Incarti n.
80.2013.42

80.2013.43

Lugano

28 febbraio 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 17 gennaio 2013 contro la decisione del 20 dicembre 2012 in materia di condono ICom/IC/IFD 2005 e 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1963, celibe, ha lavorato per diversi anni nel settore della consulenza e gestione patrimoniale e bancaria. Trasferitosi nel corso del 2006 a __________, nel Canton __________, per ragioni di lavoro, vi è rimasto all’incirca due anni. Vittima di un ictus celebrale e ormai da tempo senza un impiego, il 1° ottobre 2008 rientrava a __________, dove possiede una casa unifamiliare (mapp. __________) gravata da un diritto di abitazione vita natural durante a favore dei genitori.

                                         Il contribuente beneficia attualmente di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità (fr. 1'587.–), di una pensione della previdenza professionale dei disoccupati (fr. 893.–) e delle prestazioni complementari (fr. 504.–).

 

 

                                  B.   Il 4 marzo 2010, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’autorità fiscale, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008. A sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare di essere disoccupato sin dal mese di luglio 2007 e di non avere in vista nessuna nuova attività lucrativa, a causa dei suoi problemi di salute. Aggiungeva quindi di avere nel frattempo usufruito di tutte le indennità di disoccupazione e di vivere grazie all’aiuto finanziario dei suoi genitori.

 

 

                                  C.   L’Ufficio esazione e condoni, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la domanda. Spiegava anzitutto che gli importanti redditi percepiti negli anni in discussione, unitamente ai valori patrimoniali posseduti, gli avrebbero permesso di far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco. Osservava inoltre che una volta evasa la domanda di prestazioni d’invalidità inoltrata al competente Ufficio dell’AI, egli avrebbe potuto recuperare una certa capacità economica, verosimilmente con effetto retroattivo.

 

 

                                  D.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 giugno 2010, nel quale ribadiva di non percepire alcun reddito dal mese di luglio 2009, ciò che gli avrebbe causato un forte indebitamento verso terze persone. Sottolineava quindi di avere richiesto anche il condono delle imposte 2006 e 2007 alle competenti autorità del Canton __________, aggiungendo infine di avere rimandato per mancanza di redditi impellenti cure dentarie.

 

 

                                  E.   Con scritto del 21 gennaio 2011, l’autorità fiscale invitava il contribuente ad informarla sullo stato della domanda di invalidità, su eventuali entrate, sulle decisioni di condono del Canton __________ e sulle modalità di rimborso del debito di fr. 90'000.– contratto nei confronti del padre.

                                         In risposta, con scritto del 28 gennaio 2011, il contribuente precisava di avere nel frattempo ottenuto una rendita d’invalidità e una pensione della previdenza professionale con effetto retroattivo a decorrere dal 1° giugno 2009, nonché una prestazione complementare con effetto dal 1° gennaio 2010. Spiegava quindi di essere ancora in attesa di una decisione definitiva di condono dalle competenti autorità del Canton __________.

 

 

                                  F.   Dopo altri colloqui e scambi epistolari, il 4 dicembre 2012, il contribuente presentava un nuovo scritto, nel quale suo padre dichiarava di rinunciare al credito di complessivi fr. 92'000.– maturato nei confronti del figlio.

                                         Con separate decisioni del 20 dicembre 2012, l’Ufficio esazione e condoni accoglieva parzialmente il reclamo, concedendogli un condono pari al 60% delle imposte comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008, alla condizione tuttavia che l’importo ancora residuo fosse liquidato in rate mensili regolari da gennaio 2013 ad aprile 2014.

                                         Nelle motivazioni allegate, l’autorità osservava dapprima che il contribuente poteva contare su una disponibilità finanziaria mensile di almeno fr. 558.–. Riteneva tuttavia equa la concessione di un condono pari al 60% delle imposte scoperte (esclusa unicamente l’imposta immobiliare comunale), in ragione della rinuncia del padre al proprio credito, così come dell’apparente rinuncia delle autorità __________ a proseguire la procedura d’incasso delle imposte a loro dovute, per un totale di fr. 40'740.50.

 

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce anzitutto di essere rimasto per quasi un anno senza alcun reddito, in attesa dell’assegnazione di prestazioni d’invalidità. Contesta poi di avere a disposizione un importo mensile di fr. 558.–, che a suo dire contrasterebbe palesemente con l’erogazione di prestazioni a complemento della rendita d’invalidità. Ritiene inoltre che nel calcolo delle sue spese andrebbero aggiunti i costi di trasferta per esigenze personali (visite mediche, fisioterapia, acquisto di generi alimentari, ecc.) e per accompagnare il padre, impossibilitato a guidare in seguito a ripetuti interventi ortopedici. Sottolinea infine che non tutte le spese odontoiatriche sarebbero coperte dal Cantone.

 

 

                                  H.   Nelle rispettive osservazioni del 23 gennaio 2013 e del 28 gennaio 2013, sia l’Ufficio esazione e condoni sia il Municipio di __________ chiedono la reiezione del gravame.

                                         Con scritto di replica del 31 gennaio 2013, il ricorrente ripropone le sue argomentazioni, lamentando in particolare una maggiore presa in considerazione dei suoi attuali problemi di salute.

 

 

 

 

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

 

                                         2.2.

                                         Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·        l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·        conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

                                         Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·        un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·        un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·        considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);

·        oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

 

                                         3.2.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

                                         Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

 

                                         3.3.

                                         La decisione di condono deve prendere in considerazione l’insieme della situazione economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione, cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale), ma anche l’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Come esposto in narrativa, con la decisione qui impugnata, l’Ufficio esazione e condoni ha parzialmente accolto la domanda inoltrata dal ricorrente il 4 marzo 2010, concedendogli un condono pari al 60% delle imposte comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008 ancora scoperte (esclusa unicamente l’imposta immobiliare comunale). Pur calcolando una disponibilità mensile di fr. 558.– e pur considerando l’esistenza di sostanza immobiliare di sua proprietà (mapp. __________ di __________), l’autorità ha posto l’accento sulla rinuncia del padre al proprio credito di fr. 92'000.–, così come sull’apparente rinuncia delle autorità __________ a proseguire la procedura d’incasso delle imposte 2006 e 2007 a loro dovute, per un totale di fr. 40'740.50.

 

                                         4.2.

                                         In via generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso, solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Nel rispetto del principio della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve piuttosto rimanere l’eccezione ed essere accordato unicamente in presenza di una riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza.

                                         Per valutare l’esistenza di una sproporzione tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria d’insieme di un contribuente, ovvero l’esistenza di una situazione di bisogno, si può quindi far capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Tale facoltà è del resto prevista espressamente dall’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, che rinvia al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). Oltre ad un importo base mensile calcolato forfetariamente per tutta la Svizzera (che dal 1° settembre 2009 ammonta a fr. 1'200.– per le persone sole ed a fr. 1'700.– per i coniugi), esse considerano le spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il cui importo varia a seconda del tempo e del luogo a cui sono riferite, che lo stesso escusso o contribuente sopporta effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea 2010, n. 25 ad art. 93, p. 910; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 39).

                                         Più ampia è invece la nozione di “fabbisogni vitali” disciplinata dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC; RS 831.30), che persegue non soltanto lo scopo di limitare tali bisogni, ma anche quello di garantire alle persone anziane e invalide un reddito minimo (cfr. DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; Pratique VSI 1994 p. 225). Secondo l’art. 10 cpv. 1 LPC, l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale va oggi riconosciuto in 19'210 franchi (pari all’incirca a 1'600 franchi al mese) per le persone sole ed in 28'815 franchi (pari all’incirca a 2'401 franchi al mese) per i coniugi.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non deve pertanto minimamente sorprendere che l’autorità fiscale abbia determinato una disponibilità finanziaria mensile di fr. 558.–, malgrado il ricorrente sia stato posto al beneficio di prestazioni a complemento della rendita d’invalidità sin dal 1° gennaio 2010.

 

                                         4.3.

                                         A ciò si aggiunga che l’ultimo calcolo della Cassa cantonale di compensazione agli atti dell’incarto fiscale potrebbe addirittura sembrare generoso nei confronti del contribuente. Nel determinare l’entità della prestazione pecuniaria da riconoscergli a contare dal 1° gennaio 2012, esso prende ancora in considerazione gli interi interessi ipotecari di fr. 12'428.– e l’intera pigione lorda di fr. 13'517.–, senza procedere alla benché minima ripartizione di tali uscite con i genitori, che pure occupano l’immobile di __________. Ci si limita in questa sede ad osservare che ai sensi dell’art. 16c dell’ordinanza federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della prestazione complementare, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. In questi casi, le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della prestazione complementare non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua e, di massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.

                                         Senza la necessità di approfondire oltre la questione, tanto basta per confutare le argomentazioni del ricorrente, secondo cui il calcolo di una disponibilità mensile di fr. 558.– contrasterebbe palesemente con l’erogazione di prestazioni a complemento della rendita d’invalidità.

 

                                         4.4.

                                         Prive di ogni fondamento risultano anche le ulteriori censure sollevate nel gravame.

                                         Se, effettivamente, una volta terminate le indennità di disoccupazione, il ricorrente è rimasto per quasi un anno senza percepire alcun reddito, d’altra parte, con decisione del 28 giugno 2010, la Cassa cantonale di compensazione gli ha riconosciuto una prestazione in capitale di fr. 18'720.– a titolo di liquidazione delle rendite d’invalidità maturate sin dal 1° giugno 2009. L’assenza temporanea di un reddito fisso non può pertanto entrare in linea di considerazione nella presente domanda di condono, specie se si considera che nel frattempo il ricorrente ha potuto contare sull’aiuto finanziario dei genitori, con i quali è ritornato a vivere il 1° ottobre 2008, e che il padre ha infine rinunciato al proprio credito di fr. 92'000.–.

                                         Come correttamente osservato dall’Ufficio esazione e condoni, è poi altrettanto evidente che né i costi di trasferta per esigenze personali (visite mediche, fisioterapia, acquisto di generi alimentari, ecc.) né tanto meno quelli per accompagnare il padre, impossibilitato a guidare in seguito a ripetuti interventi ortopedici, possano essere presi in considerazione nel calcolo della sua disponibilità finanziaria. I primi rientrano pacificamente nell’importo base mensile calcolato agli effetti del diritto esecutivo (trasferte per acquisto di generi alimentari) oppure nelle spese di malattia e di invalidità che i Cantoni devono rimborsare – se debitamente comprovate – ai beneficiari di prestazioni complementari (l’art. 14 cpv. 1 lett. e LPC menziona, tra di esse, i costi di trasporto al più vicino luogo di cura). I secondi non hanno nulla a che fare con le spese del ricorrente, trattandosi di trasferte nell’esclusivo interesse del padre.

                                         Medesima conclusione vale infine per le postulate cure odontoiatriche, ove si pensi appena che l’art. 13 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione (LaLPC; RL 6.4.5.3) prevede espressamente che le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati siano rimborsate agli assicurati. In simili circostanze, il ricorrente non può certo pretendere di computare nella sua disponibilità finanziaria attuale spese per trattamenti dentari futuri, senza prima comprovare di avere presentato una domanda di rimborso debitamente motivata alle competenti autorità. Con particolare riferimento al preventivo allegato al gravame, ci si limita in questa sede ad osservare che, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 4 cpv. 1 del Regolamento (RLaLPC; RL 6.4.5.3.1), la sua scelta dovrà in ogni caso cadere su un dentista in possesso di un diploma federale oppure di un’autorizzazione cantonale per esercitare la professione.

 

                                         4.5.

                                         Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ed in assenza di chiari e precisi indizi contrastanti, il calcolo delle entrate e delle uscite intrapreso dall’Ufficio esazione e condoni, che alle entrate dichiarate per un totale di fr. 2'984.– (rendita d’invalidità di fr. 1'587.–, pensione della previdenza professionale di fr. 893.– e prestazione complementare di fr. 504.–) ha sottratto, oltre ad un importo base mensile di fr. 1'200.–, anche interessi ipotecari per fr. 1'126.– e assicurazioni obbligatorie per fr. 100.–, merita pertanto piena tutela.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Nel caso in esame, contrariamente a quanto ancora sostenuto nello scritto di replica del 31 gennaio 2013, il ricorrente non può nemmeno pretendere che il peggioramento della sua situazione economica sia direttamente correlato ai suoi attuali problemi di salute.

                                         Come esposto in narrativa, trasferitosi nel 2006 a __________, nel Canton __________, per lavorare alle dipendenze della __________ di __________ (oggi __________), il contribuente ha perso il proprio impiego già nel corso del 2007, molto prima che fosse vittima del noto ictus celebrale, che lo ha costretto a rientrare a __________. Conformemente a quanto affermato dalla recente giurisprudenza cantonale (cfr., per esempio, decisione della Commissione di ricorso in materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), era quindi più che legittimo aspettarsi dal ricorrente che provvedesse alla costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, specie in considerazione degli importanti redditi conseguiti negli anni qui in discussione (di, rispettivamente, fr. 87'124.– nel 2005 e fr. 71'534.– nel 2008) e negli anni intermedi, trascorsi nel Canton __________ (nel 2007, per esempio, dichiarava ben 152'951 franchi). Emblematico, a proposito delle verosimili difficoltà nell’amministrare la sua fortuna, il fatto che abbia pagato solo due acconti liberi di fr. 324.40 in relazione alla tassazione IC 2005, malgrado la stessa gli sia stata notificata il 19 aprile 2007, nel pieno della sua attività professionale presso la __________ di __________.

                                         In queste circostanze, è facilmente presumibile che l’aggravarsi della sua situazione economica sia piuttosto da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore di vita alla perdita del lavoro più che ai suoi attuali problemi di salute. Anche su questo punto, la conclusione dell’Ufficio esazione e condoni – che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481) – merita pertanto piena tutela.

 

                                         5.2.

                                         Tutto ben considerato, le decisioni qui impugnate, con le quali l’autorità fiscale ha concesso al ricorrente un condono pari al 60% delle imposte comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008, alla sola condizione che l’importo ancora residuo sia liquidato in rate mensili regolari da gennaio 2013 ad aprile 2014, appaiono finanche generose nei suoi confronti.

                                         Certo, contrariamente a quanto potesse sembrare ad inizio di procedura, la sua situazione debitoria non è più pregiudicata, ove si pensi appena che il padre ha nel frattempo rinunciato al proprio credito di 92'000 franchi, mentre le competenti autorità __________ hanno almeno apparentemente desistito nel proseguire la procedura d’incasso delle imposte a loro dovute, per un totale di fr. 40'740.50. D’altra parte, come precisato dall’art. 3 cpv. 3 dell’Ordinanza federale, se al momento della scadenza delle imposte il contribuente era in grado di pagare nel termine stabilito, la decisione deve tenerne conto, senza dimenticare infine che dai calcoli intrapresi dall’Ufficio esazione e condoni si può ancora pretendere una minima riduzione del suo tenore di vita, ciò che gli permetterebbe senz'altro di liquidare il debito erariale entro un tempo ancora ragionevole.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

                                         Visto l'esito del gravame, tassa di giustizia (ridotta) e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

                                         6.2.

                                         Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-   ;

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-  .

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: