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Incarti n. 80.2013.279 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 4 novembre 2013 contro la decisione del 1° ottobre 2013 in materia di assoggettamento 2008-2012. |
Fatti
A. RI 1, nato nel 1940, divorziato, di formazione economista, ha dapprima lavorato per diversi anni per la __________ SA e successivamente intrapreso la carriera di consulente aziendale indipendente. Sin dal 1994, egli si occupa della gestione del __________ di __________, su incarico del titolare e suo cugino __________. Dal 2000 ha formalmente assunto la funzione di direttore generale, continuando a fatturare come “consulente indipendente” un onorario annuo.
Il contribuente afferma di trascorrere mediamente 2 o 3 giorni la settimana a __________, alloggiando in una camera al primo piano, di suo esclusivo uso. A suo dire, il resto della settimana lo trascorrerebbe a __________, dove ha preso in affitto un appartamento e risulta domiciliato sin dal 17 dicembre 2009.
B. In occasione della verifica dei conti annuali della ditta individuale di __________ per gli esercizi 2007-2010, l’Ispettorato fiscale si è pure occupato della posizione di RI 1. Nel rapporto si legge che passa la maggior parte del proprio tempo a __________, che la gestione dell’albergo è di sua esclusiva responsabilità e che nell’attività alberghiera ha investito ingenti capitali privati.
Per questi motivi, l’Ispettorato raccomandava all’autorità di tassazione di iscriverlo nel registro dei contribuenti del Comune di __________.
C. Con scritto del 13 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città si rivolgeva direttamente al contribuente comunicandogli che, in base alle informazioni in suo possesso, risultava risiedere stabilmente a __________. Lo invitava pertanto ad inoltrare le dichiarazioni d’imposta per i periodi dal 2007 al 2011, corredate dai relativi giustificativi.
Con successiva decisione del 21 maggio 2013, l’autorità comunicava di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del Comune di __________ a contare dal 1° gennaio 2008.
D. Il contribuente impugnava la suddetta decisione di assoggettamento, con reclamo del 28 maggio 2013, lamentando una carente motivazione e chiedendo all’autorità di tassazione di comprovare le sue affermazioni.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 1° ottobre 2013, ponendo l’accento sull’attività dirigenziale – e non di semplice consulente – esercitata dal contribuente, tale da “far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere assoggettato illimitatamente nel Canton Ticino.
Il ricorrente, rappresentato dallo studio RA 1, lamenta in primo luogo una violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale, sottolineando di essere già stato tassato definitivamente nel Canton Basilea Campagna per il periodo fiscale 2008 (sino al 30 novembre 2008, data nella quale ha annunciato la sua partenza per __________).
Il ricorrente censura poi una violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, argomentando in particolare che determinante, in caso di un conflitto di competenza tra i due paesi, non sarebbe la posizione dirigenziale assunta quanto piuttosto l’esistenza di un’abitazione propria (art. 4 cpv. 2 lett. a della Convenzione). Conclude infine che anche se si volesse considerare l’esistenza di un assoggettamento fiscale in Svizzera, il cantone competente non sarebbe in ogni caso il Canton Ticino, ma piuttosto il Canton __________.
F. Nelle proprie osservazioni dell’8 novembre 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame. Ribadisce, in primo luogo, le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, aggiungendo poi che il ricorrente non avrebbe finora comprovato “il luogo e le modalità di dichiarazione e assoggettamento alle imposte dei redditi da lui conseguiti quale direttore dell’__________ di __________ e del credito verso lo stesso Hotel”.
G. All’udienza del 19 novembre 2014, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente ha, fra l’altro, prodotto un Certificat de nationalité et d’immatriculation rilasciato dall’ambasciata svizzera a __________ e uno scritto dell’avvocato __________ di __________, che attesta di un incontro avvenuto il 13 novembre 2014 e della sua intenzione di regolarizzare la situazione fiscale in __________. La richiesta di un nuovo termine per inoltrare ulteriore documentazione è stata respinta dal giudice delegato.
Diritto
1. 1.1.
Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
1.2.
Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
– l’effettiva residenza in un determinato luogo;
– l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.
1.3.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
– almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
– almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
1.4.
Occorre inoltre precisare che, per effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull’assoggettamento illimitato, possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più luoghi diversi. Se in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l’altro Stato che rivendica l’assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico caso di doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che attenui o elimini la doppia imposizione in simili casi.
Se invece è applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe contenere disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo preciso e tassativo lo Stato di residenza (Athanas, Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, p. 412).
2. 2.1.
Nella fattispecie in esame occorre in primo luogo stabilire se il contribuente è illimitatamente imponibile in Svizzera e solo successivamente determinare il cantone di domicilio.
Come esposto in narrativa, il ricorrente sostiene di essersi trasferito all’estero il 30 novembre 2008, data nella quale ha annunciato alle autorità del comune di __________, nel Canton __________, la propria partenza dalla Svizzera. L’Ufficio di tassazione di Lugano Città, per contro, lo considera domiciliato in Svizzera, tanto è vero che lo ha iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del Comune di __________ a contare dal 1° gennaio 2008.
2.2.
L’art. 3 cpv. 2 LIFD, secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione autonoma di domicilio fiscale. A differenza dell’abrogato art. 4 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta federale diretta, l’art. 3 cpv. 2 LIFD non rimanda esplicitamente al Codice civile svizzero (art. 23 – 26 CC) per la definizione di domicilio fiscale. La giurisprudenza costante del Tribunale federale ha tuttavia stabilito che continua a valere il principio secondo cui nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddetta “rémanence du domicile”).
Non è quindi determinante quando il contribuente ha annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo ha lasciato. Se si trasferisce all’estero deve continuare a pagare l’imposta federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato (decisione TF n. 2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005 II 103). Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un diverso approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma civilistica dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche Pedroli, Novità e tendenze legislative e nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2013 p. 668).
2.3.
In quest’ultima decisione, i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv. 1 LIFD). Come sottolineato nella citata sentenza del 4 maggio 2012, il contribuente ha tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 e segg. LIFD), che gli impone in particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il precedente domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche decisione TF n. 2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2, in: StR 66 p. 425).
2.4.
Tornando alla fattispecie sotto esame, in sede di udienza, il ricorrente ha prodotto tre nuovi documenti, a conferma del proprio preteso trasferimento all’estero: un Certificat de nationalité et d’immatriculation rilasciatogli dall’ambasciata svizzera a __________, che attesta il suo statuto di svizzero all’estero a contare dal 12 gennaio 2010, una mail inviatagli dal suo consulente di __________, che conferma di avere aperto la relazione bancaria ritenendolo domiciliato in __________, e uno scritto dell’avvocato __________ di __________, che testimonia di averlo incontrato il 13 novembre 2014, allo scopo di regolarizzare la sua situazione fiscale in __________. A tale documentazione va aggiunto quanto già allegato al ricorso, ed in particolare le autocertificazioni di domicilio, il contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di due locali in __________, le bollette per i servizi di elettricità e gas pagate alla compagnia pubblica __________ EDF e le tasse locali (taxe d’habitation).
Troppo poco, specie se si considera che da quando il ricorrente ha annunciato la propria partenza per __________, il 30 novembre 2008, all’incontro con l’avvocato __________ di __________, il 13 novembre 2014, sono trascorsi quasi sei anni. Pur ammettendo le difficoltà che i cittadini svizzeri all’estero possono talvolta incontrare, soprattutto in ambito fiscale e finanziario, risulta assai difficile credere che in questo lasso di tempo non sia ancora riuscito a ottenere una partita fiscale __________ né tanto meno a dimostrare l’esistenza di contatti con le autorità fiscali locali. Se la sua intenzione fosse stata realmente quella di trasferire il proprio domicilio fiscale in __________, come più volte ribadito nel corso della procedura, nell’ambito di un più ampio “progetto” di pensionamento, non avrebbe di certo aspettato il 13 novembre 2014, ovvero cinque giorni prima di essere convocato in udienza davanti a questa Camera, per contattare un esperto fiscale __________. Tanto basta per escludere il trasferimento di domicilio fiscale all’estero.
2.5.
Come già anticipato, la sola circostanza che abbia annunciato alle autorità del comune di __________ la sua partenza dalla Svizzera non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale. Secondo la giurisprudenza, infatti, il domicilio fiscale svizzero sussiste fintanto che il contribuente non comprova l’esistenza di legami preponderanti – nel senso di una residenza – con un nuovo luogo all’estero. Ciò che viene in particolare ammesso quando dimostra di pagare le imposte in quel posto o di esserne stato esentato (DTF 138 II 300 consid. 3.6.3 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92, con riferimento alla decisione n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010). Per contro, il fatto di avare preso in locazione un piccolo appartamento a __________, di pagare regolarmente i servizi di elettricità e di gas, le tasse locali (taxe d’habitation) e di essersi fatti rilasciare due autocertificati di domicilio – di nessuna rilevanza in materia fiscale – non è ancora sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nuovo domicilio fiscale all’estero, specie se si considera che dall’annunciato trasferimento sono trascorsi, coem visto, quasi sei anni, senza che il ricorrente sia stato in grado di comprovare un benché minimo contatto con le autorità fiscali locali.
A nulla valgono anche le ulteriori argomentazioni, ed in particolare la lamentata violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese (CDI-FR; RS 0.672.934.91). A questo proposito, è appena il caso di ricordare che le Convenzioni di doppia imposizione, per definizione, si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno. In particolare, la residenza secondo la convenzione si definisce mediante espresso rinvio al diritto interno; non si tratta cioè di una nozione convenzionale (De Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal international, Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson, Précis de droit fiscal International, 3a ediz., Berna 2009, n. 291, p. 92). La presente fattispecie, seppur a carattere internazionale, va pertanto giudicata, dapprima, alla luce del diritto fiscale interno. Solo se il ricorrente dovesse, in futuro, essere assoggettato alle imposte anche in __________ tornerebbero applicabili le regole contenute all’art. 4 § 2 CDI-FR, che danno la preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro Stato (le cosiddette “tie breaker rules”). Per il momento, una simile censura non è quindi di nessuna attualità.
3. 3.1.
Assodato l’assoggettamento illimitato in Svizzera, occorre ancora determinare il domicilio cantonale.
Come precedentemente ricordato, una persona fisica ha domicilio fiscale in un cantone segnatamente quando vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LAID; art. 2 cpv. 2 LT). Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).
3.2.
Come esposto in narrativa, in occasione di una verifica dei conti della ditta individuale di __________, che gestisce il __________ di __________, l’Ispettorato fiscale si è pure occupato della posizione del ricorrente, raccomandando la sua iscrizione nel registro dei contribuenti del Canton Ticino. Nel rapporto si legge in particolare che il ricorrente ha assunto la funzione di direttore generale dell’albergo nel 2000. Da allora si occupa “della sua gestione, del management, del marketing, della contabilità, sostituendosi di fatto al signor __________, il quale non svolge più alcuna funzione e si limita a prelevare unicamente la liquidità strettamente necessaria per vivere” (cfr. rapporto del 22 giugno 2012, p. 4). Di fatto, la gestione operativa e strategica dell’albergo dipende esclusivamente dal ricorrente, che nel corso degli anni ha provveduto a un continuo processo di ammodernamento, investendo anche ingenti capitali privati sotto forma di prestiti. Sempre secondo il rapporto, il ricorrente trascorrerebbe inoltre la maggior parte del proprio tempo a __________. Con decisione del 21 maggio 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna lo ha così iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e in quello del comune di __________ a contare dal 1° gennaio 2008, ponendo l’accento – soprattutto in sede di reclamo – sull’attività dirigenziale del contribuente, tale da “far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari”.
Di parere avverso il ricorrente, che lamenta in primo luogo una violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale, sottolineando di essere già stato tassato definitivamente nel Canton __________ per il periodo fiscale 2008. Perlomeno fino al 30 novembre 2008, data nella quale ha annunciato la sua partenza per l’estero. Sostiene, in secondo luogo, di avere tutt’ora relazioni personali e sociali molto più strette con quest’ultimo cantone “rispetto a quelle di cui dispone in Ticino, che di fatto sono inesistenti” (cfr. ricorso del 4 novembre 2013, p. 9). Ricorda, in particolare, di avere in locazione un appartamento da oltre trent’anni (doc. E) e di avere coltivato “dei legami di amicizia con gli altri abitanti del luogo” (cfr. ricorso del 4 novembre 2013, p. 3).
3.3.
L’autorità di tassazione, come visto, giustifica l’assoggettamento illimitato del ricorrente con la sua attività dirigenziale presso il __________, tale da “far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari”.
Se, di principio, gli interessi ideali assumono maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali, può effettivamente accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Deve inoltre occupare una funzione dirigenziale all’interno di un’azienda economicamente importante, ciò che presuppone un posto di particolare responsabilità e un numeroso personale subordinato (DTF 125 I 468; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 6, n. 53, p. 69; De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2ª ediz., Berna 2013, n. 236, p. 79).
3.4.
Le argomentazioni dell’autorità di tassazione sollevano più di un dubbio. In primo luogo perché la giurisprudenza citata si è sviluppata nei confronti di contribuenti sposati o conviventi, che lavorano al di fuori del luogo di domicilio della famiglia; in secondo luogo poiché il __________ non sembra poter essere definita un’impresa economicamente importante, ove si pensi appena che al suo interno lavorano all’incirca 25-30 impiegati (cfr. rapporto del 22 giugno 2012, p. 3), un numero di gran lunga inferiore a quanto preteso dalla stessa giurisprudenza (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 54, p. 70; De Vries Reilingh, op. cit., n. 241 ss., p. 80).
Il ricorrente, nato nel 1940, divorziato, va piuttosto considerato una persona single, senza particolari rapporti famigliari nel Canton __________. Per sua stessa ammissione, il figlio __________, con il quale intrattiene anche rapporti professionali, vive a __________, nel Canton __________, mentre i suoi due fratelli risiedono con le rispettive famiglie a __________, nel Canton __________, e a __________, nel Canton __________. Certo, il ricorrente ha vissuto per diversi anni nel comune di __________ e possiede tutt’oggi un appartamento preso in locazione molti anni prima, il 1° giugno 1979. Non vi è inoltre motivo di dubitare che negli anni abbia saputo coltivare e mantenere importanti legami di amicizia con gli altri abitanti del luogo e che vi faccia regolarmente ritorno, ma ciò non basta ancora per fare del Canton __________ il centro dei suoi interessi vitali (Lebensverhältnisse). Come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, per i single senza particolari legami famigliari, prevalgono di principio gli interessi materiali del luogo di lavoro, soprattutto con il passare del tempo (Locher, op. cit., p. 26). È infatti nel luogo di lavoro che essi usufruiscono maggiormente delle infrastrutture pubbliche e dei servizi offerti dalla comunità, anche se trascorrono il loro tempo libero in un altro luogo (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 39, p. 64 e giurisprudenza citata).
3.5.
Tornando al caso in esame, nessuno contesta che gli interessi materiali del ricorrente si trovano a __________, e questo ormai da diversi anni. Come visto, RI 1 ha assunto la funzione di direttore generale dell’albergo nel 2000, occupandosi della sua gestione operativa e strategica al posto del titolare e suo cugino __________. Dal rapporto dell’Ispettorato fiscale emerge addirittura che la struttura alberghiera dipende esclusivamente dalla sua persona, tanto è vero che non potrebbe “funzionare senza la sua presenza rispettivamente supervisione” (cfr. rapporto del 22 giugno 2012, p. 5). Non può infine passare inosservato che negli anni il ricorrente ha provveduto a un continuo processo di ammodernamento dell’albergo, investendo ingenti capitali privati sotto forma di prestiti. Già per questi motivi, unitamente al suo statuto di single e alla sua non più giovane età, il centro degli interessi vitali del ricorrente va considerato il Canton Ticino, ed in particolare __________, anche se lo stesso trascorre il suo tempo libero tra il Canton __________ e la __________.
3.6.
Ma non solo. Nel Canton Ticino il ricorrente ha pure interessi ideali, sicuramente superiori a quelli rivendicati nel Canton __________. In primo luogo perché il titolare del __________ è suo cugino __________, in secondo luogo poiché nella struttura alberghiera lavora anche suo figlio __________, che per contratto deve regolarmente recarsi a __________ (cfr. punto 3 del contratto di lavoro del 6 marzo 2003, doc. F).
La determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su una prova certa, ma è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi oggettivi ed esteriori, relativi alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione familiare ecc. (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 consid. 4.2). Ritenuto inoltre che il centro degli interessi vitali non può essere scelto liberamente (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata) e che, da un punto di vista prettamente procedurale, quando chiari indizi rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, spetta tuttavia al contribuente confutare, prove alla mano, quanto dalla stessa viene sostenuto (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 consid. 4.3), non possono esserci dubbi circa l’esistenza di un domicilio fiscale primario nel Canton Ticino.
Come visto, il ricorrente non è stato in grado di provare l’esistenza di legami famigliari con il Canton __________. D’altra parte, non può certo pretendere di confutare le conclusioni dell’autorità di tassazione limitandosi a produrre l’autorizzazione di soggiorno rilasciatagli dal Comune di __________ (doc. J) e un verbale dell’Ufficio controllo abitanti (doc. I). Tali documenti, allestiti sulla base delle dichiarazioni fornite dallo stesso contribuente, non sono evidentemente vincolanti in ambito fiscale.
3.7.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, la decisione dell’autorità di tassazione, di iscrivere il ricorrente nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e in quello del Comune di __________ a contare dal 1° gennaio 2008 va senz’altro tutelata. La decisione si palesa addirittura generosa nei suoi confronti, dal momento che ha assunto la funzione di direttore generale dell’albergo e si è conseguentemente spostato in Ticino molti anni prima.
Non deve invece stupire che le autorità del Canton __________ lo abbiano assoggettato alle imposte sino al 30 novembre 2008, data nella quale ha annunciato la sua partenza per __________. Da un sommario esame della notifica di tassazione delle autorità locali (doc. L) risulta in particolare un reddito imponibile complessivo di fr. 75'527.– (fr. 17'713.– da attività indipendente, fr. 26'520.– da rendite AVS/AI e fr. 31'294.– da proventi mobiliari), che verosimilmente non tiene in considerazione, o comunque solo parzialmente, i redditi conseguiti nel Canton Ticino quale direttore d’albergo e creditore di una somma di svariati milioni. D’altra parte, le autorità ticinesi sono venute a conoscenza della situazione fiscale del ricorrente solo in occasione della verifica dei conti annuali della ditta individuale di __________ per gli esercizi 2007-2010, che ha avuto luogo nel mese di gennaio 2012. In simili circostanze, la realizzazione di una doppia imposizione contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. diventa quasi inevitabile.
3.8.
In questa sede ci si limita a ricordare al ricorrente che per risolvere queste spiacevoli situazioni è possibile presentare un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione del divieto di doppia imposizione entro 30 giorni dalla data in cui il secondo cantone ha adottato la decisione (DTF 133 I 300 consid. 2.2.2). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti, con allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF). Si aggiunga infine che la restituzione delle imposte deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 151).
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrenti, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 4'900.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 5'000.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: