Incarti n.
80.2013.78

80.2013.79

Lugano

30 ottobre 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 1° marzo 2013 contro la decisione del 30 gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2006.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1964, è alla dipendenze della __________ SA, un’impresa di __________ che ha per scopo l’acquisizione di mandati di rappresentanza e la commercializzazione di beni strumentali, di consumo e di lusso, nonché di materiale per l’edilizia e di complementi d’arredo. La moglie __________, nata nel 1970, non svolge attività lucrativa. Nella dichiarazione fiscale 2006, i contribuenti indicavano di aver percepito redditi per complessivi fr. 235’262.–, tra i quali spicca il reddito da attività lucrativa dipendente del marito di fr. 197’262.–. Inoltre, tra gli attivi immobiliari veniva dichiarato un immobile a __________ (mapp. __________), non risultante nella dichiarazione fiscale dell’anno precedente.

 

 

                                  B.   Con due scritti datati rispettivamente 9 agosto 2011 e 13 settembre 2011, l’RS 1 richiedeva al contribuente una serie di informazioni e di documentazione, in particolare in relazione all’acquisto del menzionato immobile di __________ ed al modo di finanziamento. La fiduciaria RA 1, quale rappresentante del contribuente, dopo la concessione di una proroga, inviava in data 18 ottobre 2011 uno scritto in cui precisava che la compravendita era stata finanziata per fr. 450’000.– tramite un prestito temporaneo che il contribuente aveva ricevuto dal proprio padre. Allegava inoltre copia del contratto di acquisto di una quota di comproprietà di 28/100 sul fondo base mapp. __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 504’000.–, sul quale sarebbe poi venuta a costituirsi una proprietà per piani, precisamente in data 7 novembre 2006. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 9 novembre 2011, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 726’200.– per l’IC ed in fr. 740’600.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati altri redditi per fr. 600'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di reddito d’altra fonte stabilito per insufficienza di disponibilità finanziaria.

 

 

                                  C.   Il rappresentante impugnava la suddetta decisione, con reclamo datato 11 novembre 2011, contestando la presenza di altre entrate oltre a quelle dichiarate. Inoltre ribadiva di aver fatto fronte all’acquisto dell’immobile di __________ (mapp. __________) grazie ad un prestito di fr. 450'000.– ricevuto dal padre, e rimborsato 18 mesi dopo, ad avvenuta vendita del bene. Chiedeva che tale importo venisse esposto nella tassazione 2006 come debito e di poter esercitare il diritto di essere sentito.

 

 

                                  D.   Con scritto datato 9 luglio 2012 l’Ufficio di tassazione richiedeva al rappresentante del reclamante la documentazione e le informazioni a “comprova della provenienza dei mezzi finanziari utilizzati durante l’anno 2006 per far fronte agli investimenti ed alle spese necessarie per l’esistenza”, ed allegava al riguardo il conteggio del dispendio ed una nota contenente una sintetica esposizione delle esigenze probatorie relative ai prestiti ricevuti da creditori domiciliati all’estero, richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale. Nel conteggio veniva rilevato un incremento dei titoli, dei crediti e degli investimenti rispetto all’anno precedente di fr. 716’520.–, dei quali fr. 504’000.– imputabili all’acquisto del menzionato immobile di __________. Nel complesso, dal calcolo delle entrate e delle uscite, emergeva un ammanco finanziario di fr. 611'709.

 

 

                                  E.   Dopo la concessione di due proroghe, il rappresentante, con fax datato 15 ottobre 2012, inviava all’Ufficio di tassazione copia del contratto di mutuo concluso il 1° marzo 2006 tra il contribuente ed il padre del medesimo, avente ad oggetto il menzionato prestito di fr. 450’000.–. Con scritto datato 9 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione convocava il contribuente ad un’audizione per il 19 novembre 2012, osservando che la documentazione sino ad allora presentata non consentiva una diversa valutazione, rispetto alla tassazione, riguardo all’imposizione di “altri redditi” (fr. 600’000.–), in assenza di ogni e qualsiasi documentazione bancaria comprovante il movimento di denaro fra il creditore residente all’estero e il contribuente. Lo invitava quindi a presentare la documentazione richiesta in occasione della successiva audizione. All’audizione del 19 novembre 2012, il contribuente confermava il reclamo ribadendo “le oggettive difficoltà, date dall’età del genitore / creditore, riguardo al reperimento della documentazione atta a comprovare la provenienza dei capitali utilizzati per far fronte agli investimenti effettuati nell’anno 2006, in modo da giustificare il dispendio”. A tal fine veniva richiesta un’ulteriore proroga per la conclusione degli accertamenti in atto presso istituti bancari, che veniva concessa.

 

 

                                  F.   Il 22 novembre 2012, il rappresentante del contribuente inviava via e-mail all’Ufficio di tassazione un estratto della banca __________, __________, avente ad oggetto un “avviso di accredito” del 2 marzo 2006 presso un conto corrente intestato al reclamante, per un importo di fr. 505’000.–. Come ordinante figurava la menzione “ordine d’un cliente”, sotto la quale era stata apposta la scritta olografa “PAPÀ”, e come motivo di pagamento “prestito privato”. L’Ufficio di tassazione rispondeva lo stesso giorno via e-mail, invitando il reclamante a produrre l’estratto conto del cliente ordinante dal quale “rilevare le generalità dello stesso cliente, la disponibilità esistente sul suo conto (dell’ordinante) alla data del 2.3.2006 e l’uscita di pari importo destinata al signor RI 1 (figlio)”. Sottolineava che solo in presenza di tale documento sarebbero state soddisfatte le esigenze probatorie relative ai prestiti ricevuti da creditori domiciliati all’estero e quindi il reddito di altra fonte poteva essere diminuito da fr. 600’000.– a fr. 95’000.–. Con e-mail del 28 novembre 2012, il rappresentante inviava un estratto della banca __________, __________, avente ad oggetto un “avviso di addebito” del 2 marzo 2006 presso un conto corrente intestato alla “__________”, per un importo di fr. 505’000.–, indicante come beneficiario il signor RI 1 e la causale “prestito privato”, con apposte le scritte olografe “DA FATHER” e “PAPÀ __________”.

 

 

                                  G.   Con successiva decisione del 30 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. Per quanto qui di interesse, l’autorità osservava che l’asserito prestito di fr. 450’000.– ricevuto dal padre del reclamante non era stato comprovato secondo le esigenze probatorie richieste nei casi di creditori con domicilio all’estero, in quanto, dalla documentazione bancaria prodotta, l’ordinante del versamento e titolare del relativo conto non poteva essere identificato nella persona del padre del contribuente, sottolineando inoltre come l’importo del versamento fosse diverso da quello indicato nel contratto di mutuo sottoscritto il 1° marzo 2006. Confermava quindi il reddito d’altra fonte, stimato in 600’000 franchi sulla base del calcolo delle entrate e delle uscite.

 

 

                                  H.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula sostanzialmente lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 600'000.– aggiunto dall’autorità di tassazione. Viene ribadito che l’importo di fr. 505’000.– è stato finanziato dal padre del ricorrente, mediante un versamento proveniente da un conto di una società a lui riconducibile, la __________. Il ricorrente precisa che inizialmente era convinto di ricevere il versamento da un conto personale del padre. Sottolinea inoltre che il maggior importo del versamento rispetto alla somma prevista nel contratto di mutuo sottoscritto il 1° marzo 2006, si giustifica in quanto la differenza doveva servire ad occuparsi del sostentamento della madre rispettivamente ex moglie.

                                         Nelle proprie osservazioni dell’11 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città propone di respingere il gravame. L’autorità fiscale sottolinea che la documentazione prodotta dal ricorrente non prova in modo ineccepibile l’asserita esistenza del debito verso il padre, nonostante fosse stato informato della necessità di una tale prova, a riguardo viene fatto rinvio allo scritto del 9 luglio 2012 e relativi allegati.

                                         All’udienza del 2 ottobre 2013 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

 

Diritto

 

 

                                   1.   Come esposto in narrativa, nel corso del mese di marzo 2006RI 1 ha acquistato dall’architetto __________, al prezzo di fr. 504'000.–, una quota di comproprietà di 28/100 sul fondo base mapp. __________ del comune di __________. Richiesto di indicare il modo in cui è stato finanziato l’acquisto, il rappresentante del ricorrente rispondeva che quest’ultimo aveva fatto ricorso ad un prestito temporaneo del padre, per un ammontare di fr. 450’000.–. In sede di reclamo, rilevato che il padre del ricorrente era domiciliato all’estero, l’Ufficio di tassazione richiedeva di documentare meglio il finanziamento. Il rappresentante del ricorrente produceva quindi il contratto di mutuo datato 1° marzo 2006 ed avente ad oggetto il menzionato prestito, un estratto di una banca svizzera riportante un avviso di accredito datato 2 marzo 2006, a favore di un conto intestato al reclamante, per un importo di fr. 505'000 .–, ed un estratto di una banca svizzera, riportante un avviso di addebito datato 2 marzo 2006, a carico di un conto intestato alla società “__________”, per un importo di fr. 505'000.–. Ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a comprova dell’esistenza del debito estero, l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 600'000.– ai proventi dichiarati ed ha conseguentemente negato la deduzione del debito di fr. 504’000.–.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

 

                                         2.2.

                                         Analogamente, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

 

                                         2.3.

                                         In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Tornando al caso del ricorrente, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la sua situazione patrimoniale, dopo aver constatato che aveva acquistato, nel corso del periodo fiscale, una quota di comproprietà di 28/100 sul fondo base mapp. __________ del comune di __________ (trapasso iscritto a Registro fondiario il 13 marzo 2006). Richiesto di spiegare e documentare le modalità di finanziamento della transazione, egli giustificava il pagamento del prezzo tramite un asserito prestito di fr. 450’000.– ricevuto dal padre residente in __________.

                                         In seguito ad ulteriori domande di chiarimento, con particolare riferimento al prelevamento di tale importo da conti bancari intestati al preteso creditore, il ricorrente, tramite il suo rappresentante, produceva della documentazione bancaria in nessun modo riconducibile alla persona del creditore.

                                         A tale prova non può certo supplire il contratto di mutuo sottoscritto il 1° marzo 2006 nel quale “il signor RI 1 dichiara di avere ricevuto dal signor __________ la somma di CHF 450’000.– (quattrocentocinquantamila), a titolo di prestito personale per far fronte all’acquisto del mapp. __________ sito in __________”.

                                         Come correttamente osservato dall’autorità di tassazione, da quanto precede discende la conclusione che il ricorrente non è stato in grado di comprovare che il trasferimento di fr. 505’000.– dal conto intestato alla società “__________” a favore del conto a lui intestato sia riconducibile al menzionato contratto di mutuo. In particolare, nonostante le ripetute richieste di collaborazione indirizzategli dall’Ufficio di tassazione, l’insorgente non ha portato alcuna prova del fatto che l’avente diritto economico del conto bancario, di cui è titolare la __________ e da cui è partito l’ordine di pagamento, non sia egli stesso.

                                         In simili circostanze, non può essere riconosciuto il preteso debito nei confronti del padre, che avrebbe messo a disposizione del ricorrente l’importo servito al pagamento in questione.

 

                                         3.2.

                                         Mancando la prova dell’esistenza del preteso mutuo del padre, il ricorrente non è in condizione di poter contestare il calcolo delle entrate e delle uscite che l’Ufficio di tassazione ha allestito e che gli ha sottoposto nel corso della procedura di tassazione. L’ammanco di disponibilità finanziaria di oltre 600’000 franchi impone quindi l’aggiunta, ai redditi dichiarati, dell’importo corrispondente.

                                         Benché il ricorrente contesti “integralmente” l’importo di fr. 600’000.– ripreso dall’autorità fiscale a titolo di “altri redditi”, nel proprio ricorso non solleva doglianze in merito alle entrate e alle uscite indicate nel conteggio operato dall’autorità fiscale, trasmessogli il 9 luglio 2012. Nemmeno dal reclamo e dalla successiva corrispondenza con l’Ufficio di tassazione emerge che il contribuente abbia mai contestato gli elementi del conteggio.

 

                                         3.3.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono appare assolutamente giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr. 600'000.–, così come calcolato dall’autorità di tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2006.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 5’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 5’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: