Incarto n.
80.2013.99

Lugano

28 maggio 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

entrambi rappresentati da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 15 aprile 2013 contro la decisione del 15 marzo 2013 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   non avendo i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 dopo la scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, l’RS 1 li diffidava ad adempiere i loro obblighi di collaborazione, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa disciplinare ed avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;

 

                                     -   con decisione del 15 marzo 2013, l’autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di 1'000.– franchi ed attribuiva loro un ulteriore termine di 20 giorni per inoltrare la dichiarazione;

 

                                     -   il 20 marzo 2013, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, contestavano la multa, sostenendo di avere inoltrato la dichiarazione già il 23 ottobre 2012 e di aver telefonato all’Ufficio di tassazione nel mese di gennaio, dopo aver ricevuto la diffida, venendo rassicurati circa il ricevimento della dichiarazione;

 

                                     -   con scritto del 21 marzo 2013, l’autorità fiscale invitava i reclamanti a comprovare l’invio postale della dichiarazione;

 

                                     -   i contribuenti, il 25 marzo 2013, argomentavano di non avere alcun documento che potesse provare l’invio della documentazione;

 

                                     -   il 27 marzo 2013, i reclamanti aggiungevano poi di avere parallelamente inoltrato la dichiarazione d’imposta all’autorità fiscale del Canton Grigioni, dove sono limitatamente imponibili;

 

                                     -   l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 marzo 2013, nella quale adduceva che in caso di contestazione circa la ricezione della dichiarazione l’onere della prova spetta al mittente e la prova non era stata portata;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, ancora rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente l’annullamento della multa disciplinare e ribadiscono di avere adempiuto i loro obblighi di collaborazione tempestivamente, inviando la dichiarazione già il 23 ottobre 2012.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

                                         •    e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

 

                                     -   nella fattispecie, i ricorrenti contestano di avere violato i loro obblighi di collaborazione e sostengono di avere inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 prima della scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, mentre l’autorità fiscale sostiene di non aver ricevuto la documentazione in questione se non dopo aver loro inflitto la multa litigiosa;

 

                                     -   secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

                                     

                                     -   i contribuenti tuttavia non sono stati in grado di provare l’avvenuto inoltro della dichiarazione prima della scadenza del termine loro attribuito con l’ultima proroga: essi hanno riconosciuto di aver proceduto alla spedizione postale e di aver rinunciato all’invio per raccomandata;

 

                                     -   a tale proposito va anche sottolineata la circostanza che, dopo il preteso inoltro della dichiarazione, ai contribuenti è stata intimata la diffida a collaborare (decisione del 16 gennaio 2013): se essi erano convinti di avere regolarmente adempiuto i loro obblighi, avrebbero dovuto insorgere contro tale provvedimento, interponendo reclamo, cosa che invece non hanno fatto;             

 

                                     -   i ricorrenti ammettono invero di avere ricevuto la diffida, ma la loro rappresentante nella procedura di ricorso argomenta di aver preso contatto telefonicamente con l’Ufficio di tassazione, che avrebbe confermato che la dichiarazione era stata ricevuta: se si considera che la rappresentante degli insorgenti è una società che presta consulenza fiscale a titolo professionale, è assai poco plausibile che si sia accontentata di una telefonata per contestare una decisione che non solo prospettava ai destinatari conseguenze legali gravose in caso di mancato inoltro della dichiarazione (multa e tassazione d’ufficio) ma poneva anche a loro carico una tassa per la diffida stessa;

                                     

                                     -   non solo i ricorrenti non hanno interposto reclamo contro la diffida in questione, ma neppure hanno preso nota del giorno in cui avrebbero telefonato all’Ufficio di tassazione e del nome dell’interlocutore;

 

                                     -   ne consegue che il ricorso è respinto;

 

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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- .

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: