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Incarti n. 80.2013.88 |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto
tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 21 marzo 2013 contro la decisione del 20 febbraio 2013 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
- RI 1, nato nel 1936, separato, si è trasferito in __________ il 30 giugno 2012;
- sino ad allora ha vissuto a __________, dove possedeva uno stabile di cinque appartamenti, nel frattempo venduto;
- nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva affitti per fr. 63'000.– ed attribuiva all’appartamento da lui occupato un valore locativo di fr. 7'200.–;
- così richiesto dall’autorità di tassazione, con lettere del 16 maggio e del 5 giugno 2012 affermava di avere liquidato tutte le sue proprietà fondiarie __________, allegando agli scritti un contratto di compravendita del mapp. __________ di __________, in provincia di __________;
- notificandogli la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 21 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna rettificava in fr. 10'200.– il valore locativo dell’appartamento di __________, mentre ai fini del calcolo dell’aliquota determinante aggiungeva ai redditi e alla sostanza dichiarata un importo di, rispettivamente, fr. 25'000.– e fr. 580'000.–, che assegnava all’__________;
- il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 novembre 2012, nel quale contestava di avere altri redditi e altra sostanza oltre a quelli dichiarati;
- con lettera del 6 dicembre 2012, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente alla RA 1, sua rappresentante, invitandola a fornire le seguenti informazioni:
Ø documentazione fiscale estera relativa agli immobili posseduti e/o a comprova dell’avvenuta alienazione degli stessi;
Ø elenco dei veicoli posseduti nel periodo fiscale, con indicazione del prezzo e dell’anno d’acquisto;
Ø osservazioni in merito al valore locativo attribuito all’appartamento di __________;
- tale domanda rimaneva senza risposta;
- l’autorità di tassazione, con successiva decisione del 20 febbraio 2013, respingeva pertanto il reclamo, spiegando nella motivazione allegata che non era stato dato seguito “alla richiesta di documentazione e informazione del 6 dicembre 2012”;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione dell’autorità di tassazione, ribadendo sostanzialmente di non possedere alcun bene, né mobile né immobile, in __________;
- all’udienza del 13 giugno 2013, dopo discussione, il rappresentante del ricorrente si è impegnato a produrre i contratti d’acquisto e/o di compravendita delle automobili in suo possesso;
- con lettera dell’8 luglio 2013, l’autorità di tassazione ha comunicato a questa Camera di voler modificare la decisione in discussione come segue:
Ø stralcio della sostanza estera e dei relativi redditi;
Ø valore locativo dell’appartamento di __________ rettificato come ai dati forniti in sede di tassazione;
Ø valore della pensione __________ confermato in fr. 18'700.–;
Ø valore degli autoveicoli ridotto a fr. 3'000.–.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 400; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna 1995, p. 161);
- ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269);
- all’autorità di tassazione è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua decisione di tassazione (Meister, op. cit., p. 25; Cavelti, loc. cit.);
- è vero che il Tribunale federale ammette che l’autorità di tassazione possa in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una propria decisione fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto, ma ciò vale solo per il caso in cui la decisione stessa sia incontestata, cioè non sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74);
- del resto, la procedura di ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte (art. 228 cpv. 2 LT);
- analogamente la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti (art. 142 cpv. 1 prima frase LIFD);
- è quindi chiaro che, quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di essere d’accordo con il contribuente, dovrà formulare le proprie osservazioni scritte, proponendo l’accogli-mento del gravame;
- all’autorità di tassazione è per contro preclusa una revoca della decisione impugnata;
- di conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un’eventuale acquiescenza a posteriori va considerata come una proposta di accoglimento dell’impugnativa (cfr. decisione TF n. 2C_162/2008 del 7 luglio 2008, consid. 5.2.2);
- tornando al caso in esame, la lettera dell’8 luglio 2013 deve così essere interpretata come un’adesione al ricorso;
- non vi è d’altronde alcuna ragione per non seguire tale proposta dell’autorità di tassazione: la documentazione nel frattempo prodotta prova infatti che il ricorrente ha sempre sottoscritto dei contratti di leasing, fatta eccezione per l’ultima automobile, acquistata nel 2011 per il prezzo di fr. 3'300.–;
- visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 febbraio 2013 è riformata nel senso che sono stralciati i redditi e la sostanza immobiliare assegnati all’__________, il valore locativo attribuito all’appartamento di __________ è rettificato in fr. 7'200.– e, da ultimo, la sostanza mobiliare per “veicoli a motore” ridotta a fr. 3'000.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: