Incarti n.
80.2013.276

80.2013.277

Lugano

3 ottobre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 5 novembre 2013 contro la decisione del 9 ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2012.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Il 1° dicembre 2012 i coniugi RI 1 (nato nel 1964) e RI 2 (nata nel 1971) hanno trasferito il proprio domicilio a __________, dove già possedevano un rustico utilizzato a scopo di vacanza.

                                         Il marito, di professione docente di scuola professionale, ha continuato a lavorare per la __________ di __________ (__________). Il 15 dicembre 2012 prendeva in locazione un appartamento di 2 locali e mezzo a __________, per una pigione mensile netta di fr. 1'225.–.

 

 

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 115'259.–. A titolo di spese professionali, faceva valere in deduzione l’importo complessivo di fr. 25'900.–, così composto:

                                         trasporto (mezzo privato)                             fr.      8'000.–

                                         bicicletta                                                    fr.        700.–

                                         doppia economia domestica                        fr.      1'600.–

                                         alloggio (con cucina)                                   fr.    12'000.–

                                         vitto                                                           fr.      3'200.–

                                         totale                                                         fr.    25'900.–

 

 

                                  C.   Notificando ai coniugi la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 14 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ripartiva le postulate spese professionali nel seguente modo:

                                         trasporto (mezzo pubblico)                          fr.        330.–

                                         bicicletta                                                    fr.        700.–

                                         alloggio (con cucina)                                   fr.      1'000.–

                                        altre spese professionali (forfait)                   fr.      2'500.–

                                         totale                                                         fr.      4'530.–

                                         Per quanto qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere ammesso in deduzione, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico, riducendolo proporzionalmente al solo mese di dicembre. Lo stesso aveva fatto con le spese di alloggio, rettificandole proporzionalmente al solo mese di dicembre a fr. 1'000.–. Aveva infine negato le spese di doppia economia domestica, dal momento che il contribuente aveva la “possibilità di consumare il pasto al luogo di domicilio settimanale”.

 

 

                                  D.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 settembre 2013, nel quale contestavano in particolar modo la mancata deduzione delle spese di trasporto settimanale con il veicolo privato, ponendo l’accento sugli inconvenienti legati all’utilizzo dei mezzi pubblici, che avrebbero costretto RI 1 a lasciare il domicilio di __________ il lunedì mattina (anziché la domenica sera) e gli avrebbero imposto tre o quattro cambi per tragitto.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 9 ottobre 2013, accoglieva parzialmente il gravame, elevando a fr. 500.– le spese per l’impiego dei mezzi pubblici di trasporto. Negava, per contro, il riconoscimento di spese per il vitto in primo luogo perché l’appartamento di __________ dispone di una cucina e secondariamente poiché “gli orari di lavoro e la vicinanza del domicilio dalla scuola consentivano al marito di rientrare al domicilio per pranzare”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la deduzione delle spese di trasferta settimanale con il veicolo privato (senza tuttavia quantificarle) e per i pasti di mezzogiorno fuori domicilio, sostenendo che il marito non avrebbe il tempo di cucinare e risistemare la cucina, non potendo più contare sull’aiuto della moglie.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

 

                                         1.2.

                                         Le stesse sono stabilite dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 è del 20 dicembre 2011), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 del decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, RI 1 insegna alla scuola professionale artigianale e industriale di __________. A contare dal 1° dicembre 2012, tuttavia, ha spostato il proprio domicilio nel Canton Ticino, a __________, prendendo in locazione un appartamento di 2 locali e mezzo a __________.

                                         In questa sede sono controverse le deduzioni delle spese professionali, a cominciare da quelle per il trasporto settimanale dal nuovo luogo di domicilio al luogo di lavoro.

 

                                         2.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

                                         a)     per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)     per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

                                         c)     per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo citato).

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

                                         Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2012 fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, 40 cts. al km per la motocicletta e 70 cts. al km per l’automobile).

 

                                         2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, Vol. I, 2ª ediz., p. 682/83).

 

                                         2.4.

                                         Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

                                         In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

 

                                         2.5.

                                         Nel caso in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza anche al presente caso. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, i comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano meno di tre ore per la trasferta in questione, con mediamente due o tre cambi per tragitto.

                                         Certo, la durata di percorrenza media in automobile è di un’ora e mezza (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia la situazione più comoda, ciò non basta a far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato.

                                         È quindi immediatamente evidente che le argomentazioni del ricorrente in merito agli inconvenienti legati all’utilizzo dei mezzi pubblici, che lo costringerebbero a lasciare il domicilio di __________ la domenica sera e a rincasare il sabato mattino sono del tutto infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Litigiosa è in secondo luogo la deduzione delle spese per i pasti di mezzogiorno fuori domicilio, che il ricorrente giustifica con la mancanza di tempo, non potendo più contare sull’aiuto della moglie, trasferitasi in Ticino a contare dal 1° dicembre 2012.

 

                                         3.2.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo citato). Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare (art. 5 cpv. 4 del decreto esecutivo citato).

                                        Anche per l’imposta federale diretta sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Le spese forfettarie non possono essere rivendicate contemporaneamente con quelle supplementari del soggiorno fuori domicilio (art. 6 cpv. 6 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

                                         3.3.

                                         Correttamente, il ricorrente ha rinunciato a far valere le spese per il secondo pasto fuori casa. La prassi è infatti quella di escludere la detrazione per due pasti, quando un contribuente dispone sul luogo di lavoro di una camera con cucina (Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 22 ad art. 26 LIFD, p. 652 e giurisprudenza citata; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale del 22 aprile 2009 n. 2C_14/2009 consid. 2.1).

                                         Per quanto riguarda il pasto di mezzogiorno, lo stesso ricorrente ammette di risiedere ad una “medio-piccola distanza dal luogo di lavoro”, giustificando la postulata deduzione con la nuova situazione famigliare venutasi a creare in seguito al trasferimento in Ticino, non potendo più contare sull’aiuto della moglie per cucinare e risistemare la cucina. Simili giustificazione non bastano ad ammettere la deduzione rivendicata, specie se si considera che il ricorrente non invoca ragioni legate all’orario di lavoro, senza dimenticare inoltre che la dottrina considera una pausa di un’ora ancora ragionevole per permettere al contribuente di rincasare e cucinare il pranzo (Locher, op. cit., n. 18 ad art. 26, p. 651).

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: