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Incarti n. 80.2013.2 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 28 dicembre 2012 contro la decisione del 28 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. RI 1, di professione elettrotecnico indipendente, e RI 2, lavoratrice dipendente, la tassazione IC/IFD 2010.
I contribuenti, rappresentati dalla RA 1, interponevano reclamo avverso la tassazione citata, contestando la commisurazione del reddito dell’attività indipendente del marito in fr. 240'000.– e l’imposizione di “altri redditi” per fr. 2'400.–. Postulavano di ridurre il reddito a fr. 154'142.– come da risultato della contabilità sulla scorta del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2010, e di essere sentiti.
B. In data 12 settembre 2012, l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni convocava un’udienza, alla quale partecipavano, per i reclamanti, __________, AU della __________ SA, e, per l’autorità fiscale, __________. Al termine, le parti sottoscrivevano un verbale che aveva il seguente tenore:
Dopo aver brevemente esposto e discusso le problematiche fiscali emerse in sede di revisione contabile fiscale dei conti annuali della contribuente citata a margine, chiusi in data 31.12.2010, sono stati definiti di comune accordo, i seguenti elementi imponibili
Reddito aziendale imponibile IC/IFD 2010
Utile dichiarato 154’142
Vantaggi auto (compreso costi privati) 15’000
Vantaggi diversi (tel. – rappr. – trasferte) 6'000
Costi di carattere privato (imposte) 10'208
Costi di carattere privato (Bar __________) 1'692
Costi non ammessi (costi, diffide) 640
R. T. TP su ricavi __________ non ammesso 16'105
Quota parte affitto eccessiva 6'000
Reddito aziendale imponibile IC/IFD, arrot. 210’000
Con decisione 28 novembre 2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito dell’attività indipendente a fr. 210'000.– e spiegando nella motivazione di aver definito con il rappresentante dei contribuenti, in sede di audizione, in data 12 settembre 2012, l’imponibile dopo verifica fiscale.
C. Con ricorso 28 dicembre 2012 alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano ora le riprese relative a “vantaggi auto” per fr. 15'000.–, “vantaggi diversi” per fr. 6'000.– “transitori passivi” per fr. 16'105.–, “affitto” per fr. 6'000.–. Chiedono che vengano rettificate le poste come a registrazioni contabili.
Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso e di confermare la tassazione dopo reclamo emessa il 28 novembre 2012 in base al verbale di audizione del 12 settembre 2012 sottoscritto dal rappresentante dei contribuenti, con il quale erano stati ampiamente discussi i problemi emersi in sede di verifica fiscale e disposti di comune accordo l’imponibile e le relative poste.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti contestano la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione, ignorando del tutto la transazione intervenuta nel corso della procedura di reclamo e proponendo di nuovo contestazioni nel merito concernenti questioni già risolte in sede di udienza 12 settembre 2012.
1.2.
Va premesso che, come ha ancora recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
· in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
· in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).
1.3.
La fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale concordato con il rappresentante dei contribuenti un utile imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara. Dopo che l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha richiesto all’Ispettorato fiscale una verifica generale per l’anno 2010, vi è stata l’ispezione nei giorni 11 e 12 settembre 2012 e, in sede di udienza, è poi sopravvenuta la transazione.
Sebbene sia intervenuto in forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo 12 settembre 2012 è valido, essendo stato sottoscritto dallo stesso rappresentante dei contribuenti, __________, AU della RA 1.
2 2.1.
Senonché, in questa sede i ricorrenti, ignorando del tutto il contenuto dell’accordo transattivo di cui al verbale 12 settembre 2012, contestano genericamente “le riprese” relative a “vantaggi auto”, “vantaggi diversi”, “transitori passivi”, “affitto”, rilevando di aver inoltrato tempestivamente tutta la documentazione richiesta loro dall’ispettorato fiscale. Chiedono infine di rettificare “le poste come a registrazioni contabili ed eventualmente che il signor __________ venga sentito”.
2.2.
Ritornando alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.). Tornando al caso in esame, i ricorrenti non hanno, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma hanno semplicemente proposto questioni peraltro già discusse (e risolte), entrando nuovamente nel merito della tassazione.
Essendo, però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della decisione su reclamo, è evidente come il comportamento degli insorgenti risulti contraddittorio e in contrasto con il principio della buona fede.
Questi, infatti, hanno presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni riferimento all’accordo fiscale, peraltro sottoscritto dallo stesso rappresentante contrattuale che ha pure inoltrato il ricorso.
Né si può di certo ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta dell’autorità fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, allo stesso tempo si rivolga all’autorità giudiziaria per far valere ancora ulteriori pretese, in contrasto con quanto convenuto in via transattiva. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.
2.3.
Se i ricorrenti avevano conferito mandato ad un professionista perché si occupasse della loro pratica fiscale ed il rappresentante ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità competente, non può certo essere opposta a quest’ultima un’eventuale istruzione successiva.
A tale proposito, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: “Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
Se poi il rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta all’autorità di tassazione.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: