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Incarti n. 80.2012.88 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 aprile 2012 contro la decisione del 7 marzo 2012 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
- con decisione del 2 marzo 2011, intimata ai contribuenti il 23 maggio 2011, l’RS 1 di Locarno notificava ai coniugi RA 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, nella quale il reddito imponibile era commisurato in fr. 81'800.– per l’IC ed in fr. 84'100.– per l’IFD;
- i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 28 giugno 2011, contestando la commisurazione del reddito del lavoro, il valore locativo dei loro immobili e diverse deduzioni;
- con decisione del 7 marzo 2012, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 47'600.– per l’IC ed a fr. 47'200.–;
- con ricorso del 16 aprile 2012 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano il calcolo delle deduzioni delle spese professionali.
Diritto
- l’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti
alla Camera di diritto tributario;
- tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- la legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe;
- nella fattispecie, i ricorrenti hanno impugnato, con atto ricorsuale del 16 aprile 2012, la decisione su reclamo datata 7 marzo 2012, che secondo le loro affermazioni “è stata ritirata il più presto il giorno successivo”;
- sebbene la data esatta dell’avvenuta notificazione della decisione non possa essere stabilita esattamente, essendo avvenuta per posta semplice, gli insorgenti sostengono che “il termine di 30 giorni, tenuto conto delle ferie giudiziarie viene a cadere il 16 aprile 2011”;
- la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311);
- queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1);
- neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);
- del resto, questa Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);
- è vero che l’art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di «procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi»; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: «Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1 cpv. 2 LPamm);
- tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto 1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);
- il termine di ricorso non è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 13 lett. a LPamm;
- in tale contesto, si può ancora ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”;
- il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5);
- per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012);
. - ne consegue che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato inoltrato oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD, come ammesso dagli stessi contribuenti, che hanno considerato tempestivo il loro gravame “tenuto conto delle ferie giudiziarie”.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -;
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: