|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 80.2012.267 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
|
parti |
RI 1 RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 27 aprile 2012 contro la decisione del 28 marzo 2012 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale 2010, RI 1 indicava di avere conseguito un reddito della sostanza mobiliare di fr. 485.–. Faceva inoltre valere una deduzione di fr. 817.–, a titolo di spese di amministrazione dei titoli, affermando di gestire da alcuni anni autonomamente la propria cassa pensione e, per farlo al meglio, di affidarsi alla lettura delle nozioni economiche contenute nei giornali Finanz und Wirtschaft e Neue Zürcher Zeitung, pagando complessivi fr. 817.- per i relativi abbonamenti.
B. Notificando
al contribuente la decisione di tassazione IC e IFD 2010 il 1° febbraio 2012,
l’Ufficio di tassazione di Locarno gli negava la deduzione di tali costi, sostenendo
che gli stessi non fossero fiscalmente deducibili. Dopo la rettificazione notificata
l’8 febbraio 2012, l’imposta cantonale dovuta ammontava a
fr. 864.75, con un reddito imponibile e determinante per l’aliquota di fr.
26'100.- e una sostanza imponibile e determinante per l’aliquota di fr.
357'000.-. Per quanto concerne la IFD, con un reddito imponibile e determinante
per l’aliquota di fr. 35'700.- l’imposta ammontava a fr. 90.-.
C. Con reclamo tempestivo, il ricorrente postulava nuovamente la deduzione dei costi dell’abbonamento ai due giornali, sostenendo che gli stessi sarebbero “il minimo assoluto” per gestire la propria cassa-pensione e che la deduzione sarebbe sempre stata accettata. Il reclamante chiedeva altresì la deduzione di fr. 649.90 per “assicurazione stabile e tassa canalizzazione” per la proprietà ricevuta in eredità (mappale 212).
Con decisione del 28 marzo 2012, l’Autorità di tassazione accoglieva parzialmente la richiesta formulata in sede di reclamo nel senso di includere, tra le deduzioni, anche i fr. 532.90 di premio dell’assicurazione immobiliare, specificando di non poter dedurre pure la somma di fr. 117.- di tassa di canalizzazione in quanto la proprietà è “in uso diretto dei proprietari”. D’altro canto, confermava la deduzione a forfait di fr. 2'100.- per spese di manutenzione della casa (mappale 221) e l’impossibilità di dedurre i fr. 817.- per gli abbonamenti ai giornali, in quanto i costi di amministrazione del patrimonio privato sono quelli direttamente necessari alla realizzazione del reddito della sostanza immobiliare privata, ovvero quelli che denotino un nesso causale diretto. Il reddito imponibile per l’IC 2010 si riduceva, quindi, a fr. 25'500.– e quello per l’IFD 2010 a fr. 35'200.–.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e la moglie RI 2 contestano la decisione dell’Ufficio di tassazione, dapprima specificando che i costi che vorrebbero fossero dedotti non sono di gestione né del patrimonio privato né della sostanza immobiliare privata, bensì della cassa pensione autogestita, poi sottolineando che questi costi dovrebbero rientrare nelle deduzioni in quanto necessariamente l’abbonamento ai due giornali si pone in stretta relazione con la gestione autonoma di una cassa pensione.
In aggiunta al ricorso, in data 12 novembre 2012 i ricorrenti hanno inviato una lettera intitolata “nuovo ricorso per tassazione 2010”, chiedendo di vedersi tassare fr. 580.84 di interessi in totale (non fr. 1’277.78) in quanto l’importo di fr. 696.44 corrisponderebbe alla commissione prelevata da UBS.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le spese di formazione professionale;
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34 LIFD).
1.2.
Sono costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata.
Sono quindi deducibili unicamente i costi per l’amministrazione da parte di terzi (cfr. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Therwil/Basel 2001, p. 780; Zwahlen, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 383; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo, 1989, p. 172).
Entrano quindi tra gli altri in considerazione quali costi di amministrazione ordinari anche i costi per l’amministrazione del patrimonio da parte delle autorità, segnatamente del tutore risp. dell’autorità tutoria, del curatore, dell’esecutore testamentario, dell'amministratore della successione, ecc. (cfr. Locher, op. cit., p. 781).
1.3.
In merito ai costi d'amministrazione deducibili, la giurisprudenza del Tribunale federale precisa che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p. 477, consid. 2c con riferimenti). In caso di amministrazione di titoli, sono per es. deducibili quali costi di amministrazione ordinaria le spese per l'affitto di cassette di sicurezza, per la conservazione o spese che servono alla sicurezza di beni mobili. I costi per la consulenza in relazione all'acquisto o la vendita di titoli costituiscono per contro spese per il mantenimento personale o per l'acquisto di beni e non sono deducibili. Ciò vale anche per costi di segretariato determinati dall'amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477, consid. 2e con riferimenti).
1.4.
La questione su cui il ricorrente concentra il ricorso è la possibilità di dedurre la spesa di abbonamento dei giornali Finanz und Wirtschaft e Neue Zürcher Zeitung di fr. 817.-, sulla base del fatto che queste letture sarebbero indispensabili per acquisire gli aggiornamenti economici necessari alla gestione autonoma della “propria cassa pensione”.
La deduzione non può in alcun modo venire ammessa, già per la semplice ragione che le uniche spese di amministrazione che possono essere dedotte sono solo quelle di gestione da parte di terzi (o soggetti specifici equiparati a terzi). Il ricorrente, occupandosi direttamente di quella che egli definisce la “propria cassa pensione”, non può pertanto in alcun modo pretendere tale deduzione.
1.5.
A maggior ragione la deduzione non può essere ammessa in quanto solo nel caso in cui la spesa di amministrazione del patrimonio privato sia direttamente e causalmente connessa alla realizzazione del reddito della sostanza mobiliare privata allora è concessa; come già rilevato, tuttavia, le spese di consulenza in investimenti sono considerate costi per incrementare il valore del patrimonio, non per mantenerlo (cfr. anche ASA 71 p. 44), e rientrano pertanto fra le spese di acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dalla legge. Anche se si tratta solo dell’abbonamento a giornali, lo scopo della spesa, secondo gli stessi insorgenti, consiste nell’ottenere consulenza per gli investimenti.
1.6.
Si può ancora aggiungere che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, al punto 14.2, è presente una breve e chiara descrizione su quanto è possibile chiedere in deduzione alla voce “spese di amministrazione titoli”. Vi si trova un breve elenco delle spese ammesse in deduzione ed inoltre si indica che non è ammessa la deduzione delle spese sostenute dal contribuente che detenga averi bancari o sia titolare di crediti in relazione ai quali non derivano spese di custodia o gestione; è pure escluso il computo di compensi per “l’incomodo avuto dal contribuente” e delle spese che concernono l’amministrazione “propriamente detta” dei titoli (comprese, ad esempio, le spese per consulti in materia di investimenti della sostanza o in materia di imposte).
2. Per quanto concerne, poi, la lettera inviata dal ricorrente in data 12 novembre 2012 ed intitolata “nuovo ricorso per tassazione 2010”, si specifica anzitutto che lo stesso non è ricevibile, dal momento che, in base agli articoli 228 cpv. 2 LT e 140 cpv. 1 LIFD, il termine per interporre ricorso (30 giorni) era già decorso.
Si sottolinea, però, che l’autorità di tassazione aveva già ammesso, nelle proprie decisioni, la richiesta formulata nella lettera del ricorrente, ovvero di vedersi dedurre dagli interessi lordi la somma corrisposta a UBS per la propria consulenza; non solo, ma aveva ammesso quale cifra di interessi tassabili quella indicata dal ricorrente, quantificata in fr. 485.-. Nella lettera, lo stesso ricorrente quantifica addirittura il suo reddito netto in 580.84 dollari, ovvero (in base al cambio indicato dallo stesso ricorrente) fr. 541.-, di fatto chiedendo una reformatio in peius a proprio danno.
3.Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
|
|
__________
|
||
|
|
|
|
|
Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: