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Incarti n. 80.2013.45 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (quest’ultimo in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente) |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 18 gennaio 2013 contro la decisione del 19 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze dell’__________ quale assistente allenatore.
Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2011, nonostante una diffida, con decisione del 17 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona infliggeva al contribuente una multa disciplinare di fr. 400.– e gli attribuiva un termine di venti giorni per adempiere ai suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Con decisione del 17 ottobre 2012, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 92'000.– per l’IC ed in fr. 92'400.– per l’IFD.
Nella motivazione allegata veniva precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, sarebbe invece stato dichiarato irricevibile.
C. RI 1 impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 15 novembre 2012, nel quale si limitava ad affermare di non essere ancora in possesso dei “documenti definitivi per l’anno 2011, in quanto sono ancora sotto processo con il mio ex datore di lavoro”.
Con lettera raccomandata del 20 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva allora al reclamante, attirando nuovamente la sua attenzione sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per apprezzamento ed attribuendogli un termine fino al 6 dicembre 2012 per conformarvisi, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non ritirata, la raccomandata ritornava al mittente.
D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 19 dicembre 2012, dichiarava irricevibile il reclamo, ribadendo che quest’ultimo non era conforme ai requisiti di legge, mentre la successiva lettera raccomandata del 20 novembre 2012, con cui si forniva al reclamante un termine per fornire la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, non era nemmeno stata ritirata.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di aver percepito un reddito manifestamente inferiore a quanto apprezzato dall’autorità di tassazione, allegando al gravame una copia del contratto di lavoro sottoscritto con l’ex datore di lavoro e una copia dei conteggi della cassa disoccupazione, a riprova delle indennità giornaliere percepite dal mese di luglio.
Nelle proprie osservazioni del 25 gennaio 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo la giurisprudenza federale, infatti, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
Tornando al caso in esame, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è legittima. Sebbene nella motivazione della decisione di tassazione del 17 ottobre 2012 l’autorità fiscale avesse indicato con estrema chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il contribuente si è limitato a reagire affermando di non essere ancora in possesso dei “documenti definitivi per l’anno 2011, in quanto sono ancora sotto processo con il mio ex datore di lavoro”.
Pur ammettendo che i difficili rapporti con il suo ex datore di lavoro non gli abbiano permesso di procurarsi il certificato di salario da allegare alla dichiarazione d’imposta, egli poteva perlomeno produrre una copia del contratto di lavoro in essere e dei conteggi mensili della cassa disoccupazione, così come fatto in questa sede. In tal modo, egli avrebbe senz’altro potuto dimostrare la “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio, impedendo nel contempo alla decisione stessa di diventare esecutiva.
2.4.
In tale contesto, è del tutto irrilevante che il ricorrente non abbia ricevuto la lettera con cui, il 20 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione riportava nuovamente alla sua attenzione i requisiti formali per la contestazione di una tassazione d’ufficio e gli attribuiva un termine per conformarvisi. Anzitutto, l’autorità non sarebbe stata neppure tenuta a ricordare nuovamente quali fossero i presupposti per il reclamo contro la tassazione d’ufficio, che erano già stati chiaramente indicati nella motivazione della decisione, completi anche della comminatoria di irricevibilità in caso di loro inosservanza. La lettera in discussione si può pertanto considerare come poco più di un gesto di cortesia dell’autorità di tassazione, dettato dalla consapevolezza delle conseguenze, anche gravose, di un’eventuale conferma della tassazione d’ufficio. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). La circostanza che il destinatario non abbia ritirato la lettera, indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione mediante invio raccomandato, non impedisce pertanto che la stessa si consideri regolarmente notificata.
2.5.
Del resto, sia detto per inciso, il contribuente non è nuovo a simili disattenzioni nel ritirare la corrispondenza che gli è indirizzata e, più in generale, ad atteggiamenti poco collaborativi nei confronti dell’autorità fiscale, tanto è vero che viene tassato d’ufficio sin dal periodo fiscale 2006 e che il dovuto d’imposta sfocia regolarmente in attestati di carenza beni (cfr. osservazioni dell’Ufficio di tassazione del 25 gennaio 2013).
3. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: