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Incarti n. 80.2013.243 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 settembre 2013 contro la decisione del 14 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. Il 31 dicembre 2012 RI 1 inoltrava all’RS 1 la dichiarazione 2011. Il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 17'136.- .
B. Con decisione del 6 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2011. Rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto fr. 80'000.- quale reddito da locazione, determinando così il reddito imponibile complessivo in fr. 97'136.- . L’autorità fiscale argomentava che il valore era stato rettificato “in mancanza di indicazioni precise”. Rilevava inoltre come nel periodo in questione, più precisamente dal 01.01 al 07.10.2011, il conduttore era il fratello del contribuente (__________) mentre, a partire dal 20.12.2011 fino al 31.12.2011, gli spazi erano stati locati alla ditta __________ SA.
C. Il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 marzo 2013. Contestava in particolare l’esposizione di fr. 80'000.- quali pigioni per il periodo dal 01.01.2011 al 07.10.2011, sostenendo di non avere incassato tale somma. Rilevava come, anche se l’autorità di tassazione avesse voluto considerare un reddito derivante da pigioni per fr. 80'000.-, dal reddito imponibile totale si sarebbero dovuti dedurre gli interessi passivi che complessivamente avrebbero superato la somma di fr. 80'000.-. Di conseguenza, sosteneva che si sarebbe ottenuto un reddito imponibile globale “persino inferiore rispetto a quanto indicato nella dichiarazione d’imposta”.
Chiedeva pertanto che le decisioni impugnate venissero rettificate con lo stralcio di fr. 80'000.- dal reddito imponibile.
D. Con scritto dell’11 aprile 2013 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona si rivolgeva al rappresentante del contribuente, informandolo fra l’altro che le motivazioni addotte con il reclamo in merito alla mancata dichiarazione delle pigioni incassate dalla locazione a terzi dell’immobile di __________ non erano sufficienti per giustificare una modifica della decisione di tassazione del 6 febbraio 2013. Rilevava come il Comune di __________ avesse informati l’autorità fiscale del fatto che l’immobile di proprietà del contribuente ospitava al pianterreno un ristorante-bar, mentre ai piani superiori vi erano delle camere/appartamenti presso i quali risultava essere stata esercitata attività di prostituzione, anche durante il periodo in cui l’immobile era stato di proprietà del contribuente.
A completazione del reclamo del 6 marzo 2013, l’autorità fiscale assegnava al contribuente un termine fino al 30 maggio 2013 per produrre la documentazione seguente:
· Sue osservazioni rispetto a quanto da parte nostra adesso indicato;
· Dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ indicante:
1. le persone fisiche e/o giuridiche titolari della gestione del ristorante-bar al piano terra;
2. le persone fisiche e/o giuridiche titolari della gestione delle camere-appartamenti monolocali ai piani superiori;
3. nominativi di tutti i conduttori che hanno ottenuto in locazione locali e spazi presso l’immobile nel corso del 2011.
· Copia integrale dei contratti di locazione degli immobili di __________, validi per il 2011;
· Estratto conto dettagliato 1.01-31.12.2011 del conto bancario/postale su cui sono stati accreditati gli affitti;
· Copia integrale del contratto di acquisto dell’immobile;
· Copia integrale del contratto di debito;
· Documentazione bancaria a comprova della provenienza dei capitali propri utilizzati per il finanziamento dell’acquisto nel 2010 (versamenti effettuati a favore del venditore, Fr. 47'000.-) e nel 2011 (Fr. 6'000.- sino al mese di marzo);
· Estratto conto dettagliato 1.01/31.12.2010 e 1.01-31.12.2011 del conto bancario/postale da cui sono state prelevate le somme di cui sopra;
· Attestazione rilasciata dal creditore, indicante, per il 2011:
1. Gli interessi passivi corrisposti nel corso dell’anno;
2. Gli ammortamenti pagati;
3. Il saldo del debito alla fine dell’anno;
· Estratto conto dettagliato 1.01-31.12-2011 del conto bancario/postale da cui sono state prelevate le somme per il pagamento degli interessi passivi e degli ammortamenti;
· Estratto conto dettagliato 1.01.-31.12.2011 del conto bancario/postale su cui sono stati accreditati gli stipendi;
· La lista delle spese effettive dell’immobile pagate nel 2011 con:
1. la copia integrale delle fatture;
2. la comprova della data di pagamento.
· Estratto conto dettagliato 1.01-31.12.2011 del conto bancario/postale da cui sono state prelevate le somme per il pagamento delle spese”.
L’Ufficio di tassazione avvertiva il contribuente che, in caso di inosservanza del suddetto scritto, il reclamo sarebbe stato respinto senza ulteriori consultazioni. In seguito, l’autorità di tassazione accordava al contribuente una proroga per l’inoltro della documentazione richiesta fino al 15 luglio 2013.
E. Con decisione del 14 agosto 2013 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. In particolare rilevava come il contribuente fosse tenuto a “dichiarare puntualmente i ricavi netti ottenuti dalla locazione a terzi dei propri immobili”. Sottolineava fra l’altro come la deduzione delle spese per gli immobili affittati a terzi per uso commerciale dovesse essere accordata nella misura dei costi effettivi pagati nel periodo fiscale litigioso. Riteneva poi che non poteva essere accettata la giustificazione fornita con il reclamo in merito alla “mancata dichiarazione degli affitti incassati dalla locazione a terzi dell’immobile di __________ poiché gli interessi passivi pagati sarebbero superiori a questi”. Osservava come la questione dell’imposizione degli affitti incassati dalla locazione a terzi dell’immobile di __________ e della deduzione degli interessi passivi dei debiti ipotecari fossero già state oggetto di reclamo per il periodo fiscale 2009. Alle diverse richieste di documentazione in merito alle pigioni incassate e in merito alle modalità di finanziamento dell’acquisto dell’immobile, il contribuente non aveva mai dato seguito, né “durante l’accertamento base, né durante l’accertamento su reclamo”. L’Ufficio di tassazione rendeva noto che il Comune di __________ l’aveva informato che presso l’immobile di proprietà del contribuente vi fosse, al pian terreno, un ristorante-bar, e, ai piani superiori, delle camere-appartamenti monolocali, presso i quali risultava essere stata esercitata attività di prostituzione, anche nel periodo in cui l’immobile era di proprietà del contribuente.
L’autorità fiscale segnalava come secondo un consolidato principio è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario; pertanto incombe al contribuente apportare la prova dell’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale, o di subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova.
Sottolineava come affermazioni autoreferenziali, sprovviste di prove effettive non fossero affatto sufficienti a chiedere una modifica della tassazione. Rilevava come per ottenere in deduzione le spese effettive di manutenzione fosse necessario produrre, oltre alla copia delle fatture, anche la documentazione a comprova dei relativi pagamenti. L’Ufficio di tassazione indicava che per ammettere in deduzione gli interessi passivi era indispensabile produrre la relativa documentazione bancaria.
Non avendo il contribuente dato seguito alla richiesta di documentazione dell’11 aprile 2013 a completazione del reclamo, l’Ufficio di tassazione respingeva di conseguenza il reclamo.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 contesta nuovamente l’esposizione di un reddito da affitti per complessivi fr. 80'000.- , ritenendo che questo dato sia “manifestamente errato”. Egli ha infatti stipulato, per l’intero immobile da lui a suo tempo acquistato, un contratto di locazione con una pigione annua di fr. 60'000.-, che è stato annotato a registro fondiario. Ritiene pertanto che l’importo del valore locativo e degli affitti debba “forzatamente essere ridotto da fr. 80'000.- a fr. 60'000.-”.
Indica che, “in virtù del contratto stipulato con il precedente proprietario, nel 2011 ha versato a quest’ultimo un importo complessivo di fr. 54'000.-”, a conferma del quale produce le ricevute di versamento. Nella suddetta compravendita era stato pattuito a favore del venditore dell’immobile di __________ un diritto di recupera cedibile, che ha poi esercitato e in seguito al quale tutti gli importi versati dal contribuente sono stati trattenuti. A suo avviso, ne consegue pertanto che i fr. 54'000.- debbano “evidentemente essere considerati quali oneri da dedurre dal reddito conseguito”.
Per tutti questi motivi il contribuente chiede che il reddito imponibile complessivo vada ridotto da fr. 93'000.- a fr. 19'000.-, per l’IC, rispettivamente a fr. 19'400.-, per l’IFD.
A sostegno delle sue argomentazioni produce una copia del contratto di locazione stipulato il 1 gennaio 2010 con il signor __________, la copia di 10 ricevute di versamento a favore dell’avv. __________ e la copia del contratto di compravendita immobiliare con diritto di recupera del 25 marzo 2009.
G. Il 5 novembre 2013, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al 27 novembre 2013 per versare l’importo di fr. 2'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura.
Con lettera del 26 novembre 2013 il legale del contribuente ha comunicato che il suo cliente non è in grado di versare l’anticipo, in quanto non svolgendo alcuna attività lucrativa non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese derivanti dalla suddetta procedura e non possedeva neppure alcuna sostanza. Riteneva pertanto che il suo cliente dovesse essere considerato indigente e come tale posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Indicava che la situazione economica del contribuente sarebbe stata comprovata con il certificato municipale che sarebbe stato prodotto in un secondo momento.
Nell’ipotesi in cui la domanda di assistenza giudiziaria non fosse stata accolta, il legale chiedeva che venisse concessa un’adeguata proroga del termine impartito per il versamento dell’anticipo.
H. Con decisione del 27 aprile 2015, il presidente della Camera di diritto tributario ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, attribuendo al ricorrente un termine supplementare di dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione stessa per versare l’anticipo richiesto.
Nessun versamento è seguito.
Diritto
1. Come poc’anzi ricordato, questa Camera si è rivolta al ricorrente, dapprima con lo scritto del 5 novembre 2013 e poi con la decisione del 27 aprile 2015, con cui ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, invitandolo a versare l’importo di fr. 2'000.– a titolo di garanzia per le spese di procedura.
2. Per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
Tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I).
3. Nella fattispecie il ricorrente è in mora con il pagamento delle imposte cantonali e federali, ragione per cui è facile supporre che l’incasso della tassa di giustizia in caso di soccombenza possa essere problematico.
Pertanto, di fronte al mancato versamento dell’importo richiesto, il ricorso viene dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: