Incarti n.
80.2012.74

80.2012.75

Lugano

29 luglio 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi tutti rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 5 aprile 2012 contro la decisione del 7 marzo 2012 in materia di IC e IFD 2006, 2007 e 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, coniugato con RI 2, è titolare di uno studio veterinario a __________. È inoltre direttore e azionista unico della __________ SA, società fondata nel 2005 con scopo il commercio di alimenti e medicinali per animali.

                                         Nelle dichiarazioni fiscali 2006, 2007 e 2008, il contribuente esponeva i seguenti utili aziendali:

 

2006

2007

2008

fr. 173'505.–

fr. 196'815.–

fr. 170'953.–

 

                                  B.   Notificandogli le tassazioni IC/IFD 2006, 2007 e 2008, con decisioni del 10 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava l’utile aziendale in, rispettivamente:

 

2006

2007

2008

fr. 196'000.–

fr. 265'000.–

fr. 203'000.–

 

                                         Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo ripreso il costo della manodopera fatturato dalla __________ SA di fr. 20'000.– (nel 2006), fr. 65'000.– (nel 2007) e    fr. 30'000.– (nel 2008), ritenendolo “uno spostamento di utile dalla ditta individuale alla persona giuridica”.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 16 febbraio 2010, sostenendo che il prestito di personale (una segretaria e un rappresentante) era commercialmente giustificato, dal momento che l’attività della società era – almeno inizialmente – inferiore alle aspettative e che lo studio veterinario ne era sprovvisto.

                                         L’autorità di tassazione, con separate decisioni del 7 marzo 2012, respingeva il reclamo, confermando l’imposizione decisa in sede di tassazione. Oltre ad alcune spese considerate di natura privata, veniva ripreso il costo del personale, allibrato in contabilità sotto la voce “Manodopera in prestito __________”, trattandosi di un “trasferimento di Utile dalla ditta individuale alla Società Giuridica”.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, assistiti dalla RA 1, contestano nuovamente le conclusioni dell’autorità di tassazione, ribadendo che sia la segretaria sia il rappresentante lavoravano realmente per lo studio veterinario, pur essendo in organico alla __________ SA.

                                         Nelle proprie osservazioni del 10 aprile 2012, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame, ponendo l’accento sulla vicinanza esistente tra il contribuente e la società e sul fatto che quest’ultima aveva registrato delle perdite nei periodi fiscali in discussione.

 

 

                                  E.   All’udienza del 24 aprile 2013, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. I ricorrenti hanno precisato che sin dall’inizio era inteso che il personale della __________ SA sarebbe servito anche allo studio veterinario. L’autorità di tassazione ha invece sottolineato come nel 2011 la situazione si sia capovolta: il personale, oggi in organico allo studio veterinario, viene prestato alla società anonima.

 

 

                                  F.   Con lettera del 24 maggio 2013, così richiesti da questa Camera, i ricorrenti hanno presentato la documentazione contabile del conto “salari”, con l’annotazione delle funzioni e del grado di occupazione di ciascun dipendente dello studio veterinario, e nuovamente ribadito la piena giustificazione commerciale del prestito di personale, ponendo l’accento sulle difficoltà finanziarie della __________ SA.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Dai medesimi proventi sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, ed in particolare gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale nonché gli interessi su debiti commerciali (art. 26 LT; art. 27 LIFD).

 

                                         1.2.

                                         Si tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Oltre alle spese aziendali in senso proprio, rientrano nella nozione di spese generali anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, contributi a organizzazioni professionali, pubblicità, viaggi ecc. In definitiva, qualsiasi spesa è deducibile fiscalmente, a condizione tuttavia che il contribuente ne giustifichi la necessità professionale o commerciale, derivante dall’esercizio della propria attività indipendente (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 e 16 ad art. 27 LIFD, pp. 456 e 458).

                                         Non è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, contestato è il costo della manodopera fatturato dalla __________ SA di, rispettivamente, fr. 20'000.– (nel 2006), fr. 65'000.– (nel 2007) e fr. 30'000.– (nel 2008). L’autorità di tassazione lo ritiene infatti “uno spostamento di utile dalla ditta individuale alla persona giuridica”. Il ricorrente ribatte invece trattarsi di un prestito di personale commercialmente giustificato, dal momento che l’attività della neo costituita società anonima era inferiore alle aspettative e lo studio veterinario necessitava di nuovo personale.

 

                                         2.2.

                                         Secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). In concreto, spettava quindi al ricorrente dimostrare in modo ineccepibile il carattere di spesa deducibile del costo del personale, allibrato in contabilità sotto la voce “Manodopera in prestito __________”

 

                                         2.3.

                                         Dall’esame della documentazione contabile dello studio veterinario risultano costi per “salari” di, rispettivamente, fr. 120'531.45 (nel 2006), fr. 134'741.10 (nel 2007) e fr. 131'124.75 (nel 2008). Così richiesto da questa Camera, il ricorrente ha poi presentato la distinta del personale impiegato tra il 2004 e il 2008, con l’annotazione delle funzioni e del grado di occupazione di ciascun dipendente. Da essa emerge in particolare che nello studio lavorano normalmente una veterinaria, un’aiuto veterinaria diplomata, un’apprendista e – dal 1° gennaio 2007 – anche la moglie, che si occupa a tempo parziale della contabilità e della gestione amministrativa.

                                         Come esposto in narrativa, il ricorrente è inoltre direttore e azionista unico della __________ SA, società attiva nella vendita e nella distribuzione di prodotti specifici per la salute degli animali. Fondata nel 2005, essa non stava crescendo come programmato ed auspicato dal contribuente, accumulando di anno in anno perdite d’esercizio. Il personale – una segretaria e un rappresentante di vendita – sarebbe allora stato impiegato a tempo parziale nello studio veterinario, con mansioni prevalentemente amministrative (gestione degli appuntamenti, facchinaggio, commissioni varie). Da qui le fatture di, rispettivamente, fr. 20'000.– (nel 2006), fr. 65'000.– (nel 2007) e fr. 30'000.– (nel 2008) allibrate in contabilità sotto la voce “Manodopera in prestito __________”. A detta del ricorrente, se così non fosse stato, “non avrebbe di certo atteso ben tre anni prima di licenziare il suddetto personale come poi ha dovuto fare al momento in cui è stato evidente che la __________ SA avrebbe potuto crescere solo se il Dr. __________ si fosse impegnato personalmente a favore della società” (cfr. scritto del 24 maggio 2013).

 

                                         2.4.

                                         Ora, la descrizione delle attività di cui si sarebbe occupato il personale prestato allo studio veterinario è estremamente generica ed in ogni caso insufficiente a consentire di valutare il carattere di spesa deducibile delle suddette fatture. Non bastano certamente, per adempiere l’onere della prova a carico del ricorrente, il riferimento a non meglio precisate mansioni amministrative e di facchinaggio, tanto più se si considera che lo studio veterinario poteva già contare sulla collaborazione di sua moglie. Il ricorrente non potrebbe nemmeno giustificare l’impiego di una seconda segretaria e di un facchino con l’aumento dell’attività dello studio, ove si pensi appena che negli anni successivi a quelli qui esaminati (2009 e 2010) non è stato assunto personale in sostituzione di quello licenziato (nel 2009 i costi per “salari” sono addirittura leggermente diminuiti a fr. 116'990.65), mentre nel 2011 è stato lo studio veterinario a prestare personale alla __________ SA. Irrilevante è infine la circostanza che il suddetto personale fosse palesemente sottoccupato, a causa delle iniziali difficoltà incontrate dalla società, che faticava ad imporsi sul mercato.

                                         L’esistenza di rapporti di prossimità tra lo studio veterinario e la neo costituita società anonima rappresenta piuttosto un chiaro indizio che permette di accreditare la tesi di un travaso di utili, in base a valutazioni di convenienza fiscale. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, le perdite d’esercizio registrate dalla neo costituita __________ SA hanno infatti permesso al ricorrente di “gonfiare” le spese dello studio veterinario nell’intento di diminuirne l’utile, senza d’altra parte condizionare la tassazione della società anonima, che continuava a presentare risultati d’esercizio praticamente nulli.

 

                                         2.5.

                                         In simili circostanze ed in difetto di altri elementi contrari, le considerazioni che precedono impongono di confermare la decisione dell’autorità di tassazione, secondo cui il costo del personale prestato allo studio veterinario non costituisce una spesa commercialmente giustificata.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: