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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 22 novembre 2013 contro la decisione del 4 novembre 2013 in materia di tassa militare 2011. |
Fatti
A. RI 1, classe 1988, è stato incorporato nelle truppe di salvataggio di __________.
Nel 2010, durante la scuola reclute, dichiarava di essere stato colpito da una lombalgia acuta. La Commissione per la visita sanitaria (CVS), con decisione del 6 dicembre 2010, lo dichiarava quindi inabile al servizio militare per motivi di salute.
B. L’assicurazione militare, con lettera del 17 dicembre 2010, confermava al contribuente la copertura di tutte le spese di cura, riservandosi tuttavia “un eventuale riesame della responsabilità a dipendenza dell’evoluzione dell’affezione”.
Ricevuta una prima richiesta di pagamento, relativo all’anno di assoggettamento 2010, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, invitando l’autorità a informarsi presso l’assicurazione militare. La tassa veniva in seguito annullata.
C. Il 22 marzo 2013, l’autorità di tassazione gli notificava la tassa d’esenzione per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 774.–.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 aprile 2013, sostenendo di non essere tenuto al pagamento di alcuna tassa militare.
D. Il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 4 novembre 2013 così motivata:
La documentazione SUVA – Assicurazione Militare ha evidenziato che lei presentava un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio). Con il servizio militare la stessa ha subito un aggravamento che però è stato eliminato il 30.6.2011.
Per questa ragione il gravame deve quindi essere respinto e la tassa 2011 è confermata.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere tenuto al pagamento della tassa militare, affermando in particolare che al momento dell’entrata in servizio non presentava alcun disturbo.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Secondo l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c).
1.3.
I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO).
A differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2A.64/1999 del 2 maggio 2000 consid. 1b; Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op. cit., pag. 88 segg.).
1.4.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio prestato.
Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n. 2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
2. 2.1.
Venendo al caso in esame, il Servizio della tassa militare ha di fatto negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e l’attuale stato di salute del contribuente, argomentando che la scuola reclute del 2010 aveva sì aggravato un’infermità già preesistente, ma che il suo stato di salute antecedente al servizio era stato ristabilito il 30 giugno 2011.
Da parte sua, RI 1 si è invece nuovamente opposto alla tassazione, precisando che al momento dell’entrata in servizio non presentava alcun disturbo.
2.2.
Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Nello specifico ambito della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, spetta alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora recentemente, la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale (decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).
2.3.
Ora, dall’esame della documentazione dell’incarto fiscale risulta che l’autorità di tassazione ha correttamente interpellato l’assicurazione militare il 30 agosto 2013, tramite questionario prestampato, chiedendole informazioni in merito all’infortunio subito dal ricorrente durante la scuola reclute del 2010. In risposta, la __________ di __________ ha crociato la variante 3, così formulata:
La persona summenzionata presentava un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio). Con il servizio militare o civile l’infermità ha subito un aggravamento. Questo aggravamento è considerevole e sarà verosimilmente eliminato il 30.6.2011.
Il questionario contiene una palese contraddizione. Allestito il 30 agosto 2013, conclude infatti che lo stato di salute del ricorrente, antecedente al servizio militare, “sarà verosimilmente eliminato il 30.6.2011”. Di tale contraddizione non fa alcun cenno l’autorità di tassazione, che nella motivazione allegata alla decisione impugnata si limita a sostenere che già presentava un’infermità prima di entrare in servizio e che “la stessa ha subito un aggravamento che però è stato eliminato il 30.6.2011”. Non risulta tuttavia che il questionario sia stato inviato in copia o perlomeno comunicato al contribuente, per una sua presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti, in relazione non soltanto al suo attuale stato di salute ma anche a quello preesistente il servizio militare.
2.4.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
2.5.
Alla luce delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito del contribuente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di tassazione. La decisione impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risposte – peraltro contraddittorie – rilasciate dall’assicurazione militare nel citato questionario del 30 agosto 2013, senza apparentemente preoccuparsi della tesi avanzata dal ricorrente, che per contro sostiene che al momento dell’entrata in servizio non presentava alcun disturbo. In simili circostanze, tenuto conto dell’importanza degli accertamenti svolti dal Servizio della tassa militare direttamente presso l’assicurazione militare, era evidentemente necessario che tale questionario fosse preventivamente sottoposto al contribuente, per una sua presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti.
La decisione su reclamo del 4 novembre 2013 deve dunque essere annullata e gli atti rinviati al Servizio della tassa militare, perché, dopo avere sottoposto al contribuente il questionario dell’assicurazione militare e dopo avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione motivata.
3. Visto l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 4 novembre 2013 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: