Incarti n.
80.2013.200

80.2013.201

Lugano

18 agosto 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 14 agosto 2013 contro la decisione del 18 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   La RI 1, con sede a __________, è una società attiva nel settore della consulenza aziendale. Soci sono i coniugi __________ e __________, con una quota di fr. 10'000.– ciascuno.

 

 

                                  B.   Con la dichiarazione d’imposta 2008, la società indicava di aver conseguito un utile di fr. 2'710.–.

                                         Notificandole la tassazione IC/IFD 2008, con decisione dell’8 luglio 2011, l’RS 1 (UTPG) commisurava l’utile imponibile in fr. 82'800.–. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità aveva ripreso un importo di fr. 78'000.– per costi non ammessi. Riteneva, infatti, che la documentazione a supporto della fattura emessa dalla __________ per “consulenza e progettazione in loco per Ville de __________ plan special __________” fosse carente e che, in particolare, non fosse comprovata l’avvenuta consulenza (contratto di mandato, corrispondenza ufficiale con le autorità comunali, accordi ecc.). Un’ulteriore ripresa di fr. 2'100.– si riferiva all’uso privato di un’automobile.

 

 

                                  C.   La società contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 agosto 2011, contestando il mancato riconoscimento del costo di fr. 78'000.–.

                                         L’UTPG respingeva il reclamo, con decisione del 18 luglio 2013, nella quale rilevava che all’udienza del 24 maggio 2013 era stato concesso alla reclamante un termine fino al 15 giugno 2013, “per completare la documentazione inerente la fattura ricevuta da __________”, ma che non era stato inviato alcun documento.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede nuovamente che venga riconosciuto il costo litigioso. “A comprova del coinvolgimento della RI 1” nel progetto per il Comune di __________, la ricorrente allega copia di due e-mail, nelle quali viene fatto il nome di __________, e tre bozze di contratti che concernono lo stadio di calcio di __________.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 27 agosto 2013, l’UTPG propone di respingere il ricorso. Premesso che la fattura in questione è stata scoperta solo dopo accertamenti, perché nel conto economico presentato dalla contribuente alcuni costi erano stati compensati con dei ricavi, l’autorità fiscale sottolinea che né nei documenti presentati all’udienza del 24 maggio 2013 né in quelli prodotti con il ricorso viene menzionata la società insorgente.

 

 

                                  F.   All’udienza del 3 luglio 2014, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. L’autorità fiscale, in particolare, si oppone al riconoscimento del costo in discussione per quattro ragioni: perché la fattura non era visibile nel conto economico, poiché la società insorgente non viene menzionata in nessun documento prodotto, perché la __________ va considerata società vicina ed infine perché la fattura non è stata pagata, ma il debito è stato ceduto ad una terza società, la __________ SA, amministrata da __________.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli art. 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale (lett. b), così come i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione (lett. c).

                                         Rientrano in particolare tra questi prelevamenti anche le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale (lett. b in fine). Con tali concetti si intendono le prestazioni che una persona giuridica esegue senza una corrispondente contropartita a favore di un suo membro o di una persona comunque vicina e che non sarebbero state concesse alle stesse condizioni ad un terzo estraneo alla società; il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione deve inoltre essere riconoscibile per gli organi societari (RtiD II-2005 n. 10t consid. 3.1; DTF 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 111 consid. 5; 113 Ib 23 consid. 2d).

 

                                         1.2.

                                         Il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali contabili, esso è infatti determinante per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), riservate le disposizioni correttive proprie al diritto tributario (DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).

                                         In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali viene a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1, con rinvio; Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, Vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

                                         1.3.

                                         Secondo un principio generalmente riconosciuto in materia tributaria, incombe a chi fa valere l’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale di portarne la prova e di subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova (RF 57/2002 p. 816 consid. 2.3 p. 818; RF 54/1999 p. 118 consid. 9a p. 126; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 e sentenze citate). Il carattere di spesa deducibile di una determinata fattura è un fattore che concorre a ridurre il debito verso l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al riguardo incombe pertanto alla società contribuente. Certo, non tocca all’autorità fiscale valutare l’opportunità di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o economici tra la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; decisione TF n. 2A.204/1997 del 26 maggio 1999, in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).

                                         D’altronde, conformemente agli art. 662a e 959 CO (dal 1° gennaio 2013, art. 958c CO), i conti annuali devono conformarsi al principio della giustificazione (documentazione), corollario del principio di sincerità: l’esattezza della registrazione e del trattamento deve permettere in ogni momento un controllo ulteriore della contabilità. In queste condizioni, è a carico della società l’onere di provare che le sue spese sono giustificate dall’uso commerciale e di sopportare le conseguenze del fallimento di tale prova (ASA 68 p. 746 consid. 2b p. 749/750 e sentenze citate; cfr. anche NStP 1998 p. 125 consid. 2a).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, l’autorità di tassazione ha ripreso l’importo di fr. 78'000.–, corrispondente alla fattura di € 50'000.– emessa dalla società italiana __________ il 15 dicembre 2008, contestandone il carattere di spesa deducibile.

                                         La fattura in discussione, relativa alla consulenza e progettazione di uno stadio di calcio polifunzionale nel comune di __________, è stata scoperta solo in seguito agli accertamenti dell’autorità fiscale. Nei conti annuali allegati alla dichiarazione d’imposta, infatti, la società ricorrente aveva compensato questa ed altre fatture con i ricavi, contravvenendo in tal modo al diritto contabile imperativo, ed in particolare al divieto di compensare attivi e passivi come pure ricavi e costi, prescritto dall’art. 662a cpv. 2 cifra 6 CO (dal 1° gennaio 2013, art. 958c cpv. 1 cifra 7 CO). La società ricorrente ha quindi rettificato i conti annuali, considerando nei costi d’esercizio anche la fattura del 15 dicembre 2008, sotto la voce “Onorari”. Si tratta, in questa sede, di stabilire se la stessa sia giustificata dal profilo commerciale.

 

                                         2.2.

                                         Richiesta di comprovare un suo coinvolgimento nell’ambito del progetto di stadio polifunzionale del comune di __________, la società ricorrente, in occasione di un’udienza tenutasi il 24 maggio 2013, ha prodotto una copiosa documentazione. Agli atti dell’incarto fiscale si trova, in particolare, una copia della convenzione conclusa il 15 maggio 2006 tra il comune di __________ e il __________, diversi studi pianificatori allestiti dallo studio di pianificazione del territorio e urbanistica __________ di __________, un progetto immobiliare dello studio d’architetti __________ di __________ e una perizia tecnica dello studio __________ di __________. Si tratta di progetti e studi di fattibilità commissionati tra il 2006 e il 2008 da __________, allora presidente della società di calcio, nei quali non viene mai menzionata la società ricorrente, né tanto meno i coniugi __________ e __________.

 

                                         2.3.

                                         La società ricorrente ha allegato nuova documentazione al presente gravame. Un primo messaggio di posta elettronica del 13 dicembre 2007, inviato da __________ a due interlocutori italiani e in copia per conoscenza ad __________ (all’indirizzo e-mail della società italiana __________), nel quale esprimeva il suo desiderio di concludere al più presto gli accordi contrattuali in corso. Un secondo messaggio di posta elettronica, inviato il 6 gennaio 2008 ai medesimi interlocutori, nel quale manifestava l’intenzione di presentare __________ all’architetto comunale di __________, senza tuttavia precisare se in veste di presidente della società italiana oppure in altra veste. Ha infine prodotto le bozze dei contratti citati nel primo messaggio. Si tratta di un contratto di cessione di azioni, di un contratto di sponsorizzazione sportiva e fideiussione e, da ultimo, di un contratto di engineering, che il __________ avrebbe dovuto concludere con la società italiana __________. La stessa figura, infatti, quale fornitrice di servizi tecnico-gestionali necessari per la realizzazione di un nuovo studio d’impatto ambientale, a complemento dei progetti già esistenti. Nessuna delle tre bozze di contratto riferisce invece di un coinvolgimento diretto della società ricorrente nell’ambito del progetto immobiliare di __________.

 

                                         2.4.

                                         Troppo poco per comprovare la giustificazione commerciale della fattura del 15 dicembre 2008. Premesso che le bozze di contratto, in quanto tali, non hanno nessuna valenza giuridica, dalle stesse risulta unicamente una partecipazione della società italiana. A parte le generiche affermazioni contenute nei messaggi di posta elettronica del 13 dicembre 2007 e 6 gennaio 2008, nei quali il promotore immobiliare __________ manifestava l’intenzione di coinvolgere anche __________ nel progetto di __________, agli atti non vi è alcuna prova che supporti le allegazioni ricorsuali. In particolare non è documentata né l’esistenza di accordi contrattuali con la società ricorrente né tanto meno la natura e l’importanza dell’attività svolta da quest’ultima nell’ambito del progetto immobiliare. Se si aggiunge infine che nel periodo fiscale qui in esame __________ era pure presidente del consiglio di amministrazione della __________ (cfr. osservazioni del 27 agosto 2013, p. 3), è facile supporre che una sua eventuale partecipazione sarebbe avvenuta in veste di organo della società italiana. In simili circostanze si sarebbe imposta una prova particolarmente completa della partecipazione di RI 1 nel progetto immobiliare e, di riflesso, della giustificazione della fattura emessa da __________, che di tutta evidenza difetta nel presente caso.

                                         Le ulteriori considerazioni proposte dall’UTPG, in occasione dell’udienza del 3 luglio 2014, non fanno altro che aggiungere dubbi a quelli già esistenti. In particolare, il fatto che la società ricorrente non abbia pagato l’onorario direttamente alla società emittente, ma lo abbia ceduto alla __________, società amministrata dalla moglie __________, in compensazione di sue pretese, dimostra una volta ancora l’inconsistenza delle allegazioni ricorsuali. Premesso che una simile operazione avrebbe imposto il consenso di __________, l’asserito pagamento degli onorari potrebbe tutt’al più essere considerato una distribuzione dissimulata di utili ad una società vicina. La questione può nondimeno essere lasciata aperta, per il fatto che, come detto, gli argomenti per riprendere i costi in questione sono già sufficienti, anche senza considerare la prestazione valutabile in denaro dalla ricorrente alla società vicina.

 

                                         2.5.

                                         Le considerazioni che precedono impongono di concludere che la società ricorrente non ha ottemperato alle proprie incombenze probatorie. Tanto basta per confermare la decisione su reclamo del 18 luglio 2013.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della società ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1'100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

               __________

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: