale, dimenticandosi di dedurre i contributi sociali versati alla Cassa di compensazione e alla previdenza professionale. In secondo luogo poiché l’autorità di tassazione si è fondata direttamente sulla dichiarazione fiscale allestita dai contribuenti, senza pertanto incorrere in uno specifico errore espressivo.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, poco importa invece stabilire se poteva o doveva avvedersi dell’errore sostanziale commesso dai ricorrente, confrontando semplicemente l’importo dichiarato con quanto riportato sul certificato di salario, dal momento che non aveva alcun obbligo di supplire alla dimenticanza dei contribuenti (decisione TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2). Del resto, sia detto per inciso, non si può esigere dall’autorità che agisca come se fosse un loro rappresentante, senza dimenticare inoltre che essa può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è nemmeno tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti complementari nell’incarto fiscale.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Non soccorre la tesi dei ricorrenti nemmeno la procedura straordinaria della revisione, disciplinata dagli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.

                                         Di principio, i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato sono tre: la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi (lett. a), la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura (lett. b) e il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (lett. c). Entrambe le legislazioni in esame la escludono tuttavia se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

 

                                         3.2.

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, in: ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/ Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

 

                                         3.3

                                         Per quanto qui di interesse, la revisione è in particolare esclusa nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in: ASA 61 p. 450-451).

                                         Priva di ogni fondamento è l’argomentazione dei ricorrenti, secondo cui non avrebbero potuto richiedere prima la rettifica del salario, proprio perché si trattava di un loro stesso errore. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, al contribuente spetta sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici ordinari. Decidere diversamente significherebbe infatti abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che in virtù del principio della certezza del diritto non può in nessun caso supplire ad un’omissione imputabile agli stessi contribuenti.

 

                                         3.4.

                                         Si aggiunga infine che il ricorrente, di professione avvocato, va considerato una persona particolarmente cognita in materia procedurale. Non poteva quindi ignorare gli obblighi spettanti ai contribuenti, segnatamente la verifica della correttezza di tutti gli elementi imponibili accertati dall’autorità di tassazione.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                  3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: