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Incarti n. 80.2013.192 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 11 agosto 2013 contro la decisione del 10 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, si occupa del commercio e della distribuzione di articoli sportivi. La moglie RI 2, di formazione impiegata di commercio, è disoccupata.
Con atto pubblico del 13 gennaio 2010, iscritto a registro fondiario il 25 gennaio 2010, RI 1 acquistava un appartamento nel comune di __________ (PPP n. __________ al mappale n. __________), per il prezzo di fr. 800'000.–.
B. Nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito da attività indipendente di fr. 92'481.–, mentre la moglie dichiarava indennità giornaliere per complessivi fr. 11'321.–. Per quanto ancora qui di interesse, i coniugi esponevano debiti privati nella misura di fr. 634'000.–, pari a due mutui ipotecari accesi presso __________.
C. Con lettera del 7 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai contribuenti un calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergeva un’eccedenza di soli fr. 277.– per far fronte ai fabbisogni annui della famiglia, invitandoli a presentare puntuali osservazioni.
I contribuenti, rappresentati dalla RA 1, rispondevano con scritto dell’8 febbraio 2013, affermando di aver potuto beneficiare di un credito privato di fr. 50'000.– per l’acquisto dell’immobile di __________.
D. L’autorità di tassazione, con decisione del 27 febbraio 2013, notificava ai coniugi la tassazione IC/IFD 2010, aggiungendo alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr. 50'000.–.
Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che gli importi indicati a giustificazione dell’ammanco finanziario rappresentavano piuttosto un “reddito d’altra fonte necessario per far fronte alle necessità dell’esistenza”.
E. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 marzo 2013, lamentando l’aggiunta di altri redditi alle entrate dichiarate. RI 1 precisava di aver beneficiato di tre crediti privati concessigli da __________ (fr. 10'000.–), da __________ (fr. 10'000.–) e da __________ (fr. 30'000.–).
L’autorità di tassazione, con nuova lettera del 21 maggio 2013 invitava i contribuenti a documentare, entro il successivo 15 giugno 2013, le modalità di finanziamento dell’immobile, così come le ricevute e/o gli ordini d’accredito attestanti l’incasso degli asseriti prestiti. Non avendo ricevuto risposta, con decisione del 10 luglio 2013, l’autorità respingeva il reclamo.
F. Nel frattempo, con lettera di medesima data, il rappresentante dei contribuenti produceva all’autorità di tassazione una copia dei tre contratti di prestito sottoscritti da __________ (l’11 gennaio 2010), __________ (il 12 gennaio 2010) e __________ (il 15 gennaio 2010), una copia del contratto di compravendita e dell’accordo quadro concluso con __________ per la concessione di un mutuo ipotecario.
Con lettera del 15 luglio 2013, l’autorità spiegava ai contribuenti di avere già deciso il reclamo.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dalla RA 1, chiedono nuovamente che siano stralciati gli “altri redditi” di fr. 50'000.–. Chiedono inoltre che il reddito da attività lucrativa indipendente del marito (dichiarato ed accertato in fr. 92'481.–) sia sostituito con un reddito da attività lucrativa dipendente (di fr. 97'978.–), dal quale poter dedurre le spese professionali forfettarie. Allegano al gravame un certificato di salario rilasciatogli dalla __________ AG di __________.
H. Nelle proprie osservazioni del 10 ottobre 2013, l’autorità fiscale propone di respingere il gravame. Reputa la documentazione prodotta insufficiente a dimostrare l’esistenza degli asseriti prestiti privati. Rileva infine che il certificato di salario “non trova corrispondenza con i dati precedentemente dichiarati con la presentazione di un rendiconto per attività indipendente”, chiedendone la conferma.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
2. 2.1.
Nella fattispecie, come detto, RI 1 ha acquistato, nel mese di gennaio 2010, un appartamento nel comune di __________, per il prezzo di fr. 800'000.–. Lo stesso è stato finanziato tramite l’accensione di due mutui ipotecari presso __________, per un importo totale dichiarato di fr. 634'000.–.
Ricevuta la dichiarazione d’imposta, l’Ufficio di tassazione ha allestito un calcolo della disponibilità finanziaria dei ricorrenti, dal quale emergeva in particolar modo un consumo di capitali di quasi 100'000 franchi, oltre all’accensione dei citati debiti. Come esposto in narrativa, ne risultava in ogni caso un’eccedenza di soli fr. 277.– per far fronte ai fabbisogni annui della famiglia, che i contribuenti hanno giustificato affermando di aver potuto beneficiare di un ulteriore credito privato di fr. 50'000.– per l’acquisto dell’immobile di __________. Con lettera del 10 luglio 2013, quando ormai la decisione su reclamo era già stata emessa, la rappresentante dei ricorrenti ha quindi trasmesso all’autorità di tassazione la copia di tre contratti di mutuo sottoscritti da __________ (l’11 gennaio 2010), __________ (il 12 gennaio 2010) e __________ (il 15 gennaio 2010), per un totale di fr. 50'000.–. Non ha invece dato seguito alla successiva richiesta di fornire le ricevute e/o gli ordini d’accredito attestanti l’effettivo incasso degli asseriti prestiti.
2.2.
Troppo poco. In un sistema fiscale che tende ad impedire elusioni alla legge o il raggiro di norme tributarie i fatti allegati dal contribuente devono essere provati o, a seconda delle circostanze, resi perlomeno attendibili. Questa esigenza si fa particolarmente sentire quando a giustificare un dispendio che non può essere provato con il reddito conseguito, il contribuente afferma di aver contratto un mutuo privato.
La giurisprudenza ha già, pertanto, ripetutamente negato la deduzione di debiti e relativi interessi, soprattutto in casi in cui il creditore ha domicilio o sede all’estero, in particolare in Stati che consentono domiciliazioni fittizie, oppure se l’identità del creditore non viene resa nota (cfr., per esempio, CDT n. 80.2014.8/9 del 12 settembre 2014 e giurisprudenza citata). Nella fattispecie, come visto, i ricorrenti hanno (infine) indicato il nome e l’indirizzo dei presunti creditori, fornendo una copia dei contratti di mutuo. Ciò che ha permesso a questa Camera di effettuare delle verifiche incrociate presso le competenti autorità fiscali del Cantone __________ (__________è domiciliato a __________, __________ ad __________) e del Cantone __________ (__________è domiciliato a __________). Ne è risultato che nessuno dei tre presunti creditori ha dichiarato di vantare una pretesa creditizia nei confronti di RI 1.
2.3.
Diversi sono gli elementi che inducono a dubitare dell’esistenza di simili crediti. In primo luogo, il fatto stesso che il contribuente se ne sia “ricordato” solo dopo che l’autorità di tassazione gli aveva presentato un calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria per far fronte ai fabbisogni annui della famiglia. In secondo luogo il fatto che la scarsa documentazione relativa ai mutui in questione sia stata prodotta in momenti successivi, quando ormai la decisione su reclamo era già stata emessa, e soprattutto l’inesistenza di ogni altro mezzo di prova, espressamente richiesto dall’autorità di tassazione (i ricorrenti, come visto, non hanno in particolare mai fornito le ricevute e/o gli ordini d’accredito attestanti l’effettivo incasso degli asseriti prestiti). Senza dimenticare infine che i presunti creditori non hanno mai dichiarato il credito in capitale, come pure l’inesistenza di ogni forma di garanzia e di interessi (cfr. copia dei contratti in discussione), che ha di fatto permesso ai ricorrenti di far sì che i relativi importi non incidessero sul calcolo del dispendio.
Da quanto precede risulta ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha ritenuto insufficientemente provata l’esistenza dei debiti fatti valere a giustificazione dell’ammanco finanziario. Il contribuente non può certo pretendere che l’autorità fiscale ammetta l’esistenza di un debito, quando la stessa non è provata in modo ineccepibile e, anzi, vi sono diversi elementi che inducono a dubitare delle sue affermazioni. Ciò non presuppone in ogni caso che l’autorità fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; in questa sede è sufficiente constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare la prova di una circostanza che egli era tenuto a comprovare.
2.4.
Il mancato riconoscimento dei debiti comporta la ripresa dell’importo indicato di fr. 50'000.– alla stregua di un elemento di reddito imponibile. Si tratta della logica conseguenza dell’inadempimento dell’onere probatorio e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità delle entrate che provengono al contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all’inizio del medesimo periodo (StE 1997 B 72.11 n. 5; v. anche decisione TF n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003). Del resto, sia detto per inciso, nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere potuto disporre della somma di denaro litigiosa nel corso del periodo di computo in questione, per acquistare l’appartamento di __________. Esclusa l’esistenza degli asseriti debiti privati, l’autorità di tassazione non poteva semplicemente ignorare l’importo indicato di fr. 50'000.–, ma era tenuta a riprenderlo e ad imporlo quale reddito.
3. 3.1.
I ricorrenti chiedono infine che il reddito da attività lucrativa indipendente del marito (di fr. 92'481.–) sia sostituito con un reddito da attività lucrativa dipendente (di fr. 97'978.–), dal quale poter dedurre le spese professionali forfettarie. A sostegno della loro richiesta allegano al gravame un certificato di salario rilasciatogli dalla __________ AG di __________ il 10 giugno 2013, argomentando che l’attività del marito sarebbe stata considerata quale dipendente dalla Cassa cantonale di compensazione AVS del Canton __________.
3.2.
Dottrina e prassi parlano di attività lucrativa indipendente quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich, Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: Knapp [a cura di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121). Si deve invece ammettere un’attività dipendente quando una delle parti, rispetto all’altra, è subordinata per quanto concerne l’impiego del tempo o l’organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che il contribuente non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad un’attività dipendente oppure indipendente.
3.3.
La casistica è invero molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali. Può allora essere utile rinviare alle Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG, edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi instauratasi in questo campo.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, un indizio determinante di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è invece in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo. Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176).
La qualifica dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione in una o nell’altra categoria. Solo la natura di tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
3.4.
Nel caso in esame, come visto, i ricorrenti hanno dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 92'481.–, allegando un rendiconto delle entrate e delle uscite dell’anno. In questa sede chiedono invece che l’attività del marito sia considerata dipendente ed imposta sulla base di un salario netto di fr. 97'978.–, così come indicato nel certificato di salario allestito dalla società __________ il 10 giugno 2013.
In considerazione delle scarse informazioni disponibili, è ben difficile stabilire se l’attività di RI 1 sia più vicina a quella di un indipendente oppure a quella di un dipendente. Per ragioni di economia procedurale, la questione può nondimeno restare aperta. Premesso che il contribuente deve in ogni caso prestare all’autorità fiscale la più estesa collaborazione ai fini della determinazione del reddito imponibile (art. 200 LT e 126 LIFD) e che secondo un consolidato principio gli spetta l’onere di dimostrare le spese professionali effettivamente sostenute, nella fattispecie la decisione impugnata si appalesa a lui più favorevole. Dal salario netto di fr. 97'978.– potrebbero, infatti, entrare in linea di considerazione soltanto le “altre spese professionali” di fr. 2'500.–, con la conseguenza che il reddito del lavoro risulterebbe comunque superiore a quello dichiarato (ed accertato dall’autorità di tassazione) di fr. 92'481.–.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: