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Incarti n. 80.2013.153 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Gianola, vicecancelliera, |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 12 giugno 2013 contro la decisione del 16 maggio 2013 in materia di IC e di IFD 2007, 2008, 2009 e 2010. |
Fatti
A. Il 17.8.2011 l’Ufficio di tassazione di __________ [di seguito UT] chiedeva all’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica in merito al contribuente RI 1, proprietario del “__________” per il quadriennio 2007 – 2010, dopo la presentazione delle rispettive dichiarazioni fiscali.
B. La verifica veniva effettuata tra il 24 ed il 26 gennaio 2012. Sulla base delle informazioni raccolte l’Ispettorato fiscale indiva un’audizione, il 4.6.2012, in presenza dei rappresentanti fiscali del contribuente [__________]. Gli elementi imponibili venivano pertanto vagliati, formalizzati e sottoscritti per il tramite del verbale di audizione, trasmesso ai rappresentanti e ritornato da loro controfirmato in rappresentanza del contribuente (v. osservazioni al ricorso da parte dell’UT del 12.7.2013).
Il verbale di audizione aveva il seguente tenore:
“(...) dopo aver brevemente esposto le problematiche di natura fiscale emerse in seguito alla verifica contabile del 24, 25 e 26 gennaio 2012 è stato definito, di comune accordo, quanto segue”:
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Utile / (perdita) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
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Risultato d'esercizio |
17.412 |
25.153 |
15.942 |
7.306 |
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Prelevamenti privati |
16.111 |
47.929 |
29.562 |
35.564 |
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Imposte |
17.061 |
25.87 |
19.205 |
8.683 |
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Hotel - cassa malati |
0 |
0 |
5.716 |
0 |
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Risultato dichiarato |
50.584 |
98.953 |
70.424 |
51.553 |
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RT ammortamento immobile |
90.006 |
43.516 |
134.461 |
-27.508 |
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RT accantonamento rischi gen. |
0 |
30 |
0 |
0 |
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Alloggio privato |
12'000 |
12'000 |
12'000 |
12'000 |
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Costi legali privati |
0 |
0 |
0 |
1'480 |
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Vantaggi vitto direttore |
3.76 |
9.736 |
10'070 |
10'600 |
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Utile / (perdita) netta IC / IFD |
160'550 |
198'405 |
231'155 |
52'325 |
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Totale riserve tassate |
2007 |
2008 |
2009 |
2'010 |
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RT ammortamento immobile |
90'006 |
133'522 |
267'983 |
240'475 |
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RT accantonamento rischi gen. |
0 |
30'000 |
30'000 |
30'000 |
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Totale riserve tassate |
90'006 |
163'522 |
297'983 |
270'475 |
C. L’UT emanava la decisione di tassazione, con data 9.8.2012 per i periodi fiscali oggetto di verifica.
Veniva stabilito un reddito imponibile:
· per il 2007 di fr. 155'700.- per l’IC e di fr. 159’00.- per l’IFD;
· per il 2008 di 212'100.- per l’IC e di 215'500.- per l’IFD;
· per il 2009 di 244’600.- per l’IC e di fr. 234’900.- per l’IFD;
· per il 2010 di 65'700.- per l’IC e di fr. 69'200.- per l’IFD.
D. Con reclamo 9.8.2012 RI 1 si aggravava contro tutte le decisioni intimategli per il quadriennio 2007 – 2010, contestando la commisurazione del reddito proveniente dalla sua attività lucrativa indipendente per il __________ AG di __________ (SG). In particolare, nel reclamo gli allora rappresentanti fiscali del contribuente proponevano le seguenti argomentazioni:
A nostro parere i valori notificati recano pregiudizio al contribuente perché il reddito da attività indipendente accessoria (cifra 2.2.) non tiene conto nella giusta misura dei costi sostenuti per svolgere la professione. Siccome il signor RI 1 risulta essere domiciliato in Ticino e venendogli imputato il costo di una stanza nell’albergo è pensabile che gli vengano riconosciuti dei costi per la sua attività indipendente quale consulente analogamente ai dipendenti che rientrano settimanalmente al domicilio.
E. Con decisioni del 16.5.2013, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, per i periodi fiscali dal 2008 al 2010, riducendo il reddito dell’attività in questione da fr. 25'200 a fr. 12'000.–; lo aumentava per contro da fr. 6'300.– a fr. 12'000.– per il periodo fiscale 2007. Il reddito imponibile era così definito:
· per il periodo fiscale 2007: reddito imponibile di fr. 161'400.- per l’IC e di fr.164'700.- per l’IFD;
· per il periodo fiscale 2008: reddito imponibile di fr. 198'900.- per l’IC e di 202'300.- per l’IFD;
· per il periodo fiscale 2009: reddito imponibile di fr. 231’400.- per l’IC e di fr. 234’900.- per l’IFD;
· per il periodo fiscale 2010: reddito imponibile di fr. 52'500.- per l’IC e di fr. 56'000.- per l’IFD.
F. Con ricorso 12.6.2013 RI 1 impugna tutte le decisioni su reclamo per i periodi fiscali compresi tra il 2007 ed il 2010. In particolare, nel gravame viene indicato come a seguito del controllo avvenuto – da parte dell’Ispettorato fiscale – nel 2012, gli ispettori avrebbero ridotto in maniera considerevole gli ammortamenti così da aumentare il reddito di RI 1. Il contribuente precisa di aver sottoscritto il verbale di audizione del 6.6.2012, apponendo tuttavia una riserva (che allega al ricorso sub. allegato G).
L’insorgente ritiene inoltre come l’operato dell’Ispettorato fiscale non fosse giustificato ed in particolare come – per i periodi fiscali antecedenti all’ispezione – la politica degli ammortamenti fosse corretta. A tale riguardo, afferma quanto segue:
Abbiamo firmato il verbale di audizione sotto molto pressione di __________, ma solo sotto una clausola, cioè che la nostra lettera del 7 giugno 2012 sia considerata come parte integrante. Sappiamo con certitudine che gli ispettori hanno ricevuto questa lettera (...).
Il ricorrente ritiene inoltre non corretta la commisurazione di fr. 12'000.- a titolo di utilizzo dell’appartamento per ogni periodo fiscale compreso tra il 2007 ed il 2010, a fronte dell’importo di fr. 3'240.- che era stato fissato per il precedente quadriennio. Anche per quanto attiene alla somma per il lavoro svolto presso la __________, a suo avviso l’importo corretto sarebbe di fr. 6'000.- annuali. Inoltre l’insorgente contesta i vantaggi a lui imposti relativi al vitto ed all’alloggio del direttore dell’albergo.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassa-zione, ignorando del tutto il verbale di audizione del 6.6.2012 mediante il quale venivano definiti e sottoscritti per accettazione – di comune accordo tra l’Ispettorato fiscale e gli allora rappresentanti del contribuente – gli elementi imponibili, proponendo, con il gravame, di nuovo contestazioni nel merito concernenti questioni già risolte in sede di verbale.
1.2.
Va premesso che, come ha ancora recentemente ribadito il Tri-bunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
· in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
· in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher, “Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in particolare p. 267).
1.3.
La fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale concordato con il rappresentante del contribuente un utile imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, caratterizzata da diversi costi non facilmente quantificabili in modo preciso. Dopo che l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha richiesto all’Ispettorato fiscale una verifica generale per per il quadriennio 2007 - 2010, vi è stata l’ispezione a gennaio 2012 e, in sede di udienza, è poi sopravvenuto l’accordo.
Sebbene sia intervenuto in forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo 6.6.2012 è valido, essendo stato sottoscritto dai rappresentanti fiscali del contribuente, __________.
2. 2.1.
Sennonché, in questa sede il ricorrente, ignorando del tutto il contenuto dell’accordo transattivo di cui al verbale 6 giugno 2012, contesta nuovamente il metodo utilizzato per valutare gli ammortamenti e quindi l’utile, nonché gli altri redditi, operati da parte dell’Ispettorato fiscale.
2.2.
2.2.1.
Ritornando alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.) (v. anche Locher, op. cit., p. 269).
2.2.2.
Tornando al caso in esame, il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma ha semplicemente proposto questioni peraltro già discusse (e risolte), rimettendo in discussione il merito della tassazione.
Essendo, però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della decisione su reclamo, è evidente come il comportamento dell’insorgente risulti con-traddittorio e in contrasto con il principio della buona fede.
Questi, infatti, ha presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni riferimento all’accordo transattivo, peraltro sottoscritto dallo stesso rappresentante contrattuale, con cui era in essere – al momento della sottoscrizione del verbale – un rapporto di mandato.
Né si può di certo ammettere che un contribuente, in un primo tempo, raggiunga un accordo con l’autorità fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, si rivolga all’autorità giudiziaria per far valere ancora ulteriori pretese, in contrasto con quanto convenuto in via transattiva. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.
2.3.
Se il ricorrente aveva conferito mandato ad un professionista perché si occupasse della sua pratica fiscale ed il rappresentan-te ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità com-petente, non può certo essere opposta a quest’ultima un’eventuale istruzione successiva.
A tale proposito, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con reclamo la propria tas-sazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: “Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
Se poi il rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta all’autorità di tassazione.
2.4.
2.4.1.
Nel caso che qui ci occupa si ha che il verbale 6 giugno 2012 è stato sottoscritto – per il contribuente – da parte del rappresentante fiscale, ossia __________, che ha preso parte all’incontro con l’Ispettorato fiscale ed ha ritornato il medesimo sottoscritto il 21.6.2012.
L’insorgente sostiene – dal canto suo – di aver firmato il verbale unicamente a condizione di integrare un suo scritto 7.6.2012, apparentemente trasmesso alla Divisione delle contribuzioni, all’attenzione dell’allora vicedirettore __________.
In calce a tale scritto veniva riportato:
Il 6 giugno 2012, ci è stato inviato il verbale di audizione del 06.06.2012 con la richiesta di firmare.
La proprietà assieme con la direzione firmano questo verbale, ma solo includendo questa lettera del 7 giugno 2012.
La proprietà e la direzione ribadiscono quello detto durante 4 mesi di argomentazioni e discussioni:
1. Consideriamo la politica dell’ispettorato fiscale nel tempo incongruente e arbitraria.
2. I metodi del fisco hanno come conseguenza fatale che l’esistenza dell’albergo __________ è ancora molto più a rischio di quanto non lo era già prima dell’ispezione, viste la grande crisi del settore alberghiero in Ticino e le continue chiusure di alberghi nel Luganese.
3. Ci riserviamo il diritto di investigare nella fondamentale questione in quale misura i risultati di un’ispezione fiscale sono legati per le ispezioni future (2004, 2012), poiché gli ispettori fiscali non hanno mai soddisfatto le nostre domande su questo tema.
4. Il verbale di audizione esclude un altro problema del proprietario RI 1 concernente il periodo ispezionato (conto postale), riferendosi ad un altro ufficio competente. Questa procedura prevista preclude un trattamento uniforme del caso __________; perché la problematica emersa durante l’ispezione fiscale è tutta collegata e non si può dunque frammentare e analizzare separatamente per poter prendere una decisione giusta e consolidata.
(ricorso 13.6.2013, allegato doc. G).
Scritto di medesimo tenore veniva anche trasmesso, unitamente al verbale di audizione [controfirmato da parte dei rappresentanti fiscali del contribuente] il 21.6.2013 (v. scritto 16.6.2012, allegato ad osservazioni 12.7.2013 UT di __________).
2.4.2.
Dall’analisi dei documenti agli atti, emerge in maniera univoca come il verbale di audizione datato 6.6.2012 sia stato controfirmato dai rappresentanti fiscali del contribuente, con il consenso di quest’ultimo (“la proprietà”) e del suo attuale rappresentante (“la direzione”). Quest’ultimo, invero, negli scritti accompagnatori, non mette in discussione il contenuto del medesimo, ma si limita a contestare genericamente la “politica” e i “metodi” dell’Ispettorato fiscale. Se il contribuente ed il suo attuale rappresentante non fossero stati d’accordo con il contenuto della transazione, definita dall’autorità fiscale e dal suo rappresentante nel contesto di tale procedura, si sarebbero semplicemente opposti alla sottoscrizione del documento o avrebbero perlomeno proposto delle modifiche allo stesso.
C’è un ulteriore elemento che avvalora la conclusione secondo cui il contribuente ed i suoi rappresentanti hanno condiviso il contenuto dell’accordo transattivo. Dopo che al ricorrente sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi litigiosi, che si basavano sugli importi stabiliti con il più volte evocato verbale di audizione, il contribuente ha impugnato tali decisioni con reclamo all’autorità di tassazione, limitando tuttavia le sue contestazioni alla sola questione del reddito dell’attività lucrativa indipendente definita “accessoria”, cioè quella per la __________ AG. Il reddito in questione, del tutto estraneo alla gestione dell’albergo, era stato ignorato nell’accordo transattivo.
A livello formale, il verbale di audizione del 6.6.2012 è stato quindi stato accettato dalle parti coinvolte.
Si tratta ora di esaminare, se lo stesso sia conforme al principio della legalità.
2.4.3.
Come visto, secondo l’Alta Corte si possono trovare degli accordi transattivi con l’Autorità fiscale, laddove ci sono delle situazioni di fatto non liquide e che devono essere chiarite. Possono ad esempio essere oggetto di un accordo delle questioni di valutazione. Segnatamente per la commisurazione del valore di immobili l’accordo fiscale appare un mezzo per poter appianare divergenze a livello di circostanze fattuali.
Le decisioni fiscali basate sull’accordo possono essere impugnate e saranno le autorità di ricorso a stabilirne la legalità ed il rispetto del principio della buona fede (Locher, op. cit., p. 271 e 272).
Nel caso di specie, si ha che l’accordo riguarda in principal modo la commisurazione dell’utile dell’albergo __________ per i periodi fiscali dal 2007 al 2010. Senza entrare nel merito delle cifre relative ai singoli elementi imponibili, quest’Autorità è dell’avviso che l’accordo sia conforme con il diritto materiale, riguardando il medesimo questioni di valutazione degli stessi, per i quali il fisco gode di un determinato potere di apprezzamento.
Ne consegue pertanto come il verbale di audizione del 6.6.2012 sia vincolante per le parti. Sostenere il contrario sarebbe in contrasto con il principio della buona fede.
2.5.
Si rileva inoltre come, in sede di ricorso, il contribuente abbia altresì contestato l’importo di fr. 12'000.- esposto quale reddito percepito dall’attività da lui esercitata presso il __________. Si tratta dell’unico aspetto che era stato contestato con il reclamo interposto contro le decisioni di tassazione.
Tuttavia dagli atti emerge un suo scritto 10.3.2013 [citato anche nelle decisioni su reclamo di tutti i periodi fiscali ora sub judice] dal seguente tenore:
(...). Ho preso conoscenza della sua email del 5 marzo 2013 e della proposta di tassazione che prevede per gli anni 2003 – 2010 un reddito netto da attività indipendente legata alla mia attività presso __________ pari a Fr. 12.000.- per annum. Ho consultato il mio rappresentante per tutte le questioni finanziarie (procura scritta allegata), il signor __________ che mi ha informato della situazione fiscale e che questo forfait di reddito netto viene tassato indipendentemente del risultato in contabilità finanziaria dell’albergo. Mi ha consigliato di sottoscrivere questa proposta, per evitare ulteriori lunghe discussioni con un esito della pratica incerta.
Anche in questo caso, il contribuente ha sottoscritto la proposta avanzata dal fisco.
Emerge come il contribuente sia malvenuto a rimettere in discussione una proposta da lui accettata e sottoscritta in punto al reddito in questione.
Anche in questo senso si può applicare – per analogia – la giurisprudenza sopra evocata in ambito di accordi fiscali, tenuto conto di come, in presenza di elementi fattuali non certi, il fisco ha un certo margine di apprezzamento per stabilire gli elementi imponibili.
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese vengono integralmente poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’700.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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- (per sé e per RI 1); -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: