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Incarti n. 80.2013.187 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 31 luglio 2013 contro la decisione del 17 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
A. RI 1 era amministratore unico e azionista della __________ SA, società con sede a __________ il cui scopo era la gestione, l’acquisto, la vendita, la costruzione, l’amministrazione, la locazione e la mediazione di immobili di qualsiasi genere e natura, così come l’acquisto, la vendita e l’amministrazione di titoli e partecipazioni. Anche la moglie __________ lavorava alle dipendenze della società.
B. Con dichiarazione fiscale del 2008, i contribuenti indicavano di avere un debito privato per complessivi fr. 78'309.– nei confronti della società sopramenzionata. L’anno successivo, invece, dalla dichiarazione d’imposta non risultava più alcun debito nei confronti di detta società. I coniugi menzionavano inoltre tra i beni patrimoniali non soggetti all’imposta preventiva un diritto di compera (__________) sulla PPP __________ a __________ per un importo totale di fr. 80'000.–.
C. Con lettera del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno richiedeva ai contribuenti una serie di informazioni e documentazione, attestante in particolare l’eventuale rimborso del debito verso __________ SA e la provenienza dei capitali utilizzati per il finanziamento della sostanza immobiliare __________.
RI 1 con scritto del 28 giugno 2011 dichiarava che la moglie era divenuta proprietaria delle due quote PPP __________ e __________ al fondo n. __________ RFD __________, e ne dettagliava il finanziamento per l’acquisto come di seguito:
Rogito no. __________ compravendita PPP __________ __________. Prezzo d’acquisto CHF 620'000 così finanziato:
- CHF 80'000 acconto 2009 prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1
- CHF 500'000 ipoteca Banca __________
- CHF 40'000 saldo 2010 prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1
Rogito no. __________ compravendita PPP __________ __________. Prezzo d’acquisto CHF 112'000 così finanziato:
- CHF 2'000 contanti al momento del rogito
- CHF 87'000 ipoteca Banca __________
- CHF 23'000 saldo 2010 prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1
Lo stesso annotava peraltro che il suo debito totale nei confronti della __________ SA al 31 dicembre 2009 ammontava a fr. 212'318.13. Detto importo risultava peraltro anche dal bilancio e conto economico presentato dalla __________ SA per l’anno 2009, dal quale si evinceva che a inizio dell’anno 2009 il credito nei confronti di RI 1 ammontava a fr. 78'309.28, mentre a fine anno lo stesso era divenuto di fr. 212'318.13. La somma comprendeva, oltre agli importi necessari all’acquisto delle due quote PPP, anche altre spese concernenti lo stesso amministratore unico.
D. In data 11 agosto 2011, l’autorità di tassazione emetteva la sua decisione di tassazione 2009, aggiungendo ai proventi dichiarati – visti gli importi riscossi da RI 1 nell’anno 2009 – “altri redditi” nella misura di fr. 143'000.– per l’IC e fr. 85'800.– per l’IFD.
Il contribuente reclamava allora contro detta decisione, chiedendone l’annullamento e affermando che detto importo, aggiunto dall’Ufficio di tassazione, doveva se del caso essere ammesso quale debito nei confronti della società.
E. Nel frattempo, con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 7 febbraio 2012 veniva pronunciato il fallimento della __________ SA, la cui ragione sociale veniva cancellata.
F. L’Ufficio di tassazione di __________ inviava ai coniugi RI 1 e __________ due scritti, in data 19 dicembre 2012 e 20 gennaio 2013, richiedendo agli stessi di presentare tutta la documentazione attestante l’ammontare del debito verso la __________ SA al momento dell’apertura del fallimento, come pure il rimborso dell’importo prelevato dalla società per l’acquisto immobiliare effettuato da __________.
In risposta a queste richieste, RI 1 inviava all’autorità di tassazione un documento provante lo stato di riparto della società sopra menzionata, dal quale risultava quale unico attivo fallimentare un “rimborso prelevamento in capitale” di fr. 60'000.–.
G. Con successiva decisione del 17 luglio 2013, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo. La stessa osservava che l’asserito prestito ricevuto da RI 1 da parte della __________ SA non era né stato comprovato né rimborsato. In mancanza di tale documentazione, l’Ufficio di tassazione confermava quindi la sua precedente decisione.
H. I contribuenti postulano, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’annullamento della decisione di tassazione dopo reclamo e in particolare lo stralcio degli “altri redditi” nella misura di fr. 143'000.– per l’IC e fr. 85'800.– per l’IFD. Gli stessi ritengono sostanzialmente che i fondi prelevati dalla società debbano essere ritenuti quale debito nei confronti della __________ SA.
Nelle proprie osservazioni del 6 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione di __________ ribadisce che i prelevamenti effettuati durante il 2009 dalla liquidità della __________ SA a titolo di prestito devono essere considerati alla stregua di una distribuzione mascherata di utili. Pertanto l’autorità di tassazione ritiene giustificata l’imposizione aggiuntiva corrispondente a quanto prelevato da RI 1 durante il 2009.
La prestazione imponibile, tuttavia, è stata corretta dall’autorità in fr. 134'000.– per l’IC e in fr. 80'400.– per l’IFD.
I. All’udienza del 13 novembre 2013, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Nondimeno, i contribuenti hanno affermato che il preteso prestito prelevato dal capitale della società non ha potuto essere restituito che in parte, poiché la stessa nel frattempo è fallita.
In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto che la prestazione valutabile in denaro venisse, se del caso, calcolata deducendo fr. 100'000.– di capitale sociale e fr. 60'000.– quale rimborso del prelevamento del capitale effettuato dal contribuente alla società fallita.
Diritto
1. 1.1.
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e art. 19 cpv. 1 lett. c LT), tra cui rientrano anche le prestazioni valutabili in denaro (Locher, Kommentar zum DGB, Parte I, Therwil/Basel 2001, p. 498).
Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD, secondo cui i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
A loro volta, gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l'altro utile netto imponibile.
1.2.
La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
- una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
- il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
- il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
1.3.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
1.4.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, loc.cit.; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40)
1.5
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
2. 2.1.
Dal bilancio della __________ SA per l’anno 2009 risulta che RI 1 era debitore verso la società di un importo di fr. 78'309.28 a inizio gennaio 2009, poi lievitato in fr. 212'318.13 al 31 dicembre 2009. Di seguito, in base alla scheda contabile riguardante il debito del contribuente, risulta che esso si è ulteriormente accresciuto, giungendo a fr. 293'416.98 a fine 2010.
In detta scheda conto vengono dettagliati tutti gli importi prelevati dall’amministratore unico nel corso degli anni (dal 2008 al 2010). In particolare, i prelievi più importanti riguardano l’operazione immobiliare consistita nell’acquisto delle quote PPP a nome della moglie, i quali vengono indicati nella scheda conto ad esempio come “Diritto di compera per __________ __________ vers. a __________ pag. fattura per oggetto 4113/501 cl. __________”, “__________pag. per diritto di compera”, “Trap. TA per diritto compera privata”, “__________1. acc. app. __________”, ecc. Gli altri prelevamenti di liquidità dalla società concernono spese dello stesso azionista, come ad esempio il pagamento di ingegneri o avvocati, assicurazioni, affitti e altre spese e fatture private.
A seguito del fallimento della società, avvenuto nel 2012, secondo lo stato di riparto come unico attivo della massa fallimentare della __________ SA risultava esserci un “rimborso per il prelevamento del capitale” di fr. 60'000.–, che sarebbe stato versato dal contribuente.
2.2.
Fatta questa premessa, vi sono numerosi elementi che inducono a ritenere che il preteso prestito concesso dalla __________ SA ad RI 1 costituisca in realtà una distribuzione mascherata di utile.
Le operazioni, proseguite dal 2008 al 2010, sono state condotte dal contribuente che, in quanto amministratore unico della società, ha prelevato frequentemente somme destinate a sovvenzionare acquisti e a onorare pagamenti riguardanti lui stesso e la sua famiglia. I prelevamenti per l’anno 2009, hanno comportato un versamento complessivo da parte della società di fr. 134'000.–.
L’ammontare del prestito è estremamente rilevante rispetto al capitale della __________ SA. Gli attivi totali al 31 dicembre 2009 risultavano essere pari a fr. 308'389.53 e il credito nei confronti di RI 1 ammontava a fr. 212'318.13.
Come opportunamente evidenziato dall’autorità di tassazione appare quindi rilevante la circostanza che, di fronte a un credito di tali proporzioni, la società mutuante non abbia preteso alcuna garanzia. Difatti, le operazioni svolte hanno portato indubbiamente a un “arricchimento” dell’azionista e della di lui moglie, a cui sono stati intestati gli appartamenti acquistati, cui è corrisposto d’altra parte un equivalente “impoverimento” della società, che solo alcuni anni dopo è fallita.
2.3.
È dunque senz’altro condivisibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha considerato quale prestazione valutabile in denaro l’intero incremento del debito del ricorrente nei confronti della __________ SA, intervenuto nel corso del 2009.
Se il beneficiario della prestazione non fosse stato un membro della società o una persona vicina, è da escludere che la società avrebbe concesso un credito di tali dimensioni a una persona che, come il ricorrente, già all’epoca aveva ingenti problemi finanziari e debitori. Meno che mai lo avrebbe fatto senza ottenere dallo stesso alcuna garanzia, senza un contratto di mutuo scritto e senza che fossero presi accordi in merito alla modalità e ai tempi del rimborso o al pagamento di interessi. RI 1 ha difatti goduto di un prestito non sottoposto ad alcuna controprestazione.
Le condizioni a cui sono stati riscossi gli importi prelevati non sono conformi alle regole normali di gestione aziendale: questi prelevamenti sono stati effettuati in forza del rapporto diretto di partecipazione dell’azionista nella società.
Pertanto, un simile modo d’agire non trova né può trovare giustificazione negli usi commerciali e configura pacificamente – proprio per le modalità insite nella concessione del prestito senza la benché minima garanzia – un vantaggio per l’azionista che non sarebbe mai stato concesso a terzi nelle stesse condizioni.
Peraltro, non può nemmeno essere messo in dubbio che questo favore non potesse essere riconosciuto dagli organi societari, data la perfetta identità personale tra l’amministratore unico della __________ SA e il beneficiario dei versamenti.
2.4.
Come ha deciso l’autorità fiscale, quindi, l’incremento del preteso mutuo concesso dalla __________ SA ad RI 1, nelle condizioni descritte, deve essere considerato come una prestazione valutabile in denaro, imponibile quale reddito della sostanza del contribuente.
3. 3.1.
Da ultimo, i contribuenti chiedono che, al fine della determinazione della prestazione valutabile in denaro, vengano dedotti gli importi di fr. 60'000.– quale rimborso del mutuo e di fr. 100'000.– quale rimborso del capitale sociale.
3.2.
Come sottolineano i ricorrenti, dallo stato di riparto del fallimento della __________ SA risulta esserci un attivo della massa fallimentare di fr. 60'000.–. RI 1 indica che questo rimborso da lui effettuato copre in parte l’asserito prestito concessogli dalla società. Più precisamente, tale pagamento sarebbe stato concordato con l’Ufficio esecuzioni per evitare conseguenze penali, a causa della situazione in cui si sono venuti a trovare i creditori della società dopo il fallimento.
Nel caso in esame, al momento della concessione del preteso mutuo, come già rilevato, nulla è stato pattuito in merito al rimborso. La prestazione che sarebbe stata versata dopo l’apertura del fallimento della __________ SA rappresenta un versamento in capitale alla società, intrapreso per tacitare i creditori, evidentemente danneggiati dall’operato dell’azionista. In ogni caso, se anche si volesse considerare tale versamento come un rimborso di parte del debito, lo stesso sarebbe intervenuto nei periodi fiscali successivi, dopo il fallimento della società.
Per le ragioni che precedono, non si giustifica di dedurre tale somma dall’importo di fr. 134'000.–, corrispondente a quanto versato dalla __________ SA al suo azionista nell’anno 2009.
3.3.
Anche per quanto concerne la deduzione del capitale sociale di fr. 100'000.– dalla prestazione imponibile, la tesi dei ricorrenti non può venir accolta. In effetti, il ricupero del capitale sociale può se del caso avvenire al momento della liquidazione della società: tuttavia, nell’anno fiscale 2009 la __________ SA non è stata liquidata. La liquidazione è intervenuta in seguito, ma a causa del sopravvenuto fallimento della società, in circostanze cioè in cui si può escludere che vi sia stato un rimborso del capitale all’azionista. Pertanto è da escludersi che dalla prestazione imponibile si possa dedurre la somma del capitale sociale.
3.4.
In conclusione, in base ai prelevamenti/prestiti concessi dalla __________ SA al ricorrente, la prestazione imponibile – diversamente da quanto quantificato dall’autorità di tassazione nella decisione dopo reclamo del 17 luglio 2013 – deve venire valutata in ragione di fr. 134'000.– per l’IC e in fr. 80'400.– per l’IFD.
4. Il ricorso è parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono ridotte proporzionalmente alla soccombenza dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 2013 è riformata nel senso che la prestazione valutabile in denaro proveniente dalla __________ SA è ridotta per l’IC in fr. 134'000.– e per l’IFD in fr. 80'400.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’500.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di 4/5 (fr. 2'000.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: