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Incarti n. 80.2013.36 |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto
tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 12 gennaio 2013 contro la decisione del 19 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
- RI 1, nato nel 1947, coniugato, svolge la professione di fabbro metalcostruttore, saldatore e montatore a titolo indipendente;
- nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un reddito da attività indipendente di fr. 42'245.–, pari all’utile aziendale risultante dal rendiconto annuale;
- con decisione del 2 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava il reddito aziendale in fr. 51'000.–, spiegando nella motivazione allegata di avere ripreso “spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”;
- il contribuente si opponeva alla suddetta decisione, limitandosi a contestare la rivalutazione del reddito da lui dichiarato;
- con scritto del 14 novembre 2012, l’autorità di tassazione lo invitava a produrre, fra l’altro, le distinte dei conti “ricavi”, “spese generali”, “spese auto” e “pernottamenti + pasti”, nonché le attestazioni bancarie 2006-2009, con l’indicazione dei saldi a fine anno;
- in risposta, il contribuente affermava di avere nel frattempo cestinato tutta la documentazione contabile, aggiungendo poi di avere già allegato le postulate attestazioni bancarie alle precedenti dichiarazioni fiscali;
- l’autorità di tassazione, con decisione del 19 dicembre 2012, respingeva il reclamo, sottolineando in particolare di non avere mai ricevuto quanto richiesto;
- con scritto del 12 gennaio 2013, RI 1 si rivolgeva alla Camera di diritto tributario, limitandosi a contestare genericamente la decisione su reclamo e ad affermare “Fino adesso ho subito, ora basta”;
- il 15 gennaio 2013 questa Camera impartiva al ricorrente un termine di dieci giorni per motivare il ricorso conformemente alla legge, avvertendolo che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- con lettera del 17 gennaio 2013, RI 1 rispondeva all’invito con una propria domanda: “… mi si chiedono dei documenti che provano le mie ragioni di opposizione… Bene allora vorrei anch’io delle prove… può darsi che ci sia in giro un mio omonimo”.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. decisione CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre 1996; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (RDAT I-1998 n. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
- lo scritto del contribuente del 12 gennaio 2013, come pure quello del 17 gennaio 2013, disattendono manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): l’insorgente si limita in definitiva a porre una domanda spazientita, senza prendere una chiara posizione sulla ripresa delle “spese generali, di rappresentanza e d’auto” alla base della decisione dell’autorità di tassazione;
- in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- eccezionalmente si rinuncia a porre a carico del contribuente la tassa di giustizia e le spese processuali, sebbene egli non abbia neppure risposto alla lettera del 27 giugno 2011.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: