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Incarti n. 80.2013.264 |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto
tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 ottobre 2013 contro la decisione del 25 settembre 2013 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
- con scritto del 16 ottobre 2013, redatto in lingua tedesca, RA 1 ha dichiarato di interporre ricorso contro la decisione del 25 settembre 2013, con la quale lRS 1 aveva respinto un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2012;
- il 17 ottobre 2013 questa Camera si è rivolta a RA 1, attribuendogli un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso in italiano e per produrre la procura del figlio RI 1, avvertendolo che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- alla richiesta in questione non è stato dato seguito.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- come ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca e non ha dato seguito all’invito a tradurlo in italiano, lingua ufficiale del Canton Ticino;
- a tale proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- alla ricevibilità del ricorso si oppone anche la circostanza che l’insorgente non abbia prodotto la procura per rappresentare il figlio RI 1, che a sua volta gli è stata richiesta da questa Camera;
- secondo gli articoli 117 cpv. 2 seconda frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT, nel caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente, l’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta;
- se la procura non viene prodotta nel termine attribuito dall’autorità, il reclamo o il ricorso viene dichiarato irricevibile (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 1988, in ASA 59 p. 415 = StE 1989 B 93.6 n. 9 = RF 1990 p. 552, consid. 3a e giurisprudenza citata);
- il ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: