|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 80.2013.196 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente) |
|
segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 9 agosto 2013 contro la decisione del 19 giugno 2013 in materia di condono IFD e IC 2011. |
Fatti
- RI 1, nata nel 1956, divorziata, vive con la madre a __________;
- impiegata di banca per oltre vent’anni, nella primavera del 2009 veniva licenziata, a seguito di una ristrutturazione aziendale;
- dapprima al beneficio delle indennità di disoccupazione, si trova attualmente a carico della pubblica assistenza;
- il 7 febbraio 2013, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte federali e cantonali 2011;
- con separate decisioni del 16 maggio 2013, l’autorità fiscale respingeva la domanda;
- pur ammettendo l’esistenza di una situazione di bisogno, poneva l’accento sull’importante capitale, di fr. 320'710.–, prelevato dalla previdenza professionale nel corso del 2010, che le avrebbe senz’altro permesso di accantonare le necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco;
- RI 1 impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 21 maggio 2013, nel quale spiegava di avere prelevato l’avere di vecchiaia con l’intento di aprire un’attività indipendente, mai decollata, perdendo l’intero capitale investito;
- l’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 giugno 2013;
- pur confermando l’esiguità delle attuali entrate, l’autorità poneva nuovamente l’accento sull’importante capitale a sua disposizione, aggiungendo poi che non avrebbe nemmeno dovuto beneficiare del condono delle imposte 2009, se solo avesse correttamente dichiarato il capitale prelevato dalla cassa pensione;
- con scritto del 3 luglio 2013, indirizzato nuovamente all’Ufficio esazione e condoni, la contribuente attribuiva la mancata dichiarazione del capitale ad una svista, credendo che lo stesso “fosse già stato tassato alla fonte”;
- in risposta, l’autorità fiscale si limitava a richiamare l’art. 246 cpv. 3 LT, secondo cui per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono;
- con scritto del 9 agosto 2013, RI 1 si è quindi rivolta alla Camera di diritto tributario, pur sapendo che la legge tributaria “non prevede una seconda revisione”;
- nelle proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’Ufficio esazione e condoni propone la reiezione del gravame;
- l’autorità sottolinea in particolare che la mancata dichiarazione del capitale previdenziale è stata nel frattempo segnalata al competente Ufficio delle procedure speciali, per il recupero delle imposte condonate a torto nel 2009;
- con scritto del 29 agosto 2013, così richiesta da questa Camera, RI 1 ha spiegato di avere utilizzato solo una parte del capitale prelevato per avviare l’attività indipendente, sperperando il rimanente saldo al casinò di __________.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli art. 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD, è competente a pronunciarsi nel merito dei gravami contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- a prima vista, il ricorso presentato il 9 agosto 2013 appare tardivo, giacché la decisione su reclamo risale al 19 giugno 2013;
- in realtà, come esposto in narrativa, la contribuente ha tempestivamente reagito alla decisione, indirizzando all’Ufficio esazione e condoni lo scritto del 3 luglio 2013, che quest’ultimo ha omesso di trasmettere per competenza a questa Camera, considerandolo erroneamente come una domanda di riesame;
- nelle proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’autorità fiscale non ha tuttavia sollevato alcuna obiezione formale al gravame, per cui nulla si oppone a entrare nel merito delle censure della ricorrente;
- secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;
- il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);
- le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione;
- per motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria, si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009 e dottrina citata);
- il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge;
- nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);
- conformemente a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi: l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale;
- la prima condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);
- se, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);
- a differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);
- conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);
- tornando al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda condizione del grave rigore;
- del resto, è immediatamente evidente che la contribuente, a carico della pubblica assistenza, si trova ormai in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246 LT e 167 LIFD, che al momento non le permette di sopperire al suo minimo esistenziale (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale);
- come giustamente rilevato dall’autorità fiscale, il cospicuo importo prelevato dalla cassa pensione nel corso del 2010, le avrebbe tuttavia permesso di accantonare le necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco (decisione CDT n. 80.2010.65 del 21 luglio 2010);
- a nulla valgono le argomentazioni della ricorrente, che nello scritto del 29 agosto 2013 spiega di avere utilizzato una parte del capitale per avviare l’attività indipendente, poi fallita, e di avere sperperato il rimanente saldo al casinò di __________;
- tali circostanze dimostrano semmai che l’attuale situazione di bisogno è da ricondurre ad operazioni commerciali avventate e ad uno stile di vita eccessivo, che non possono in nessun caso giustificare un grave rigore;
- la decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena tutela;
- decidere diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali;
- in simili circostanze, legittima appare pure la segnalazione all’Ufficio delle procedure speciali per il recupero delle imposte già condonate nel 2009, quando ancora non si era a conoscenza dell’importante capitale prelevato dalla ricorrente;
- vista la sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali;
- contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF);
- l’Alta Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
|
|
-; -; -; -.
|
||
|
|
|
|
|
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: