Incarti n.
80.2013.176

80.2013.177

Lugano

13 novembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 19 giugno 2013 contro la decisione del 30 maggio 2013 in materia di IC e IFD 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nel periodo fiscale in discussione RI 1, divorziata, domiciliata a __________, lavorava ancora per l’Ufficio federale di polizia.

                                         Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2010, nonostante un richiamo e una diffida, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisione del 20 gennaio 2012, le infliggeva una multa disciplinare di fr. 400.– e le attribuiva un termine di 30 giorni per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

 

 

                                  B.   Con lettera del 17 ottobre 2012, che faceva seguito a un primo invio raccomandato del 9 luglio 2012 (ritornato al mittente), l’autorità di tassazione si rivolgeva nuovamente alla contribuente, invitandola a produrre la seguente documentazione:

Ø       copia del contratto d’acquisto dell’immobile di __________;

Ø       certificato di salario dell’anno 2010;

Ø       elenco dei capitali al 31 dicembre 2010;

Ø       elenco dei debiti al 31 dicembre 2010;

Ø       premi della cassa malati pagati nel 2010.

 

 

                                  C.   La lettere rimaneva senza risposta. Con successiva decisione del 12 dicembre 2012, l’autorità notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2010, allestita d’ufficio. Il reddito da attività lucrativa veniva stabilito in fr. 130'000.–, mentre il valore locativo dell’abitazione di __________ veniva fissato in fr. 9'092.–. La decisione era così motivata:

                                         La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

                                         Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.

                                         Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.

 

 

                                  D.   Con lettera del 14 dicembre 2012, considerando un precedente scritto della contribuente quale reclamo contro la tassazione d’ufficio, l’autorità attirava nuovamente l’attenzione sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per apprezzamento e le attribuiva un termine fino al 4 gennaio 2013 per conformarvisi, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         In risposta, la contribuente spiegava di avere nel frattempo richiesto la correzione del certificato di salario notificatole dalla sua vecchia datrice di lavoro, aggiungendo poi che avrebbe provveduto all’allestimento della dichiarazione d’imposta non appena in possesso della versione corretta.

 

 

                                  E.   Dopo un ulteriore richiesta di motivazione e documentazione inviata l’11 aprile 2013 per posta A Plus, rimasta inevasa, l’autorità di tassazione, con decisione del 30 maggio 2013, dichiarava irricevibile il reclamo, difettando la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

                                         Con scritti del 19 giugno e 14 luglio 2013, trasmessi a questa Camera per competenza, RI 1, dopo aver riassunto le vicissitudini personali affrontate negli anni precedenti, chiede che le sia “concessa la possibilità di inoltrare una corretta dichiarazione d’imposta per l’anno 2010”.

 

 

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 24 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna propone di respingere il gravame, non avendo saputo la ricorrente provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio impugnata.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 1, in difetto dei requisiti formali pretesi dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio, e per ciò stesso ha confermato quest’ultima, rilevando che la contribuente si è sempre manifestata sfuggente alle richieste di integrazione, limitandosi a presentare una sola lettera del 30 novembre 2012, con la quale chiedeva alla sua vecchia datrice di lavoro (Ufficio federale di polizia) di rilasciarle un nuovo certificato di salario corretto, dal momento che “la cifra da Voi erroneamente dichiarata non rispecchia il salario pervenutomi per l’anno 2010”.

 

                                         1.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

                                         1.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza del 22 novembre 2011 n. 2C_504/2010 in: RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

 

                                         2.2.

                                         La ricorrente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio del 12 dicembre 2012. Sebbene nella motivazione l’autorità fiscale avesse indicato con estrema chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, la contribuente si è limitata a reagire affermando di non essere ancora in possesso della corretta versione del certificato di salario notificatole dall’Ufficio federale di polizia, aggiungendo poi che avrebbe provveduto all’allestimento della dichiarazione d’imposta non appena in suo possesso.

                                         Pur ammettendo che il certificato di salario in suo possesso fosse effettivamente viziato da un errore e che la sua richiesta di sostituzione sia tutt’oggi rimasta inevasa, la contribuente poteva perlomeno produrre una copia del contratto di lavoro e dei conteggi mensili. In tal modo avrebbe potuto dimostrare la “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio, impedendo nel contempo alla decisione stessa di diventare esecutiva. Rimanendo passiva, per contro, ha di fatto obbligato l’autorità fiscale a confermare la tassazione d’ufficio, ed in particolare la stima del reddito proveniente dall’attività lucrativa alle dipendenze dell’Ufficio federale di polizia.

 

                                         2.3.

                                         Alla luce di quanto precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può che essere confermata.

                                         In questa sede ci si limita a ricordare alla ricorrente che le invocate difficoltà economiche non sono in ogni caso atte a giustificare una modifica della tassazione, ma vanno semmai fatte valere nell’ambito di una procedura di condono. Gli art. 167 cpv. 1 LIFD e 246 cpv. 1 LT consentono infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: