Incarto n.
80.2013.240

Lugano

20 dicembre 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 12 settembre 2013 contro la decisione del 13 agosto 2013 in materia di tassa militare 2011.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1984, è stato assunto dalla polizia comunale di __________ il 1° gennaio 2011.

                                         Il 27 gennaio 2011, tramite formulario ufficiale, presentava una richiesta di proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, dove era stato reclutato quale pioniere dopo essere stato dichiarato inabile al servizio militare.

 

 

                                  B.   Il competente Servizio del militare e della protezione della popolazione, con decisione del 7 febbraio 2011, accoglieva la richiesta e pronunciava il suo proscioglimento anticipato dal servizio di protezione civile, in applicazione dell’art. 20 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1).

                                         Con successiva decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio della tassa militare notificava a RI 1 la tassa d’esenzione dal servizio militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 1'323.–.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2013, lamentando di essere stato nel frattempo prosciolto dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, in quanto agente della polizia comunale.

                                         Il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 13 agosto 2013 così motivata:

 

                                         La giurisprudenza in vigore, decisione del Tribunale federale del 23.8.1999, prevede che solamente le persone abili al servizio militare o civile possono essere esonerate ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c della LTEO. La distinzione tra abilità e inabilità a effettuare il servizio personale, che costituisce un criterio rilevante per determinare l’assoggettamento alla tassa, giustifica di considerare in modo distinto coloro che esercitano la medesima professione.

 

                                         L’autorità di tassazione, con successivo scritto del 9 settembre 2013, indirizzato direttamente alla polizia comunale di __________, sottolineava nuovamente che il criterio decisivo per determinare l’assoggettamento alla tassa militare era la sua inabilità a prestare servizio personale.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere tenuto al pagamento della tassa militare. Nella sua funzione di agente della polizia comunale, sottolinea, non potrebbe in ogni caso assolvere l’obbligo di servizio militare, anche se non fosse stato dichiarato inabile.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

                                         Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c).

 

                                         1.3.

                                         I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, quale membro dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile (art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO).

                                         In quest’ultima categoria rientrano tutte quelle attività considerate “indispensabili” dal legislatore. Secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. f LM sono, fra gli altri, esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego, i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all’esercito per lo svolgimento di compiti di polizia. L’art. 77 dell’ordinanza federale concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) precisa che si tratta dei membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione.

 

                                         1.4.

                                         Un discorso a parte vale infine per l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, previsto dall’art. 61 della Costituzione federale. A differenza del servizio civile sostitutivo, unicamente destinato alle persone che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza (art. 1 della legge federale sul servizio civile sostitutivo [LSC]; RS 824), l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile non rappresenta una modalità alternativa d’adempimento dell’obbligo militare: vi è tenuto ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato inabile al servizio militare ma abile a questo specifico servizio (art. 11 e 12 LPPC).

                                         Per le persone inabili al servizio militare ma tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa militare dovuta è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento (art. 5a OTEO), computato secondo l’art. 24 LPPC.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Venendo al caso in esame, con decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio cantonale della tassa militare ha notificato al qui ricorrente – già prosciolto dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile in quanto agente di polizia – la tassa militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in complessivi fr. 1'323.–. In sede di reclamo, il competente Servizio della tassa militare ha confermato la decisione di tassazione, richiamandosi ad una sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 1999.

                                         RI 1 si è invece opposto alla tassazione, ponendo l’accento sulla sua funzione di agente della polizia comunale, che gli impedirebbe in ogni caso di assolvere l’obbligo di servizio militare, anche se non fosse stato a suo tempo dichiarato inabile al servizio.

 

                                         2.2.

                                         Come correttamente rilevato dal Servizio della tassa militare, in una sentenza del 23 agosto 1999 (ASA 68 pag. 754), il Tribunale federale ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la portata dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO, concludendo che solamente le persone abili al servizio militare o civile possono essere esonerate dal pagamento della tassa militare.

                                         Il caso sottoposto al suo giudizio era quello di un pastore vallesano, dichiarato inabile al servizio militare per ipertensione cardiaca, che qualche anno più tardi chiedeva di essere esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare in ragione del suo nuovo statuto di ecclesiastico (attività considerata “indispensabile” dal legislatore federale). Riferendosi a due sue precedenti decisioni del 9 luglio 1982 (DTF 108 Ib 115 consid. 4c e ASA 51 pag. 655 consid. 2b), l’Alta Corte ha dapprima ricordato che scopo dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO è quello di non penalizzare – attraverso la richiesta di un tributo sostitutivo – quei cittadini che sarebbero pronti ad assolvere il loro servizio militare o civile ma che non possono farlo poiché già impegnati altrove con compiti importanti per la comunità, confermando quindi che la norma in discussione andava intesa nel senso che prosciolto dal tributo è unicamente chi, abile e pronto a compiere l’obbligo militare, non può entrare in servizio per “motivi non inerenti alla sua persona”.

 

                                         2.3.

                                         In una successiva sentenza del 24 febbraio 2004 (inc. TF n. 2A.300/2003), il Tribunale federale ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza. Il caso era proprio quello di un agente di polizia (Polizia cantonale __________), che lamentava di essere vittima di una disparità di trattamento nei confronti dei suoi colleghi, per il fatto che era chiamato a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare – malgrado l’esercizio di una professione considerata “indispensabile” dal legislatore federale – solo perché a suo tempo dichiarato inabile al servizio.

                                         L’Alta Corte ha dapprima ricordato che il principio della parità di trattamento non vieta che vengano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da ragioni serie e oggettive. In altre parole, esso impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso. In relazione al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, continuano i giudici federali, il diverso trattamento riservato agli agenti di polizia dichiarati abili o inabili al servizio militare è giustificato da ragioni inerenti alla loro persona. Certo, così facendo si trattano differentemente persone appartenenti allo stesso corpo di polizia, ma rovesciando il problema e garantendo il medesimo trattamento fiscale a coloro che sono impegnati in professioni di interesse generale (per esempio ecclesiastici, poliziotti, pompieri professionisti, guardie di confine ecc), si finirebbe per creare una disparità di trattamento ancora maggiore nei confronti di tutte quelle persone dichiarate inabili al servizio militare, che devono invece pagare la tassa d’esenzione solo perché non esercitano una simile professione.

                                         Il Tribunale federale ha poi aggiunto che il diverso trattamento riservato agli agenti di polizia dichiarati abili o inabili al servizio militare deriva direttamente dagli art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO e 18 cpv. 1 lett. f LM, ovvero da due disposizioni di diritto federale, alle quali i giudici federali sarebbero in ogni caso vincolati (art. 191 Cost. fed.), sottolineando infine che le disposizioni in discussione non potrebbero nemmeno prestarsi ad un’interpretazione conforme al diritto costituzionale. I dibattiti parlamentari dimostrano infatti che la maggioranza del Consiglio nazionale riteneva insoddisfacente l’esistente distinzione tra persone abili e inabili al servizio militare, ma che alla fine è prevalsa l’opinione contraria del Consiglio federale e del Consiglio degli Stati, secondo cui potevano essere esonerate dal pagamento della tassa militare unicamente le persone dichiarate abili al servizio militare o civile. La volontà del legislatore federale è quindi chiara. Anche volendo ammettere l’esistenza di una disparità di trattamento nei confronti delle persone dichiarate inabili al servizio militare ma pronte a esercitare un’attività considerata “indispensabile” per la comunità, non vi sarebbe comunque spazio per una diversa interpretazione degli art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO e 18 cpv. 1 lett. f LM.

 

                                         2.4.

                                         Alla luce della costante giurisprudenza federale, bene ha quindi fatto il Servizio della tassa militare a negare al ricorrente l’esenzione dalla tassa per l’anno di assoggettamento 2011.

                                         La decisione può apparire per certi versi insoddisfacente, soprattutto se si considera che il ricorrente si trova oggi nell’impossibilità di poter computare, nel calcolo della tassa, i giorni di servizio prestati nella protezione civile (art. 5a OTEO), e questo non per motivi inerenti alla sua persona, ma solo perché una volta iniziata la sua nuova professione di agente di polizia ha chiesto e ottenuto il proscioglimento anticipato dal Consorzio protezione civile del __________ (art. 20 LPPC), nel quale era stato incorporato dopo essere stato dichiarato inabile al servizio militare.

                                         Come precedentemente esposto, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile non rappresenta tuttavia una modalità alternativa di adempimento dell’obbligo militare. La tassa militare è quindi sempre dovuta, a prescindere dalle ragioni che spingono un milite della protezione civile a richiedere il proscioglimento anticipato dall’obbligo di servizio.

 

 

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: