Incarto n.
80.2013.98

Lugano

28 maggio 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

 RI 1 

entrambi rappresentati dall  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 5 aprile 2013 in materia di diniego di giustizia.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con decisione del 28 dicembre 2012, l’RS 1 notificava ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 184'500.– per l’IC.

                                         Il 14 gennaio 2013, l’autorità fiscale indirizzava ai contribuenti una lettera raccomandata, nella quale li informava di essere incorsa in un errore o di non aver “tenuto conto di determinati elementi imponibili (errore nella determinazione dei redditi della sostanza)”. Per il fatto che la decisione non era ancora passata in giudicato, comunicava loro l’annullamento della stessa e lo stralcio dal registro delle tassazioni intimate, precisando infine che la notifica rettificata sarebbe sata intimata “prossimamente”.

 

 

                                  B.   Con scritto del 29 gennaio 2013, i contribuenti dichiaravano di interporre reclamo contro la decisione di annullamento del 14 gennaio 2013. A loro avviso, non avendo essi impugnato la decisione di tassazione IC/IFD 2009 del 28 dicembre 2013, quest’ultima doveva essere considerata definitiva.

                                         Nel corso di un’udienza tenutasi il 20 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione precisava di aver esperito una verifica fiscale presso lo studio legale che impiegava il contribuente ma di essere poi incorso in un errore nella determinazione degli elementi imponibili.  

                                         Con decisione del 6 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una nuova decisione di tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile per l’IC in fr. 203'900.–. Nella motivazione, spiegava, da un lato, la portata delle correzioni intraprese e, dall’altro, che la nuova decisione era impugnabile con reclamo, non essendo stato possibile correggere con una rettifica la decisione precedente.

 

 

                                  C.   Il 5 aprile 2013, i coniugi RI 1 hanno interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro l’RS 1 per diniego di giustizia. A loro avviso, l’autorità fiscale avrebbe dovuto indicare i rimedi giuridici nella decisione con cui ha revocato la precedente tassazione e comunque avrebbe dovuto entrare nel merito del loro reclamo, con cui avevano contestato la legittimità della revoca stessa.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con il ricorso in esame, i contribuenti lamentano un diniego di giustizia, per il fatto che l’RS 1 non è entrato nel merito del reclamo da loro interposto contro la decisione del 14 gennaio 2013, con cui è stata  comunicata la revoca della decisione di tassazione del 28 dicembre 2012.

 

 

 

 

 

                                         1.2.

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra l'altro violata se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n. 2C_780/2008 del 15 giugno 2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un termine ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo occorre però anche che l'istante possa esigere l'emanazione di una decisione. In effetti un'autorità non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento formale ogniqualvolta si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di competenza. In altri termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica, il quale trova a sua volta origine nell'esistenza di un interesse degno di protezione al controllo di un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da un provvedimento statale a tal punto che arrischia di essere leso in maniera inammissibile nei suoi diritti fondamentali deve infatti avere la possibilità di domandare alla competente autorità di prima istanza una decisione impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135 I 119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa possibilità è d'altronde generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art. 25 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] e l'art. 41 della Legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Per converso, chi non può vantare un interesse legittimo ad un accertamento immediato non può pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Ci si domanda dapprima se questa Camera sia competente a pronunciarsi in merito al censurato diniego di giustizia.

 

 

 

                                         2.2.

                                         La legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.

                                         Dovendo definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960). Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva, rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).  

 

                                         2.3.

                                         Le decisioni dell’Ufficio di tassazione sono suscettibili dapprima di reclamo alla stessa autorità (articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla Camera di diritto tributario (articoli 140 LIFD e 227 LT). La Camera di diritto tributario è allora competente a pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia contro l’Ufficio di tassazione (nello stesso senso anche la sentenza CDT n. 80.95.00123 del 27 ottobre 1995 consid. 3.1.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come già ricordato, l’RS 1 ha informato i contribuenti, il 14 gennaio 2013, di aver annullato la decisione di tassazione IC/IFD 2009, intimata il 28 dicembre 2012, sostenendo di essere incorso in un errore nella determinazione del reddito della sostanza. Il 6 marzo 2013 ha poi notificato agli insorgenti la nuova decisione di tassazione. Il 29 gennaio 2013 i contribuenti avevano tuttavia già interposto reclamo contro lo scritto del 14 gennaio 2013, da loro considerato una decisione impugnabile.

 

 

                                         3.2.

                                         Neppure l’istituto della revoca di una decisione è espressamente disciplinato dalle leggi fiscali applicabili.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene il ricorso previsto dall’art. 140 LIFD sia un rimedio giuridico che implica l’effetto devolutivo completo, l’autorità di tassazione ha tuttavia il diritto di ritornare su una propria decisione in materia di imposta federale diretta fino alla scadenza del termine di reclamo, senza sottostare a condizioni particolari. Può in particolar modo rettificare la tassazione a sfavore del contribuente (DTF 121 II 273 consid. 1a/bb; cfr. inoltre le sentenze 2C_156/2010 del 7 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3). Questa giurisprudenza si ispira all’art. 58 PA, sebbene tale disposizione non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di ricorso (DTF 111 Ib 201 consid. 3a). Secondo l’art. 58 PA, durante la procedura di ricorso, l’autorità inferiore può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cfr. la sentenza 2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3 e dottrina e giurisprudenza citate).

                                         La giurisprudenza ritiene infatti che i principi della certezza del diritto e dell’affidamento non abbiano la stessa portata durante il decorso del termine di ricorso e dopo che la decisione sia passata in giudicato, sicché l’autorità amministrativa può ritornare incondizionatamente (voraussetzungslos) sulle sue decisioni prima che sia scaduto il termine di ricorso (cfr. p. es. DTF 134 V 257 consid. 2.2; 129 V 110 consid. 1.2.1; 124 V 246 consid. 2; inoltre Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in ZBl 108/2007 p. 293 ss., in particolare p. 309; Pfleiderer, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 16 ad art. 58 PA, p. 1162).

 

                                         3.3.

                                         Vi sono evidentemente conseguenze diverse se la revoca di una decisione è accompagnata o seguita dall’adozione di una nuova decisione, che sostituisce la prima, oppure se si limita a far venir meno gli effetti della stessa, senza sostituirgliene un’altra. In quest’ultimo caso, è difficile negare che la persona cui è stata comunicata la revoca abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di questa decisione, nella misura in cui la stessa gli causi un pregiudizio. È quanto si verifica per esempio se viene revocata una licenza edilizia o una decisione con cui è stata concessa la cittadinanza svizzera.

                                         Se per contro la revoca implica la sostituzione con una nuova decisione, sarà quest’ultima ad essere impugnata, giacché la revoca in sé assurgerà a mero presupposto per la decisione sostitutiva. Nell’ambito della trattazione del ricorso contro quest’ultima, l’autorità competente potrà esaminare anche l’adempimento dei presupposti per la revoca della prima decisione.  

 

                                         3.4.                                

                                         Venendo al caso dei ricorrenti, è vero che la decisione del 14 gennaio 2013 si è limitata a comunicare “l’annullamento” della decisione di tassazione del 28 dicembre 2012. Ma il 6 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la nuova decisione, nella quale ha corretto gli errori che aveva sostenuto di aver ravvisato nella tassazione revocata.

                                         Come precisato nel ricorso in esame, gli insorgenti hanno interposto reclamo (definito “cautelativo”) contro la decisione di tassazione del 6 marzo 2013, proprio lo stesso giorno (5 aprile 2013) in cui hanno inoltrato il ricorso per diniego di giustizia alla Camera di diritto tributario. La decisione in questione indicava i rimedi giuridici ed era pertanto chiaramente impugnabile con reclamo. In tale contesto, i contribuenti hanno potuto censurare, fra l’altro, anche l’asserita mancanza dei presupposti per la revoca della precedente tassazione. Cosa che potranno fare anche con ricorso a questa Camera, nel caso in cui il reclamo dovesse essere respinto.

                                         Ne consegue che la circostanza che l’Ufficio di tassazione non sia entrato nel merito del loro reclamo contro la comunicazione del 14 gennaio 2013 non ha impedito ai ricorrenti di ottenere la tutela giuridica auspicata. Nell’ambito delle imposte dirette, d’altronde, è naturale che la revoca di una decisione sia seguita dall’adozione di una che la sostituisca. Se così non fosse (o se la nuova decisione non fosse notificata prima che subentri la prescrizione del diritto di imporre), d’altra parte, la revoca si tradurrebbe addirittura in un vantaggio per il contribuente, che non avrebbe più alcun debito fiscale. In altri termini, nel momento in cui il contribuente apprende che l’autorità ha revocato una decisione di tassazione, senza sostituirla con una nuova, non è ancora in condizione di conoscere gli effetti della misura adottata sui suoi obblighi fiscali. È pertanto dubbio che abbia già un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione, condizione che costituisce un presupposto per l’impugnazione di una decisione.  

 

                                         3.5.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve escludere che l’Ufficio di tassazione, non entrando nel merito del reclamo del 29 gennaio 2013, sia incorso in un diniego di giustizia.

                                     

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: