Incarti n.
80.2012.85

80.2012.86

Lugano

12 settembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 15 aprile 2012 contro la decisione del 15 marzo 2012 in materia di IC e IFD 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   La RI 1 con sede a __________, è una società anonima fondata nel 1982, con scopo l’acquisto e la vendita di prodotti informatici. Essa si occupa, fra l’altro, dello sviluppo di programmi software di gestione contabile.

                                         Suo azionista e amministratore unico è __________, titolare del diritto di firma. La moglie __________ figura quale dipendente della ditta.

 

 

                                  B.   Nelle dichiarazioni fiscali 2007 e 2008, la società contribuente presentava perdite d’esercizio di, rispettivamente, fr. 11'127.– (nel 2007) e fr. 3'257.– (nel 2008). Per quanto qui di interesse, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), la contribuente modificava i conti annuali del 2007, riducendo in particolare la voce di bilancio “Software da ammortizzare” da fr. 136'000.– a fr. 98'000.–.

 

 

                                  C.   Notificandole la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’8 luglio 2010, l’UTPG calcolava l’utile imponibile in fr. 50'400.–. Alla perdita d’esercizio dichiarata, l’autorità sommava gli importi di, rispettivamente, fr. 10'000.– (ammortamenti software non ammessi) e fr. 51'620.– (altri elementi dell’utile, corrispondenti alle rinunce dei creditori).

                                         Con decisione di medesima data notificava alla società anche la tassazione IC/IFD 2008, commisurando l’utile imponibile in zero franchi. Alla perdita dichiarata aggiungeva costi non ammessi per lo stesso importo.

 

 

                                  D.   La società contribuente impugnava le suddette decisioni, con separati reclami del 6 e dell’8 agosto 2010, contestando le riprese e le aggiunte operate dall’UTPG. Chiedeva inoltre di poter “ripartire su più anni la rettifica del 2007”.

                                         In occasione di un’udienza tenutasi il 13 dicembre 2011, le parti sottoscrivevano un verbale con il seguente contenuto:

                                         Dopo ampie discussioni, e ritenuto il precedente incontro dell’11 novembre 2009, nonché le successive lettere della contribuente del 31.11.2009+6.8.2010+8.8.2010+16.11.2011, premesso che contabilità 2006 e 2007 e 2009 sono poco attendibili e che la presente audizione vale quale diritto di essere sentita invocato dalla contribuente, si conviene in via transattiva di determinare i seguenti fattori imponibili:

                                                                                    2007                   2008                   2009

 

                                         Perdita d’esercizio                  -11'127                 -3'257                  -1'935

 

                                         Ammortamento software           10'000                                             1'000

                                         Altri elementi dell’utile               11'127                13'257                         0

 

                                         Utile imponibile IC / IFD        10'000                10'000                     -935

 

                                         Il rappresentante della contribuente prende atto che i conti presentati per l’anno 2009 contengono errori di somma.

                                         L’Autorità fiscale ribadisce che a suo avviso la posizione software per un importo residuo di CHF 89'000 al 31 dicembre 2009 è costituita da attivi riattivati, che essendo trascorsi i 7 anni ai sensi degli artt. 62 cpv. 3 LIFD e 71 cpv. 3 LT, non possono più essere ammortizzati. Resta un valore residuo di CHF 1, in quanto i software sono di proprietà della società e dovranno in caso di cessazione essere venduti. Il rappresentante della contribuente si distanzia da questa posizione.

                                         Il presente accordo è accettato nel suo complesso, caso contrario l’Autorità fiscale si riserva di emettere una diversa decisione di tassazione. Il Signor __________ si fa garante delle imposte scoperte e dovute dalla contribuente.

 

 

                                  E.   Con una prima decisione su reclamo del 12 gennaio 2012, l’UTPG accoglieva parzialmente il gravame del 6 agosto 2010, riducendo da fr. 50'400.– a fr. 10'000.– l’utile imponibile dell’esercizio 2007, così come a verbale di audizione.

                                         Due mesi più tardi, con decisione su reclamo del 15 marzo 2012, l’UTPG confermava nuovamente quanto concordato in sede di audizione, commisurando in fr. 10'000.– anche l’utile imponibile dell’esercizio 2008.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta ora l’utile imponibile stabilito per l’anno 2008, chiedendo che le sia riconosciuta la perdita dichiarata di fr. 3'257.–. Contesta inoltre che l’amministratore debba farsi garante delle imposte della società contribuente.

                                         Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2012, l’UTPG propone di respingere il ricorso e di confermare la tassazione dopo reclamo emessa il 15 marzo 2012, sulla base del verbale di audizione del 13 dicembre 2011.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         La società ricorrente contesta la decisione assunta dall’UTPG, ribadendo sostanzialmente che la posta “Software da ammortizzare” non rappresenterebbe un’attivazione di normali costi di gestione, ma il valore effettivo dei programmi software esistenti alla fine dell’esercizio contabile 2008. Per contro, essa ignora l’accordo transattivo, riguardante ben tre esercizi contabili (2007, 2008 e 2009), trovato all’udienza del 13 dicembre 2011, allo scopo di superare non soltanto le diverse opinioni in merito a quest’ultima voce di bilancio, ma più in generale le numerose lacune contabili riscontrate negli anni precedenti.

 

                                         1.2.

                                         Come ha ancora recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

Ø      in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

Ø      in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza TF del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in: RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).

 

                                         1.3.

                                         La fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale concordato con la società contribuente un utile imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, dovuta alle numerose lacune nella tenuta della contabilità (agli atti dell’incarto fiscale, per esempio, sono presenti diverse versioni dei conti annuali del 2007, senza dimenticare inoltre l’erroneo riporto degli utili dall’anno 2005 all’anno 2007).

                                         Sebbene sia intervenuto in forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo del 13 dicembre 2011 è pienamente valido e efficace, essendo stato sottoscritto dall’amministratore unico della società contribuente, __________, titolare del diritto di firma.

 

 

                                    2   2.1.

                                         Sennonché, in questa sede, la società ricorrente, ignorando l’accordo complessivo di cui al verbale del 13 dicembre 2011, contesta la qualifica contabile della voce “Software da ammortizzare”, chiedendo che le sia riconosciuta, per il solo periodo fiscale 2008, la perdita dichiarata di fr. 3'257.–. Nel gravame, la società rinvia a uno scritto del 5 gennaio 2012, erroneamente definito quale “reclamo”, nel quale già faceva presente all’UTPG le sue contestazioni in merito alla ripresa degli ammortamenti.

 

                                         2.2.

                                         Ritornando alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.). Tornando al caso in esame, la società ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità o l’efficacia dell’accordo transattivo intercorso con l’UTPG, almeno nel suo insieme, ma ha semplicemente proposto questioni già discusse (e risolte tramite una soluzione complessiva), entrando nuovamente nel merito di una singola tassazione.

                                         Essendo, però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della decisione su reclamo, è evidente come il comportamento della ricorrente risulti contraddittorio e in contrasto con il principio della buona fede. La contribuente, del resto, ha impugnato solo l’utile imponibile stabilito per l’esercizio 2008, guardandosi bene dal contestare anche quello calcolato per l’esercizio 2007, che nell’ambito dell’accordo transattivo di cui al verbale del 13 dicembre 2011 è stato ridotto da fr. 50'400.– a fr. 10'000.–.

 

                                         2.3.

                                         Poco importa infine se qualche settimana più tardi, con scritto del 5 gennaio 2012, la società si rivolgeva all’UTPG, sottolineando nuovamente la sua diversa opinione in merito alla qualifica contabile della voce “Software da ammortizzare” (già espressa nel verbale di audizione). Non si può, infatti, ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta dell’autorità fiscale a chiusura di una vertenza riguardante più esercizi contabili e, poi, qualche settimana più tardi, faccia valere le sue iniziali pretese concernenti un singolo periodo fiscale, in contrasto con quanto convenuto in via transattiva. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.

 

                                         2.4.

                                         Alla luce di siffatte argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte valere dalla società ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.

 

 

                                   3.   Inammissibile è infine la richiesta dell’amministratore unico, __________, di non farsi garante delle imposte della società contribuente.

                                         Anche se tale questione è contenuta nell’accordo transattivo del 13 dicembre 2011, che la società ricorrente, e per essa il suo amministratore unico, ha accettato “nel suo complesso” apponendovi la propria firma, essa non è tuttavia oggetto della decisione impugnata. Si tratta, infatti, di un problema prematuro, che si porrà eventualmente quando dovesse essere adottata una decisione nel senso degli art. 55 LIFD e 64 LT (secondo tali disposizioni, in caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze).

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: