Incarti n.
80.2013.280

80.2013.281

Lugano

21 gennaio 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 7 novembre 2013 contro la decisione del 9 ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2009.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 e la moglie RI 2 sono titolari di un esercizio pubblico ad __________, che gestiscono per il tramite della __________ SA.

                                         Il marito svolge inoltre un’attività indipendente accessoria quale artista pittore. È infine proprietario di diversi appartamenti edificati sul mapp. __________ di __________, che riunisce pure il vecchio mapp. __________, acquistato il 21 ottobre 2009 (data di iscrizione a registro fondiario) per il prezzo di fr. 450'000.–.

 

 

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti indicavano di aver conseguito un reddito da attività lucrativa dipendente di, rispettivamente, fr. 50'733.– (il marito) e fr. 45'096.– (la moglie), nonché un reddito da attività indipendente accessoria di fr. 5'539.– il marito.

                                         Per quanto ancora qui di interesse, esponevano nell’elenco debiti un importo totale di fr. 1'485'298.–, di cui fr. 1'180'000.– nei confronti di __________, domiciliato a __________ (nel Canton __________).

 

 

                                  C.   Con lettera del 16 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai contribuenti un calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergeva un ammanco di fr. 364'110.–, invitandoli a presentare puntuali osservazioni.

                                         Non avendo ricevuto nessuna risposta, nemmeno dopo la concessione di una proroga, con decisione del 24 ottobre 2012, l’autorità fiscale notificava ai coniugi la tassazione IC/IFD 2009, aggiungendo alle entrate dichiarate un importo di fr. 500'000.– a titolo di “altri redditi”. Commisurava inoltre il reddito da attività indipendente accessoria del marito in fr. 7'539.–, “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo facenti parte della realtà locale”.

 

 

                                  D.   I contribuenti, rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 22 novembre 2012, chiedendo lo stralcio dell’importo di fr. 500'000.– aggiunto a titolo di “altri redditi” e la riduzione del reddito da attività indipendente accessoria del marito a quanto dichiarato.

                                         I reclamanti sostenevano in particolare di aver potuto acquistare il vecchio mappale __________ grazie a un prestito dell’amico __________. A riprova delle loro argomentazioni, allegavano al gravame due estratti bancari della __________, attestanti l’avvenuto versamento di due rate di fr. 225'000.– ciascuna direttamente al notaio rogante __________. Chiedevano infine di rettificare l’elenco debiti presentato con la dichiarazione, aggiungendo un ulteriore importo di fr. 450'000.– nei confronti dell’amico __________.

 

 

                                  E.   Con lettera del 2 maggio 2013, rinnovata il 12 giugno 2013, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente alla rappresentante dei contribuenti, invitandola a fornire:

Ø  dichiarazione di __________ attestante l’ammontare del debito alla fine del periodo fiscale e degli interessi maturati nel corso dell’anno;

Ø  documentazione attestante l’ammontare dei contributi AVS dedotto dalle entrate “Vendita dipinti”;

Ø  documentazione attestante l’ammontare dei contributo AVS chiesto in deduzione alla cifra 11.1 della dichiarazione d’imposta.

 

 

                                  F.   L’invito rimaneva inevaso, anche dopo la concessione di una proroga. Con decisione del 9 ottobre 2013, l’autorità di tassazione respingeva quindi il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Tenuto conto di quanto precede l’Autorità Fiscale, decide, senza procedere alla convocazione del contribuente, di emettere la decisione confermando la decisione di prima istanza.

 

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’aggiunta di altri redditi oltre a quelli dichiarati.

                                         I ricorrenti allegano al gravame una dichiarazione scritta di __________, datata 30 ottobre 2013, nella quale afferma di vantare un credito complessivo di fr. 1'630'000.– (fr. 1'730'000.– nel 2010) nei confronti di RI 1. Con riferimento alla seconda censura concernente il reddito da attività lucrativa indipendente, i ricorrenti allegano un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione AVS in merito ai contributi versati negli anni 2009 e 2010 di, rispettivamente, fr. 3'161.90 e fr. 3'331.95.

 

 

                                  H.   Nell’ambito dell’istruzione della causa, allo scopo di verificare l’attendibilità delle argomentazioni sostenute dai ricorrenti, questa Camera ha chiesto assistenza all’autorità fiscale del luogo di domicilio di __________, che ha risposto con lettera del 3 dicembre 2014.

 

 

Diritto

 

 

                                    1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         1.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, ricevuta la dichiarazione d’imposta, l’Ufficio di tassazione ha allestito un calcolo della disponibilità finanziaria dei ricorrenti, dal quale emergeva un ammanco annuo di fr. 364'110.–. Tale ammanco finanziario era sostanzialmente dovuto all’acquisto, nel corso del periodo fiscale, del vecchio mapp. __________ di __________, nel frattempo riunito nel mapp. __________, per il prezzo di fr. 450'000.–.

                                         Non avendo ottenuto risposta alle richieste di informazioni, con decisione del 24 ottobre 2012, l’autorità ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 500'000.–. In sede di reclamo, la rappresentante dei ricorrenti spiegava che il fondo di __________ era stato acquistato grazie al finanziamento dell’amico __________, domiciliato nel Canton __________. Sosteneva quindi che per una semplice svista, il debito totale contratto nei suoi confronti era stato dichiarato in “soli” fr. 1'180'000.–, mentre in realtà andava aumentato di ulteriori fr. 450'000.–. A comprova delle sue argomentazioni ha allegato al gravame due estratti bancari della __________, dai quali risulta che lo stesso __________ ha effettivamente versato due rate di fr. 225'000.– ciascuna (la prima il 25 marzo 2009 e la seconda il 16 ottobre 2009) direttamente al notaio rogante.

                                         La rappresentante non ha invece dato seguito alla successiva richiesta di fornire una dichiarazione scritta del creditore, a riprova della natura debitoria del citato finanziamento. Mancando la prova dell’esistenza del preteso mutuo dell’amico, con decisione su reclamo del 9 ottobre 2013, l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 500'000.– ai proventi dichiarati.

 

                                         2.2.

                                         Solo in sede di ricorso la rappresentante dei ricorrenti ha finalmente prodotto quanto richiesto, a più riprese, dall’autorità di tassazione, allegando al gravame una dichiarazione scritta dell’amico __________, datata 30 ottobre 2013, nella quale attesta di vantare un credito nei confronti di RI 1 per un importo complessivo di, rispettivamente, fr. 1'630'000.– (nel 2009) e fr. 1'730'000.– (nel 2010).

                                         Nell’ambito dell’istruzione della causa, allo scopo di verificare l’attendibilità delle nuove argomentazioni dei ricorrenti, questa Camera ha chiesto assistenza all’autorità fiscale del Canton __________, che ha risposto con lettera del 3 dicembre 2014, confermando l’esistenza di un importante credito nei confronti del ricorrente, addirittura superiore a quanto da lui stesso indicato.

 

                                         2.3.

                                         Comprovata l’esistenza dell’asserito debito contratto nei confronti di __________, a questa Camera non resta quindi che rettificare il calcolo della disponibilità finanziaria allestito dall’autorità di tassazione, aggiungendo alle entrate il citato finanziamento di fr. 450'000.–.

                                         Tale rettifica comporta un saldo positivo di oltre 40'000.– franchi, con il quale i ricorrenti hanno certamente potuto far fronte al loro tenore di vita. Di conseguenza può essere stralciato il presunto reddito di fr. 500'000.–, non più giustificato dal nuovo calcolo delle entrate e delle uscite.

                                         Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario. È infatti indubbio che i ricorrenti, se avessero inviato prima la dichiarazione scritta dell’amico __________, come gli era peraltro stato esplicitamente richiesto più volte, avrebbero potuto evitare di sollevare questa censura dinanzi alla Camera di diritto tributario. Non possono essere una giustificazione, a tale proposito, le asserite difficoltà a rintracciare il facoltoso amico, ove si pensi appena che lo stesso è domiciliato in Svizzera, senza dimenticare inoltre che il rapporto di debito si è costantemente sviluppato nel corso degli anni (cfr. dichiarazione scritta del 30 ottobre 2013).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Una seconda censura concerne il reddito da attività lucrativa indipendente del marito. Come esposto in narrativa, RI 1 svolge accessoriamente l’attività di artista pittore. Nel periodo fiscale qui in discussione ha dichiarato entrate per fr. 32'350.– e costi generali di fr. 26'811.10, per un utile aziendale dichiarato di fr. 5'539.–.

                                         L’autorità di tassazione, da parte sua, ha rivalutato il reddito aziendale in fr. 7'539.–, riprendendo l’importo di fr. 2'000.– rivendicato a titolo di contributi AVS. Richiesti di documentare sia i contributi sociali dedotti dalla “vendita dipinti” sia l’importo di      fr. 1'676.– indicato alla cifra 11.1 (contributi di legge) della dichiarazione fiscale, i contribuenti non vi hanno mai dato seguito. Con decisione su reclamo del 9 ottobre 2013, l’autorità di tassazione ha così confermato la sua prima decisione.

 

                                         3.2.

                                         Solo in sede di ricorso, la rappresentante dei ricorrenti ha finalmente prodotto quanto richiesto dall’autorità, allegando al gravame una dichiarazione scritta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che attesta di avere incassato da RI 1, affiliato quale indipendente, la somma complessiva di        fr. 3'161.90.

                                         Ora, ritenuto che l’importo di fr. 1'676.– indicato nella dichiarazione fiscale è già stato riconosciuto in deduzione dall’autorità di tassazione, può essere ammesso a titolo di costi generali dell’atelier del ricorrente solo il rimanente importo di fr. 1'485.90. Di conseguenza, il reddito aziendale rivalutato in sede di tassazione va diminuito in fr. 6'053.– (fr. 7'539.– ./. fr. 1'485.90). Anche in relazione a quest’ultima censura, benché il ricorso sia parzialmente da accogliere, si giustifica di accollare tassa di giustizia e spese processuali ai ricorrenti, dal momento che la presente procedura avrebbe potuto essere evitata, se i contribuenti avessero inviato prima la dichiarazione della Cassa cantonale di compensazione, come peraltro più volte richiesto dall’autorità di tassazione.

 

 

                                   4.   Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che viene stralciato il reddito d’altra fonte di       fr. 500'000.–, mentre viene diminuito a fr. 6'053.– il reddito da attività indipendente accessoria del marito.

                                        Per le ragioni esposte sopra, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 2013 è riformata nel senso che viene stralciato il reddito d’altra fonte di fr. 500'000.–, mentre viene diminuito a fr. 6'053.– il reddito da attività indipendente accessoria del marito.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-,.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: