Incarti n.
80.2013.218

80.2013.219

Lugano

30 ottobre 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 24 agosto 2013 contro la decisione del 24 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2011.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale 2011, RI 1 ha chiesto la deduzione dal reddito imponibile di alimenti per i figli minorenni nella misura di fr. 6'000.–; inoltre ha fatto valere la deduzione per due figli a carico, corrispondente a fr. 21'800.– per l’IC.

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 23 maggio 2013, l’RS 1 ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 82'000.– per l’IC ed in fr. 84'500.– per l’IFD. Ammessi in deduzione gli alimenti pagati ai figli minorenni, ha per contro negato la deduzione sociale per figli a carico, facendo riferimento alla situazione alla fine del periodo fiscale. 

 

                                  B.   Con reclamo del 21 giugno 2013, il contribuente ha genericamente argomentato di aver provveduto “ai [suoi] figli __________ e __________ fino alla decisione della tutoria, entrata in vigore a novembre 2012”.

                                         L’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 24 luglio 2013, così motivata:

                                         La situazione per la deduzione dei figli a carico è quella risultante al 31.12.2011. Siccome la compagna del reclamante ha sciolto il rapporto di convivenza e si è trasferita con i figli in un altro domicilio, gli sgravi per gli stessi sono già stati a lei concessi.

                                         Il reclamante ha diritto alla deduzione del contributo alimentare pagato dopo lo scioglimento del rapporto di convivenza: ciò che è avvenuto con la deduzione dell’importo di fr. 6'000.– concessi in prima sede.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata concessione della deduzione per figli a carico. Il ricorrente sostiene che “dopo lo scioglimento del rapporto di convivenza e fino all’entrata in vigore della Tutoria (richiesta volontariamente) in novembre 2011”, aveva continuato a provvedere alle spese della sua ex compagna e dei suoi figli.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

                                         Per figli a carico si intendono i figli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede (cfr. Circolare n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni, cifra 2.).

 

                                         1.2.

                                         Come ha ricordato il Tribunale federale in una sentenza del 4 settembre 2007, mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità economica in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.                                       
In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e 32 cpv. 1 lett. g LT). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 22 lett. f LT). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006 consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

 

                                         1.3.

                                         Il Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2, con riferimento a: Hauser, Zu den steuerrechtlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsames elterlichen Sorge, in: ASA 68 p. 353 s., in part. p. 364 s.; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 19 ad art. 35 LIFD).

                                         1.4.

                                         Sempre in tale contesto, l’Alta Corte ha precisato ancora che, dal momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio. Questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 140; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 24 ad art. 213; Baumgartner, op. cit., n. 32 ad art. 35 LIFD).                

 

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite "secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell'assoggettamento".

 

                                         2.2.

                                         Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 all’art. 35 LIFD, p. 885).

                                         Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente può essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

                                         Nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin, loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112).

 

                                         2.3.

                                         Anche questa Camera ha avuto modo di decidere che, quando ancora era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per cui, a seconda dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non costituiva una disparità di trattamento incostituzionale, a vantagg io dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT N. 80.98.00098 del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa Camera ha applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere perso il diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo fiscale stesso (CDT N. 80.2002.00150 del 24 settembre 2002, in RDAT I-2003 n. 3t). In un altro caso ancora, la Camera ha deciso che un contribuente che si sposa e divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai stato considerato coniugato ai fini dell'imposta sul reddito. Infatti, il matrimonio non è più motivo di tassazione intermedia e, per il riconoscimento delle deduzioni per figli, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale (CDT n. 80.2002.00171 del 2 dicembre 2002, in RDAT I-2003 n. 6t).

 

                                         2.4.

                                         Inoltre, come ricordato dal Tribunale federale, l’uso di parametri schematici e deduzioni forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione personale (cfr. sentenza n. 2A.683/2006 consid. 4.1; sentenza n. 2A.107/2007 consid. 5.1). Per quanto la suddetta regola penalizzi il ricorrente, essa va quindi considerata giustificata dalle esigenze di semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112 e p. 199).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, nel corso del 2011 la compagna del ricorrente, madre dei suoi due figli, si è trasferita con i bambini in un’altra abitazione. Dagli atti risulta che l’insorgente ha versato alla madre dei figli 6'000 franchi di alimenti, dal momento della separazione. Alla fine del periodo fiscale 2011, pertanto, il contribuente non adempiva i presupposti per beneficiare della deduzione per figli a carico. Poiché egli ha versato alimenti, che ha potuto dedurre dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per i figli; secondo la giurisprudenza, non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi degli articoli 213 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT.

 

                                         3.2.

                                         Dalla formulazione del ricorso, estremamente laconica e poco circostanziata, si fatica a comprendere quale sia la censura che il ricorrente rivolge all’autorità fiscale.

                                         Se si riferisce al fatto che, prima della separazione, ha sostenuto le spese di mantenimento dei figli senza poter dedurre gli alimenti, lo svantaggio è riconducibile alla regola precedentemente esposta. Va infatti ricordato che, salva l’eccezione prevista dal diritto cantonale che non entra qui in considerazione (art. 34 cpv. 4 LT), il momento determinante per valutare la situazione che giustifica il riconoscimento delle deduzioni sociali è l’ultimo giorno dell’anno.

                                         Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale, il contribuente non ha diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò anche se avesse provveduto al sostentamento del figlio durante la maggior parte dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotto se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo sono state durante l’intero anno (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 213, p. 1678).

                                         Se invece si riferisce al fatto che ha dovuto provvedere anche al mantenimento della ex compagna, pagando anche l’affitto dell’appartamento in cui si è trasferita insieme ai figli, dopo la separazione – come sembrerebbe potersi arguire dalle poche frasi con cui ha motivato il ricorso –, allora gli va ricordato semplicemente che i contributi di mantenimento pagati ad un ex convivente non sono deducibili, a differenza di quelli versati all’ex coniuge. In ogni caso, non giustificano il riconoscimento della deduzione per figli a carico.

                                     

 

                                   4.   In considerazione degli argomenti esposti, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.        80–

                                         per un totale di                                                       fr.     380–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-

-

-;

- __________.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: