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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto
tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 9 dicembre 2013 contro la decisione del 20 novembre 2013 in materia di IC 2012. |
Fatti
- con decisione del 20 novembre 2013, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo interposto da RI 1 contro la tassazione IC 2012 del 23 ottobre 2013;
- con ricorso del 7 dicembre 2013, RI 1 ha contestato la mancata deduzione di tutte le spese di manutenzione dell’immobile e chiesto una riduzione del valore locativo dello stesso;
- essendo il ricorso redatto in lingua tedesca e accompagnato da una versione in italiano di difficile lettura, con scritto del 16 luglio 2014 questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni per riproporlo in lingua italiana comprensibile;
- la raccomandata in questione è ritornata al mittente, in quanto non ritirata nel termine di giacenza.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- come ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca, allegando una traduzione in italiano che tuttavia è incomprensibile;
- a tale proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- ci si può domandare se si possa ritenere che il ricorrente abbia adempiuto quanto richiesto dalle norme citate, allegando al ricorso una versione che in sé è redatta in lingua italiana;
- in ogni caso, il ricorso è irricevibile, in quanto anche un ricorso incomprensibile non adempie i requisiti di ammissibilità (cfr. p. es. l’art. 132 cpv. 2 del Codice di procedura civile);
- il ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: