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Incarti n. 80.2013.113 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 1° maggio 2013 contro la decisione del 5 aprile 2013 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. RI 1, nata nel 1960, di professione segretaria, ha lavorato per diversi datori di lavoro, occupandosi fra l’altro di traduzioni dall’italiano al tedesco e viceversa. Per quanto qui di interesse, nel periodo fiscale in esame è stata impiegata sino al 31 ottobre 2011 presso __________ AG (con il compito, fra l’altro, di tradurre documenti tecnici), dopodiché si è iscritta in disoccupazione.
B. Nella dichiarazione fiscale 2011, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa di fr. 46'678.– e indennità per perdita di guadagno di fr. 5'143.–. Fra le deduzioni, faceva invece valere le seguenti spese professionali:
trasporto (veicolo privato) fr. 1'800.–
doppia economia domestica fr. 1'600.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
perfezionamento professionale fr. 10'000.–
totale fr. 15'900.–
Per quanto concerne in particolare le spese di perfezionamento professionale, la contribuente spiegava di frequentare una scuola commerciale per interpreti e traduttori (la __________) di __________ e di avere nel frattempo trovato un impiego presso il __________.
C. Notificandole la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 7 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 35'600.– per l’IC ed in fr. 39'700.– per l’IFD.
Per quanto attiene alle spese professionali, l’autorità negava la deduzione dei costi di perfezionamento, spiegando nella motivazione allegata che la scuola frequentata andava considerata quale formazione.
D. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 febbraio 2013, nel quale contestava la mancata deduzione delle spese di perfezionamento, sostenendo che la scuola commerciale di __________ le aveva permesso di approfondire le conoscenza già apprese nella sua pluriennale attività come traduttrice.
L’autorità di tassazione, con decisione del 5 aprile 2013, respingeva il reclamo, rilevando in particolare che “la frequenza di corsi o studi effettuata a posteriori per colmare difetti o carenze della formazione base non dà di per sé diritto alla deduzione delle spese sostenute”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo, sottolineando in particolare che la frequenza dei corsi in discussione le aveva semplicemente permesso di approfondire e aggiornare nozioni già note.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b LIFD).
2. 2.1.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
Per spese “oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale, di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta chiaramente (decisione TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n. 86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).
2.2.
Dai principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento in una funzione superiore (decisioni TF n. 2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010).
La qualifica di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010; n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.3.
Il tema della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato, per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua formazione di base (decisione TF n. 2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60 p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n. 2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia, conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento. La deduzione dei costi per ottenere un master MBA è pure stata rifiutata a due economisti aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera, benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3 n. 86; RtiD II-2006 n. 18t). Ha infine negato il carattere di costo di perfezionamento alle spese sostenute da un collaboratore di uno studio fiduciario per assolvere una formazione in economia aziendale, parallela alla sua attività professionale, che portava al conseguimento di un master MBA (StE 2008 B 22.3 n. 96).
2.4.
Questa Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha per esempio negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale dei costi affrontati per frequentare un master MBA organizzato dalla SUPSI da un contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello (CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006). Nello stesso senso si è poi pronunciata nel caso di un ingegnere forestale diplomato al Politecnico federale di Zurigo, da ormai nove anni direttore di un’azienda forestale, che frequentava a sua volta un master MBA organizzato dalla SUPSI (CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008) oppure ancora nel caso di un contribuente, diplomato alla HES (Haute Ecole Spécialisée) di Friborgo, che lavorava come responsabile della parte tecnica e innovativa di una compagnia telefonica e frequentava parallelamente un Executive Master of Business Administration (EMBA) organizzato dalla PHW Hochschule Wirtschaft di Zurigo.
3. 3.1.
Venendo al caso in esame, la ricorrente chiede di poter dedurre, a titolo di spese di perfezionamento professionale, i costi sostenuti per frequentare la scuola commerciale per interpreti e traduttori (la __________) di __________, che quantifica in fr. 10'000.–. Di parere avverso è l’autorità di tassazione, che nella decisione impugnata ha ribadito trattarsi di una vera e propria ulteriore formazione, che ha permesso alla contribuente di colmare “difetti o carenze” della sua precedente formazione commerciale.
3.2.
Dalla documentazione reperibile su internet si evince che il corso per interpreti e traduttori della __________ di __________ si compone di 80 lezioni individuali e 13 giornate di seminari in gruppo. Basato su un percorso prevalentemente individualizzato, permette agli studenti di ottenere un programma su misura, tagliato sui propri bisogni professionali o personali, e di pianificare al meglio il calendario delle lezioni.
Al suo termine è rilasciato un diploma di traduttore __________, che in virtù di un accordo intercorso con l’__________ (__________) di __________ viene equiparato a due corsi postdiploma (CAS) e consente ai partecipanti di iscriversi ad una formazione più completa in “Transkulturelle Kommunikation & Übersetzung”, al fine di ottenere un titolo di Master of Advanced Studies (MAS).
3.3.
La scuola commerciale per interpreti e traduttori di __________ non è tuttavia una scuola universitaria professionale (SUP) né tanto meno offre una formazione accademica, che in Svizzera solo l’Università di Ginevra, con la sua Facoltà di traduzione e interpretariato, garantisce.
A differenza, per esempio, della __________ (__________), la scuola di __________ non rilacia titoli di bachelor o di master, ma unicamente un diploma di traduttore __________. Come visto, in virtù di un accordo di collaborazione con l’__________ di __________, quest’ultimo è equiparato a due corsi CAS, che per definizione consentono ai partecipanti di adeguare le proprie conoscenze all’evoluzione in corso di alcuni settori specifici, ma che a differenza di uno studio postdiploma non si concludono con il rilascio di un titolo riconosciuto a livello federale.
3.4.
Poco importa infine se la contribuente, di professione segretaria, non ha una formazione specifica come traduttrice. Essa può infatti vantare una pluriennale carriera nel campo delle traduzioni dal tedesco all’italiano e viceversa, come dimostrano le numerose attestazioni di lavoro allegate al gravame (__________, __________, __________, __________ (__________) e, da ultimo, __________ AG). Dall’incarto fiscale risulta inoltre che dopo essersi iscritta in disoccupazione, a contare dal mese di luglio 2012 ha trovato un nuovo lavoro presso il ____________________ di __________, dove continua ad occuparsi di lavori di segreteria.
In simili circostanze, il fatto che la ricorrente abbia frequentato un corso per traduttori presso una scuola commerciale non permette ancora di giungere alla conclusione che si tratti di una vera e propria ulteriore formazione, come invece afferma l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata. Al contrario, si deve supporre che abbia intrapreso tale corso allo scopo di approfondire le conoscenze già apprese sul campo (“learning by doing on the job”) e mantenere così le sue opportunità di lavoro.
3.5.
La conclusione sarebbe diversa se la contribuente non si fosse limitata a frequentare il corso di base, iscrivendosi successivamente alla formazione più completa in “Transkulturelle Kommunikation & Übersetzung” organizzata dall’__________ di __________, al fine di ottenere un titolo di Master of Advanced Studies (MAS). In quest’ultimo caso, infatti, la formazione complementare non configurerebbe più un semplice approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze di base già apprese sul campo, ma perseguirebbe uno scopo ben più ambizioso, permettendole di conseguire un titolo di studio che migliorerebbe le possibilità di carriera sul lungo periodo, ossia in termini di anni futuri, aumentando considerevolmente il suo valore nel settore delle traduzioni (decisione TF n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006).
A tale proposito, gli atti dell’incarto fiscale sono tuttavia parecchio carenti. Essi contengono unicamente la richiesta di immatricolazione del 21 marzo 2011 e la successiva decisione di ammissione (Studienbestätigung) del 27 aprile 2011. Non è invece dato conoscere se nel frattempo la contribuente abbia effettivamente frequentato i corsi e ottenuto il diploma o se abbia addirittura deciso di iscriversi al corso di Master in “Transkulturelle Kommunikation & Übersetzung”. Manca inoltre qualsiasi documentazione che permetta di stabilire quando e in che misura sono state pagate le spese di iscrizione al corso, che nella decisione di ammissione vengono quantificate in fr. 9'700.– e suddivise fra gli anni 2011 (fr. 7'700.–) e 2012 (fr. 2'000.–). In simili circostanze, appare quindi opportuno retrocedere gli atti all’autorità di tassazione perché si pronunci nuovamente sulla deducibilità delle postulate spese ed eventualmente sulla loro entità.
4. La decisione su reclamo del 5 aprile 2013 è conseguentemente annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, affinché esamini se e in che misura sono deducibili le postulate spese di perfezionamento professionale.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 5 aprile 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: