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Incarti n. 80.2013.157 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 __________,
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 24 giugno 2013 contro le decisioni del 23 maggio 2013 in materia di imposta sugli utili immobiliari. |
Fatti
A. Con atto pubblico del 15 febbraio 2011, RI 1 e __________, comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno del mapp. n. __________ di __________, cedevano alla __________ SA un diritto di compera con oggetto la quota di un terzo della proprietà (una quota di un sesto ciascuno), al prezzo di fr. 623'333.–. Esercitato il diritto, il trapasso veniva iscritto a Registro fondiario il 27 febbraio 2012.
B. Nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, i venditori indicavano un valore di alienazione di fr. 623'333.– e un valore di investimento totale di fr. 633'396.–, così composto: valore d’acquisto (fr. 500'000.–), costi di costruzione (fr. 105'044.–) e costi di acquisto e vendita (fr. 28'352.–). L’utile imponibile veniva conseguentemente calcolato in zero franchi.
C. Notificando ai venditori la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisioni del 26 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava l’utile immobiliare imponibile in fr. 113'348.– e l’imposta dovuta in fr. 34'004.40 (fr. 17'002.20 a carico di ciascun venditore). Nelle motivazioni allegate, l’autorità spiegava che i costi di costruzione deducibili ammontavano unicamente a fr. 1'600.–, “ammessi in ragione di 1/3 (quota parte ceduta)”.
D. I contribuenti, rappresentati dall’avv. RA 1, impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 26 ottobre 2012, nel quale eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio. Chiedevano quindi che l’incarto fosse trasferito all’Ufficio di tassazione di Bellinzona “per la decisione in merito al presente reclamo”.
E. Il 6 maggio 2013, il rappresentante dei contribuenti veniva convocato negli uffici dell’autorità di tassazione di Bellinzona, come da lui auspicato. Di tale audizione non veniva steso alcun verbale; agli atti dell’incarto fiscale si trova nondimeno uno scritto di medesima data, con il quale l’autorità di tassazione di Bellinzona trasmetteva nuovamente l’incarto all’Ufficio di tassazione di Mendrisio “per evasione reclamo (reclamo non ammesso)”, informandolo dell’avvenuta audizione.
F. L’Ufficio di tassazione di Mendrisio respingeva il reclamo con decisioni del 23 maggio 2013, così motivate:
In sede di reclamo è stata eccepita l’incompetenza dell’ufficio di tassazione di Mendrisio a pronunciarsi sulla tassazione degli utili immobiliari siccome il fondo alienato, (facente parte di una comproprietà comprendente diversi comuni iscritta a Mendrisio), si trova nel comune di __________, quindi nella giurisdizione dell’ufficio di tassazione di Bellinzona.
Dopo aver conferito con l’avvocato, rappresentante dei reclamanti, l’udienza per la definizione del contenzioso è avvenuta presso gli uffici di tassazione di Bellinzona (vedi documentazione agli atti).
L’udienza, fissata dai colleghi del circondario competente, è avvenuta il 6 maggio 2013 alle ore 9.00: le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. La decisione verrà comunque intimata dall’ufficio tassazione di Mendrisio per ragioni d’iscrizione iniziale della pratica TUI, circostanza convenientemente spiegata all’avvocato RA 1 durante l’udienza.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e __________, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, sollevano nuovamente, in ordine, l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio.
Diritto
1. 1.1.
Ancora in questa sede, i ricorrenti ribadiscono l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio. A loro avviso, l’autorità competente sarebbe l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, sia perché l’immobile in discussione si trova nel comune di __________ sia perché entrambi gli alienanti sono domiciliati nel comprensorio di competenza dell’autorità di Bellinzona: RI 1 a __________, __________ a __________.
1.2.
Secondo l’art. 16 lett. a cifra 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) sono attribuite, per l’imposta sul reddito e sulla sostanza, all’ufficio circondariale di tassazione del comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Con particolare riferimento all’imposizione degli utili immobiliari, l’art. 17 cpv. 1 del medesimo regolamento precisa quindi che i contribuenti sono attribuiti ai singoli uffici di tassazione competenti per l’imposizione ordinaria dell’alienante.
1.3.
Tornando al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che le decisioni impugnate sono viziate dall’incompetenza ratione loci dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio. Non perché l’immobile alienato si trova nel comune di __________, ma perché entrambi gli alienanti erano domiciliati, alla data determinante del 31 dicembre 2012, nel comprensorio di competenza dell’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona (cfr. art. 15 lett. e del regolamento della legge tributaria, secondo cui il comprensorio dell’Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i comuni del Distretto di Bellinzona e quello del Circolo del Gambarogno).
2. 2.1.
Altro discorso vale invece per la sanzione di questo vizio procedurale. La giurisprudenza del Tribunale federale non si è ancora chiaramente espressa sulla sanzione – nullità o annullabilità – di una decisione inficiata dall’incompetenza territoriale dell’autorità che l’ha emessa. In almeno due occasioni, confrontata con una decisione di un’autorità cantonale di tassazione incompetente per l’imposta federale diretta, l’Alta Corte ha infatto lasciato aperta la questione, negando che in simili casi si debba sempre e comunque concludere per la nullità della decisione viziata (decisione TF n. 2A.241/2006 del 26 ottobre 2006, in: StR 62/2007 p. 127; decisione TF n. 2A.609/1998 del 28 settembre 1999, in: ASA 70 p. 529)
2.2.
Del resto, la nullità, ovvero l’inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione costituisce un caso eccezionale. Essa va ammessa solo quando il difetto è particolarmente grave ed evidente, senza dimenticare inoltre che il suo accertamento non deve pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (Plüss/Schade/Walther, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum aargauer Steuergesetz, Vol. 2, 3ª ediz., Berna 2009, n. 51 ad Vorbemerkungen zu §§ 172–200, p. 1665; v. anche Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ediz., Cadenazzo 2002, n. 832). All’infuori dell’incompetenza ratione materiae o funzionale dell’autorità decidente, errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest’ultima presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. Tipico è il caso quando nella notifica mancano i fattori imponibili o l’importo dovuto a titolo d’imposta o vengono imposte persone o entità che non sono soggetti fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol. III, p. 199).
2.3.
La questione, tuttavia, non deve essere approfondita ulteriormente. Come esposto in precedenza, i ricorrenti hanno ribadito, in questa sede, l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio, per cui le decisioni impugnate vanno in ogni caso annullate.
A destare più di una perplessità è semmai il comportamento del rappresentante dei contribuenti, che in occasione dell’udienza tenutasi negli uffici dell’autorità di tassazione di Bellinzona, come da lui auspicato, avrebbe acconsentito a che le decisioni su reclamo fossero ancora evase dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio “per ragioni d’iscrizione iniziale della pratica TUI” (cfr. note manoscritte agli atti dell’incarto fiscale), salvo poi impugnarle dinanzi a questa Camera, eccependo proprio l’incompetenza territoriale dell’autorità. In mancanza di un verbale dell’audizione, questa Camera, come detto, non può far altro che annullare le decisioni impugnate e rinviare gli atti al competente Ufficio di tassazione di Bellinzona.
3. Il ricorso è conseguentemente accolto.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti, rappresentanti da un avvocato, è riconosciuto l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 23 maggio 2013 sono annullate e gli atti inviati al competente Ufficio di tassazione di Bellinzona per nuove decisioni.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è riconosciuto l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: