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Incarti n. 80.2013.226 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini, assente) |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 30 agosto 2013 contro la decisione del 31 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2007. |
Fatti
A. RI 1, nata nel 1960, affetta da sclerosi multipla, lavora come insegnante a tempo parziale.
Nella dichiarazione fiscale 2007, la contribuente chiedeva la deduzione per spese di malattia dell’importo di fr. 43'750.–, già dedotta la franchigia del 5% del reddito netto intermedio, affermando di essersi recata in Cina per uno specifico trattamento con cellule staminali embrionali, non ancora riconosciuto in Europa. Nella stessa dichiarazione fiscale indicava di avere ricevuto in donazione dal padre, residente a __________, l’importo di fr. 43'700.–.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 25 febbraio 2009, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio respingeva la richiesta, spiegando nella motivazione allegata che “la donazione del padre residente all’estero delle spese di cura non può trovare alcun riconoscimento fiscale”.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 febbraio 2009.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 4 agosto 2010, nella quale sottolineava in particolar modo che la fattura del trattamento medico era stata saldata direttamente dal padre, che il 13 settembre 2007 aveva versato l’importo pattuito di fr. 43'744.85 (USD 36'500.–) direttamente alla clinica ospedaliera di __________.
D. Con sentenza del 15 giugno 2011, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione su reclamo e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione, perché esaminasse le altre condizioni per il riconoscimento della deduzione richiesta, non potendo quest’ultima essere esclusa per il solo fatto che la terapia era stata pagata dal padre della ricorrente.
L’Ufficio di tassazione ha adottato una nuova decisione su reclamo, il 31 luglio 2013, tenendo conto dei pareri dell’Ufficio del Medico cantonale e dell’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni. Dal primo, in particolare, si desumeva che “le terapie a base di cellule staminali per le malattie neurovegetative non possono essere considerate un trattamento scientificamente riconosciuto”, con la conseguenza che era esclusa la deduzione dei relativi costi dal reddito imponibile.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ritiene che i due certificati medici prodotti siano sufficienti per dimostrare che la terapia è scientificamente riconosciuta. Pur ammettendo che il trattamento cui si è sottoposta non è omologato in Svizzera, argomenta che è stato riconosciuto da esperti internazionali ed è anche stato omologato dalle autorità di altri Stati, fra i quali la Cina.
Diritto
1. 1.1.
In virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale.
L’art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.
La stessa disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1 lett. i LT, secondo cui sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32
1.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese per malattia si intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il ripristino della salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le apparecchiature mediche, gli occhiali, le terapie o le misure di disintossicazione (cfr. sentenza del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.2.2).
D’altra parte, nella sistematica della legge, le spese per malattia rientrano nelle deduzioni generali, dette anche anorganiche o economico-sociali, le quali comprendono spese che in sé consistono nell’utilizzazione del reddito e che come tali non sarebbero deducibili (cfr. art. 34 LIFD e 33 LT); tuttavia, la loro deduzione è stata ammessa dal legislatore per motivi di politica fiscale, cioè per perseguire obiettivi extra fiscali (Oberson, Droit fiscal suisse, 2a ediz., Basilea 2002, p. 130/131 e riferimenti; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 32/33 ad art. 25, p. 638). Per questa ragione, devono essere interpretate in modo restrittivo. Del resto, la deduzione delle spese per malattia è stata introdotta dal legislatore nell’intento di venire incontro a quei contribuenti per i quali le spese mediche, che eccedono l’ammontare rimborsato dall’assicurazione contro le malattie, rappresentano un onere difficile da sopportare (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 28 novembre 2006, in RDAF 2006 II p. 409, consid. 5.1, con riferimento a: Messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, in FF 1983 III p. 110; inoltre DTF 128 II 66 consid. 4c).
1.3.
Sempre secondo il Tribunale federale, il requisito secondo cui le spese chieste in deduzione siano state prescritte da un medico è un criterio semplice da applicare e coerente, che consente di distinguere in modo oggettivo i trattamenti destinati a mantenere lo stato di salute, deducibile, dalle misure preventive generali o finalizzate al miglioramento del benessere, non deducibili. In effetti, perché le spese sostenute per mantenere o ripristinare la salute siano considerate “spese provocate dalla malattia”, deve esservi un nesso causale diretto tra il trattamento intrapreso e il mantenimento dello stato di salute.
La giurisprudenza ha anche sottolineato che, in generale, si può ritenere che i trattamenti che non sono rimborsati dall’assicurazione contro le malattie non sono necessari dal punto di vista medico (cfr. RDAF 2006 II p. 409, consid. 6.2, con riferimento a : Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurigo 2001, n. 23 ad art. 33, p. 140).
1.4.
Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n. 2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, consid. 4; n. 2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n. 2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, op. cit., n. 82 ad art. 33 LIFD).
2. 2.1.
È indiscusso che la ricorrente sia affetta da sclerosi multipla. Litigiosa è tuttavia la deducibilità dal reddito delle spese che ha sostenuto, nel mese di dicembre del 2007, per sottoporsi ad un trattamento di quattro iniezioni di cellule staminali presso lo __________ in Cina. Che il trattamento in questione non sia stato rimborsato dall’assicurazione contro le malattie è altresì incontestato.
La contribuente ha prodotto due scritti di altrettanti medici, dai quali si desume quanto segue:
· secondo un “certificato medico” del 22 novembre 2011, del dottor __________, internista, nella sua qualità di “attuale medico di base”, la ricorrente “è stata inviata con un’indicazione medica per 4 iniezioni di cellule staminali presso il Centro __________ con ricovero dal 3.12.07 al 27.12.2007”;
· secondo un ulteriore “certificato medico” del 26 settembre 2012, del dottor __________, generalista e nutrizionista biologico, l’insorgente “è stata inviata in Cina, su mio consiglio,… per la terapia che in Europa non viene eseguita, nel 2007 e nel 2009”.
2.2.
Proprio perché il trattamento in discussione non è riconosciuto dall’assicurazione contro le malattie, è senz’altro condivisibile la scelta dell’autorità di tassazione di rivolgersi, per un parere qualificato, all’Ufficio del medico cantonale. Le autorità di tassazione possono infatti far capo a periti (art. 123 cpv. 2 LIFD).
Il Medico cantonale si è espresso a due riprese sul tema.
Nel suo parere del 30 dicembre 2011, ha dapprima contestato che il certificato del dott. __________ sia la prescrizione di un trattamento, trattandosi piuttosto di una “certificazione che la paziente sarebbe ‘stata inviata con una indicazione medica per 4 iniezioni di cellule staminali’ al centro cinese ivi indicato”. Ha poi rilevato che l’uso di cellule staminali con trapianto autologo in pazienti affetti da forme gravi di sclerosi multipla “inizia a farsi strada”, ma “non vi sono prove scientifiche di alcuna efficacia comprovata”. Ha pure sottolineato come la Società Svizzera di Neurologia e la stessa Società di Sclerosi multipla abbiano invitato alla prudenza. Il medico conclude che le terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative non possono essere considerate un trattamento scientificamente riconosciuto, anche se non si può negare che per certi casi sia possibile che un medico abbia optato per un simile “tentativo terapeutico”.
Il Medico cantonale è nuovamente stato interpellato in tempi più recenti e, il 12 luglio 2013, ha ribadito che “allo stato attuale non vi è alcuna evidenza scientificamente dimostrata dell’efficacia del trattamento con cellule staminali embrionali per la sclerosi a placche (o sclerosi multipla)”, anche se non si può escludere che in futuro la situazione cambi. In questo contesto, ha preso posizione anche in merito al secondo certificato medico, firmato dal dott. __________, rilevando che “non si tratta… di un certificato medico nel senso stretto”, in quanto “non indica malattie, terapie, la necessità della stessa né tantomeno l’evidenza scientifica di quest’ultima”. Osserva inoltre che un medico potrebbe certificare la necessità di una terapia per uno specifico paziente solo dopo che la stessa fosse stata “scientificamente riconosciuta”.
2.3.
La ricorrente oppone alle considerazioni del Medico cantonale la circostanza che i trattamenti cui si è sottoposta sono scientificamente riconosciuti in altri paesi, fra i quali la Cina.
Ora, è senz’altro comprensibile che chi è affetto da una malattia grave e debilitante cerchi un possibile conforto anche indirizzandosi a trattamenti che non sono ancora riconosciuti in Svizzera e, più in generale, in Europa. Tuttavia, è anche giustificato che le autorità svizzere, prima di ammettere il rimborso dei relativi costi da parte delle assicurazioni sociali o anche solo di concedere una deduzione fiscale, esigano che la terapia sia stata sottoposta a studi di efficacia riconosciuti e ufficialmente omologata.
A proposito delle terapie con cellule staminali, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato, nell’aprile del 2011, un foglio informativo indirizzato ai pazienti, in merito alle potenzialità ed ai rischi delle terapie a base di cellule staminali non omologate. L’UFSP definisce le staminali “la grande promessa della medicina”, aggiungendo però che il loro impiego terapeutico è ancora perlopiù “un sogno”, con alcune eccezioni (trattamento di leucemie, mielomi, linfomi). Per quanto riguarda le altre malattie, fra le quali menziona espressamente la sclerosi multipla, l’UFSP rileva che “in Svizzera non esistono attualmente terapie omologate a base di cellule staminali” e, pur riconoscendo che “in tutto il mondo la ricerca continua con fervore e si fanno continui passi avanti”, avverte tuttavia che “prima che le autorità sanitarie concedano l’omologazione di terapie a base di cellule staminali potrebbero passare ancora anni”. A tale riguardo, fa presente che sul tema “Cellule staminali e medicina rigenerativa” è operativo un programma nazionale di ricerca (PRN 63), finanziato dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica.
Lo stesso comitato scientifico della Società svizzera di sclerosi multipla, in una presa di posizione del 2009, ha concluso quanto segue:
Il trapianto autologo di cellule staminali nel trattamento della SM (sclerosi multipla) non è ancora una tecnica consolidata. È una terapia in grado di stabilizzare la malattia, ma non di curarla. I pazienti vengono sottoposti a procedimenti lunghi ed estenuanti. Sussiste inoltre un determinato rischio che la terapia stessa risulti letale, anche se negli studi più recenti è già stato possibile ridurre in parte questo rischio grazie all’utilizzo di schemi terapeutici meno aggressivi. Il metodo va preso in considerazione nei pazienti con una certa attività infiammatoria, preferibilmente quando l’invalidità non è ancora ad uno stadio avanzato e la terapia con immunomodulatori/immunosoppressori non ha sortito alcun effetto stabilizzante.
2.4.
La decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la deduzione dei costi per il trattamento in questione, deve pertanto essere condivisa.
In primo luogo, come risulta da diverse fonti, anche vicine agli ammalati stessi, il trattamento con le staminali per la sclerosi multipla è considerato ancora in una fase sperimentale e, anche prescindendo dai rischi cui espone i pazienti, non comporta la cura della malattia ma tutt¿l più la sua stabilizzazione.
In secondo luogo, come ha rilevato il Medico cantonale, i due certificati medici prodotti dalla ricorrente non possono essere considerati come la prescrizione di un trattamento, essendo molto generici. È inoltre il caso di sottolineare come entrambi siano posteriori ai trattamenti per i quali è chiesta la deduzione.
In relazione ancora ai certificati medici, il Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, il medico curante tenda ad esprimersi a suo favore (cfr. p. es. la sentenza del 23 aprile 2008 n. 8C_828/2007 consid. 7 in fine e riferimenti).
3. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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__________
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: