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Incarti n. 80.2013.97 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 4 aprile 2013 contro le decisioni del 14 marzo 2013 in materia di imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC e IFD 2011. |
Fatti
A. RI 1, nato nel 1947, domiciliato a __________, è coniugato con __________, trasferitasi a __________ (Canton __________), nel corso dell’anno 2005.
Il contribuente, direttore regionale di __________ SA, veniva posto al beneficio del pensionamento anticipato il 30 novembre 2011. Il medesimo giorno, dando seguito a una sua richiesta, la Fondazione per la previdenza del personale gli versava una prestazione in capitale di fr. 1'195'045.–.
B. Con decisioni del 27 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli notificava la tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2011 sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. L’imposta era commisurata in fr. 84'410.– per l’IC e in fr. 27'485.– per l’IFD; l’aliquota applicata era quella base (aliquota B) valida per gli “altri contribuenti”.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 dicembre 2012 (completato il 16 gennaio 2013), nel quale contestava l’applicazione dell’aliquota B in luogo di quella riservata ai contribuenti coniugati. In occasione di un’udienza tenutasi il 4 marzo 2013 dinanzi all’autorità di tassazione, il reclamante sottolineava in particolare di non essere né divorziato né legalmente separato dalla moglie e di non avere nemmeno avviato alcun passo in tal senso.
L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisioni del 14 marzo 2013, ponendo l’accento sui seguenti elementi:
Ø il contribuente e la moglie hanno domicili separati;
Ø nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente indicava ancora lo stato civile di separato;
Ø con lettera del 25 maggio 2005, il contribuente comunicava all’autorità di tassazione di essere separato di fatto dalla moglie;
Ø il contribuente versa alla moglie un contributo alimentare annuale, stabilito nella convenzione di separazione del 30 aprile 2005;
Ø con reclamo del 24 dicembre 2012, il contribuente dichiarava espressamente di essere “in fase di divorzio”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che gli sia applicata l’aliquota più favorevole riservata ai contribuenti coniugati.
Il ricorrente sottolinea in particolar modo di avere dovuto richiedere il consenso scritto della moglie, “con la quale attualmente vi è l’intenzione di vivere in comunione domestica”, prima di farsi versare la prestazione previdenziale in discussione. Sostiene, inoltre, di avere postulato la separazione delle partite fiscali unicamente al fine di ripartire gli elementi imponibili e l’imposta dovuta da ciascun coniuge, aggiungendo poi che l’importo versato annualmente alla moglie non rappresenterebbe “un vero e proprio contributo alimentare”, ma unicamente una partecipazione ai premi della cassa malati.
E. Nelle proprie osservazioni del 9 aprile 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame. Rileva, in particolare, che il ricorrente è tassato individualmente sin dal periodo fiscale 2006, in difetto sia di una comunione di tetto che di mezzi finanziari.
F. Con scritto del 5 settembre 2013, il ricorrente ha prodotto una decisione dell’Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) del 27 marzo 2012, rimarcando che “non vi è la reciproca ripartizione dei salari tra i coniugi, cosa che avviene in caso di separazione legale e/o divorzio”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).
1.2.
Per quanto qui di interesse, sono in particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Fatta salva la disciplina transitoria dell’art. 204 LIFD, queste prestazioni sottostanno interamente all’imposta sul reddito (DTF 132 II 128, consid. 3.1).
2. 2.1.
L’art. 38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente, con un’imposta annua intera, le prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per cento.
L’art. 38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all’art. 38 LT, l’imposizione separata delle prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i proventi da fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute. Tali prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i “versamenti analoghi” (Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6a ad art. 38 LIFD, p. 648). L’aliquota è calcolata secondo l’art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa stabilita dall’art. 214 (vale a dire su un quinto dell’aliquota normale).
2.2.
Quanto alle basi temporali, gli art. 58 cpv. 1 LT e 48 LIFD prevedono che l’imposta annua intera per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sia dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti. L’art. 58 cpv. 1 seconda frase LT specifica poi che, se ne sono stati conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla totalità dei proventi.
Per quanto attiene invece alla scala delle aliquote applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono decisiva la situazione familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non al momento della scadenza della prestazione previdenziale (Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 38 LT, p. 580). Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota per altri contribuenti).
3. 3.1.
Venendo al caso in esame, RI 1 non contesta l’imponibilità dell’importo di fr. 1'195'045.– in quanto tale, né tanto meno il suo assoggettamento all’imposta annua intera degli art. 38 LT e LIFD. Lamenta però la mancata applicazione dell’aliquota più favorevole, riservata ai contribuenti coniugati, sottolineando in particolar modo di avere dovuto richiedere il consenso scritto della moglie, “con la quale attualmente vi è l’intenzione di vivere in comunione domestica”, prima di farsi versare la prestazione previdenziale in discussione.
3.2.
La pretesa del ricorrente è chiaramente infondata. Come esposto in narrativa, i coniugi hanno sospeso la comunione domestica (art. 175 CC) già nel corso del 2005, quando la moglie __________ si è trasferita a __________, nel Canton __________. Da allora, il ricorrente le versa un contributo alimentare annuo, inizialmente pattuito in 12'000.– (cfr. “convenzione di separazione” del 30 aprile 2005). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, poco importa stabilire se tale contributo sia destinato alla copertura dei premi di cassa malati o per altri scopi: la sua stessa esistenza dimostra inequivocabilmente che i mezzi finanziari dei coniugi non sono più riuniti ormai da diversi anni (Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21 dicembre 2010, punto 1.3).
Un’ulteriore prova della separazione in atto è rappresentata dalla lettera del 25 maggio 2005, con cui il ricorrente comunicava all’autorità fiscale la sua nuova situazione familiare e chiedeva espressamente di essere tassato individualmente. La tesi sollevata nel gravame, secondo cui la volontà dei coniugi era unicamente quella di ripartire gli elementi imponibili e l’imposta dovuta, risulta non soltanto infondata ma anche temeraria. Così argomentando, infatti, il ricorrente dimentica che il regime della responsabilità solidale (art. 12 LT; art. 13 LIFD) va chiaramente distinto da quello dell’unità fiscale della famiglia, disciplinato dagli art. 8 LT e 9 LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale scelto: il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 136; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Masmejan-Fey, L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).
Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha chiesto e ottenuto una tassazione individuale (e non soltanto la decadenza del regime della responsabilità solidale), a riprova del fatto che i coniugi hanno sospeso la comunione domestica già nel corso del 2005 e che da allora i mezzi finanziari non sono più impiegati in comune (decisione TF n. 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in: RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita TF n. 2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
3.3.
Del tutto ininfluenti sono le ulteriori argomentazioni sollevate dal ricorrente, che pretende di avere diritto all’aliquota privilegiata, riservata ai contribuenti coniugati, per almeno due motivi: in primo luogo perché ha dovuto richiedere il consenso di sua moglie prima di farsi versare l’importo previdenziale in discussione, in secondo luogo poiché le sue rendite AVS sono calcolate sull’insieme dei redditi conseguiti dai coniugi (cfr. scritto del 5 settembre 2013 e decisione allegata).
Certo, l’art. 37 cpv. 5 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40) dispone espressamente che il versamento di una prestazione in capitale è ammesso soltanto se il coniuge vi acconsente per scritto (cfr. Kahil-Wolff, in: Schneider/Geiser/Gächter [a cura di], BVG und FZG – Bundesgesetz über die Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Berna 2010, n. 12 ad art. 37 LPP, p. 642). L’art. 29quinquies della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), dal canto suo, prevede che i redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno solo se entrambi hanno diritto alla rendita (lett. a) oppure il matrimonio è sciolto mediante divorzio (lett. c). Il ricorrente dimentica, tuttavia, che il principio dell’unità fiscale della famiglia, disciplinato dagli art. 8 LT e 9 LIFD, viene meno non soltanto in caso di divorzio o di separazione giuridica, ma anche in caso di separazione di fatto (Jaques, op. cit., n. 17 ad art. 9 LIFD, p. 139).
Nella fattispecie, nessuno mette in dubbio che egli sia ancora coniugato con __________, né tanto meno pretende che i coniugi siano legalmente separati. La scala delle aliquote applicate (aliquota per “altri contribuenti”) si fonda unicamente sulla loro separazione di fatto, circostanza questa che non fa venir meno l’obbligo del consenso scritto della moglie in caso di liquidazione in capitale di un prestazione di vecchiaia né tanto meno impone una ripartizione dei redditi ai fini del calcolo delle rendite AVS (la moglie __________, nata nel 1958, non ha ancora diritto alla rendita).
3.4.
Ma non solo. La pretesa di contestare ora la mancata applicazione dell’aliquota privilegiata riservata ai coniugi, dopo aver precedentemente richiesto una tassazione indipendente da quella della moglie, rappresenta pure un chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433).
Come precedentemente esposto, l’imposta annua intera degli art. 38 LT e LIFD non è altro che una modalità di calcolo dell’imposta sul reddito. Essa colpisce una particolare tipologia di redditi – le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza – conseguiti nel corso dell’anno fiscale (art. 58 cpv. 1 LT; art. 48 LIFD), sottraendoli dall’insieme dei altri redditi e applicando un’aliquota ridotta. Le basi temporali – incluso il momento determinante per verificare la situazione familiare di ciascun contribuente (cfr. punto 2.2.) – sono però le stesse. È quindi immediatamente evidente che la richiesta del ricorrente, che vorrebbe beneficiare dell’aliquota più favorevole riservata ai contribuenti coniugati in relazione all’imposizione della prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, ma nel contempo essere tassato individualmente in relazione agli altri redditi conseguiti nel medesimo periodo fiscale (nel modulo per la compilazione della dichiarazione fiscale 2011 ha ancora indicato lo stato civile di “separato” e ha fatto valere in deduzione “alimenti versati al coniuge” per fr. 5'834.–), si palesa oltre che infondata anche manifestamente contraria al principio della buona fede sancito dall’art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: