Incarti n.
80.2013.257

80.2013.258

Lugano

29 luglio 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 8 ottobre 2013 contro la decisione del 2 ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2012.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 2, domiciliata a __________ (frazione di __________), svolge la professione di insegnante di pedagogia. Essa lavora prevalentemente a titolo indipendente e, accessoriamente, alle dipendenze della __________ di __________. Il marito RI 1, pensionato, beneficia di una rendita AVS.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2012, i contribuenti indicavano che il marito collaborava alla professione della moglie, percependo un compenso annuo di fr. 16'000.–. Chiedevano, quindi, la deduzione di fr. 7'700.– per coniugi con doppio reddito.

 

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 28 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 77'100.– per l’IC ed in fr. 78'800.– per l’IFD. Per quanto qui di interesse, l’autorità negava la deduzione per coniugi con doppio reddito, argomentando che la stessa va concessa “solo se ambedue i coniugi hanno un reddito d’attività lucrativa”.

 

 

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 2 settembre 2013, nel quale lamentavano la mancata concessione della deduzione, sostenendo che il marito collaborava alla professione della moglie, aiutandola nella gestione amministrativa della sua attività di insegnante di pedagogia.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 ottobre 2013 così motivata:

                                         Nel caso in esame viene presentato un rendiconto relativo all’attività della moglie, quale insegnante di pedagogia in proprio, dal quale risulta un utile di fr. 59'938.– che viene, poi, così suddiviso:

                                         Fr. 16'000.– per il marito,

                                         Fr. 43'938.– per la moglie.

                                         Dall’esame dei costi non risultano altri emolumenti versati al marito.

                                         Tenuto conto di quanto precede l’utile risultante dal conto economico viene totalmente esposto quale reddito d’attività della moglie e, di conseguenza, la deduzione per attività dei coniugi non può essere concessa.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la concessione della deduzione per coniugi con doppio reddito.

                                         I ricorrenti ribadiscono che il marito, per alleggerire il carico di lavoro della moglie, si occupa della gestione amministrativa della professione, “coadiuvandola anche nella battitura di testi con PC ecc.”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'700.– dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.

                                         Diversa la formulazione scelta dal legislatore federale. L’art. 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, applicabile al presente caso) dispone, infatti, che se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 8'100 e al massimo 13'400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

 

                                         1.2.

                                         In materia di imposta federale diretta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato delle direttive per la concessione della deduzione in esame. Esse permettono di concludere, per quanto qui di interesse, che la collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge deve essere considerata determinante se è prestata regolarmente e in misura considerevole e se per questa collaborazione un terzo riceverebbe un salario pari almeno all’importo della deduzione legale (Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia, par. 9.1).

 

                                         1.3.

                                         La nuova formulazione dell’art. 212 cpv. 2 LIFD è frutto di una recente modifica della legge federale sull’imposta federale diretta. Con la modifica del 6 ottobre 2006 (Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi), infatti, il legislatore federale ha voluto tener conto di una discriminazione fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito complessivo. Questa discriminazione tocca in particolare le coppie sposate del ceto medio e alto, in cui entrambi i coniugi partecipano in modo determinante al conseguimento di un reddito familiare lordo compreso tra 80'000 e 500'000 franchi. Per agire in modo mirato e rapido, il governo federale ha prospettato l’adozione di una misura immediata di facile attuazione: accanto a un aumento moderato della deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi è prospettata una deduzione applicabile a tutte le coppie sposate sotto forma di deduzione sociale. Questo approccio permette di migliorare la situazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito senza causare disparità urtanti tra l’imposizione di queste coppie e quella delle coppie sposate a reddito unico (cfr. Messaggio n. 06.037 del 17 maggio 2006 sulle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, in: FF 2006 p. 4087-4129, p. 4088).

                                         La LIFD è stata dunque modificata non solo introducendo una deduzione sociale di 2'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica (art. 213 cpv. 1 lett. c LIFD), ma anche aumentando la deduzione dal reddito dell’attività lavorativa di entrambi i coniugi.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Venendo al caso in esame, i ricorrenti postulano la concessione della deduzione per coniugi con doppio reddito, sostenendo che il marito – pensionato – collaborerebbe alla professione di insegnante della moglie, occupandosi della gestione amministrativa dell’attività, dietro un compenso annuo di fr. 16'000.–.

 

                                         2.2.

                                         Come ha recentemente ricordato questa Camera (CDT n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la deduzione in questione è stata introdotta dal legislatore per compensare, almeno in parte, il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 186 ad art. 33 LIFD, p. 578; Locher, op. cit., n. 89 ad art. 33 LIFD) e la conseguente diminuzione del valore del lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007 II 22).

                                         Spetta però all’interessato l’onere della sua prova. Secondo un consolidato principio, infatti, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Con particolare riguardo alla deduzione per collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge, la giurisprudenza del Canton San Gallo, ripresa da questa Camera, ha già avuto modo di precisare che i contribuenti devono in questo caso dimostrare accuratamente che la collaborazione è prestata regolarmente e in misura essenziale e che per la stessa attività una terza persona riceverebbe uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione (decisione della Commissione di ricorso in materia amministrativa del Canton San Gallo del 22 marzo 2001, in: StE 2002 B 27.7 n. 16).

 

                                         2.3.

                                         A questo proposito, i ricorrenti non possono certo pretendere di avere adempiuto l’onere di provare la collaborazione regolare ed essenziale del marito all’attività di insegnante di pedagogia della moglie, né tanto meno che per questa collaborazione un terzo avrebbe ricevuto un salario pari almeno all’importo della deduzione legale.

                                         Essi si limitano infatti a sostenere che il marito, per alleggerire il carico di lavoro della moglie, si occuperebbe della gestione amministrativa della sua professione, “coadiuvandola anche nella battitura di testi con PC ecc.”, senza tuttavia intraprendere alcuno sforzo per dimostrare che lo stesso abbia prestato una collaborazione “essenziale”, tale da meritare un compenso pari almeno all’importo della deduzione richiesta (cfr., per esempio, la sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 1992, in: RF 53/1993 p. 552). Nemmeno dal rendiconto aziendale, prodotto con la dichiarazione fiscale, emergono indicazioni utili al riguardo. Come osservato dall’autorità di tassazione, i ricorrenti non fanno altro che suddividere l’utile contabile di fr. 59'938.– in, rispettivamente, fr. 43'938.– (per la moglie) e fr. 16'000.– (per il marito), senza apportare la benché minima spiegazione in merito all’entità della collaborazione prestata da quest’ultimo. In simili circostanze, nel pieno rispetto del principio dell’onere della prova, a questa Camera non resta quindi che confermare la decisione impugnata.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: