Incarto n.
80.2013.58

Lugano

8 aprile 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 20 febbraio 2013 contro la decisione dell’11 febbraio 2013 in materia di multa disciplinare.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Non avendo la RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2011 entro il termine attribuitole (30 giugno 2012), l’RS 1 (UTPG) le inviava un richiamo (26 luglio 2012) e in seguito una diffida (6 settembre 2012).

                                         Il 24 settembre 2012, la contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, chiedendo di inviarle una copia dei formulari per la dichiarazione d’imposta, non riuscendo più a reperire quelli ricevuti in precedenza.

                                        

 

                                  B.   Con decisione del 24 gennaio 2013, l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa di 100 franchi per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2011, neppure dopo la scadenza della proroga concessale fino al 31 dicembre 2012.

                                         La contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione il 6 febbraio 2013, lamentando di non avere mai ricevuto i formulari per la dichiarazione, richiesti il 24 settembre 2012. La reclamante concludeva affermando che avrebbe inoltrato la dichiarazione entro 30 giorni dal ricevimento dei moduli in questione.

                                         L’UTPG respingeva il reclamo, con decisione dell’11 febbraio 2013. In relazione alla lamentata inosservanza della sua richiesta di inviarle nuovamente i formulari per la dichiarazione, l’autorità di tassazione osservava non solo di avere puntualmente evaso la richiesta in questione ma anche di avere concesso alla contribuente una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2012, sebbene non ne fosse stata fatta domanda.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula l’annullamento della sanzione inflittale dall’UTPG. Contesta che la richiesta di inviarle i formulari per la dichiarazione sia stata evasa ed afferma di aver inviato all’autorità fiscale un sollecito l’8 ottobre 2012. La ricorrente chiede altresì che sia “fatto ordine al C. di S. di aprire una inchiesta amministrativa nei confronti dei responsabili delle suddette inadempienze e falsità in modo che gli stessi vengano sanzionati con relativa comunicazione alla presente società ricorrente”. Inoltre, sollecita nuovamente l’invio dei formulari e l’attribuzione di un termine di 60 giorni per inoltrare la dichiarazione.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione, a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

 

 

 

                                         1.2.

                                         Secondo gli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve in particolare indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente.

                                         L’atto ricorsuale deve essere trasmesso in forma cartacea e deve portare la firma originale del ricorrente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1194). Essenzialmente per ragioni di sicurezza, il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito che un ricorso non può validamente essere inoltrato via telefax, difettando le condizioni della forma scritta (decisione TF n. 1C_234/2011 del 27 maggio 2011; DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6). A maggior ragione, non può pertanto costituire un tempestivo ricorso contro una decisione di tassazione un atto ricorsuale non firmato.

 

                                         1.3.

                                         Come ha rilevato anche l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, nel caso in esame è pacifico, e del resto nemmeno contestato, che il ricorso presentato il 20 febbraio 2013 non soddisfa i requisiti della forma scritta, a causa dell’assenza della firma. Conformemente a quanto disposto dagli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per rimediarvi, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il gravame. Il ricorso è stato sottoscritto ed è pervenuto il 6 marzo 2013.

 

 

                                   2.   2.1.                                

                                         Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

 

                                         2.2.

                                         Perché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

                                         •    e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

                                         (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

 

                                         2.3.

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         È indiscutibile che la ricorrente abbia commesso l’infrazione per cui è stata sanzionata. Tuttora, del resto, la dichiarazione d’imposta 2011 non è stata inoltrata.

                                         È il caso di ricordare che la contribuente, sebbene non abbia mai richiesto una proroga del termine per inoltrare la dichiarazione, ha comunque beneficiato di un termine di mezz’anno in più rispetto a quanto previsto per tutti i contribuenti. Infatti, tanto con il richiamo quanto con la diffida, le è stata concessa una proroga del termine. Quando poi la RI 1, solo dopo aver ricevuto la diffida, ha chiesto all’UTPG di inviarle nuovamente i formulari per la dichiarazione, in quanto non riusciva più a reperirli, l’autorità le ha attribuito un ulteriore termine fino alla fine dell’anno.

 

                                         3.2.

                                         La pretesa dell’insorgente di vedersi annullare la multa, per il fatto che l’Ufficio di tassazione non avrebbe dato seguito alla sua richiesta di inviarle i formulari andati persi, è del tutto insostenibile.

                                         Va premesso che l’UTPG ha affermato di avere prontamente dato seguito alla richiesta della RI 1. Sebbene non sia in grado di portarne la prova, avendo proceduto all’invio per posta semplice, l’eventuale mancato invio non sarebbe decisivo ai fini della decisione sulla legittimità della sanzione.

                                         Anzitutto, un contribuente con un minimo di diligenza non avrebbe atteso il ventesimo giorno dal ricevimento della diffida per richiedere all’autorità fiscale l’invio dei formulari smarriti. Dalla diffida gli amministratori della società avevano appreso quali sarebbero state le conseguenze del mancato inoltro della dichiarazione per la quale erano stati diffidati.

                                         In secondo luogo, se davvero chi era incaricato di redigere la dichiarazione si fosse accorto solo a tale momento che i formulari non erano più reperibili, sarebbe stato corretto chiedere una proroga del termine ormai in scadenza, spiegando le difficoltà incontrate. Proroga che comunque è stata concessa dalla stessa autorità di sua iniziativa, a dimostrazione che, nonostante le proteste della ricorrente, i funzionari che si sono occupati della loro pratica sono stati estremamente comprensivi e corretti.

                                         In terzo luogo, se la contribuente avesse davvero voluto accelerare i tempi di consegna della dichiarazione, avrebbe semplicemente potuto recarsi all’Ufficio di tassazione a ritirare i moduli che erano andati smarriti.

                                         In ogni caso, è la stessa ricorrente a riconoscere la propria responsabilità per aver perduto i formulari necessari per la dichiarazione d’imposta, laddove ha affermato che “non riusciamo più a reperire i vs. formulari” e, soprattutto, ha chiesto all’UTPG di “inviarcene un’ulteriore copia” (cfr. lettera del 24 settembre 2012). È dunque innegabile che alla ricorrente vada addebitata la negligenza che ha provocato la sanzione.  

                                         La colpa della contribuente dovrebbe peraltro essere riconosciuta anche se i moduli non le fossero precedentemente pervenuti. Per l’art. 198 cpv. 1 seconda frase LT, infatti, i contribuenti che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

 

                                         3.3.

                                         Constatata la chiara negligenza della ricorrente, non è neppure il caso di chinarsi sulla richiesta di quest’ultima di ordinare “al C. di S, di aprire una inchiesta amministrativa nei confronti dei responsabili delle suddette inadempienze e falsità in modo che gli stessi vengano sanzionati con relativa comunicazione alla presente società ricorrente”.

                                         Questa Camera non sarebbe comunque competente ad ordinare una simile inchiesta.

 

 

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-  ;

-  ;

-  ;

-

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: