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Incarti n. 80.2014.126 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 21 maggio 2014 contro la decisione del 25 aprile 2014 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
A. __________ , nato il 30 maggio 1932, coniugato con RI 2, nata il 25 giugno 1931, entrambi pensionati, sono stati imponibili illimitatamente in Ticino sino al periodo fiscale 2009 compreso. Dal 2010 si sono trasferiti nel Canton __________, e da allora sono rimasti imponibili in Ticino limitatamente alla loro sostanza immobiliare. Nella sostanza dei ricorrenti indicata nella dichiarazione di imposte 2009, figurano anche due partecipazioni nelle società __________ AG, __________, e __________ AG, __________, di cui RI 1 era azionista nella misura del 50%. Il rimanente 50% del capitale azionario era di proprietà del loro figlio __________, domiciliato nel Canton __________.
Quali redditi nella dichiarazione fiscale 2009 i contribuenti indicavano di aver conseguito, oltre a rendite AVS/AI per complessivi CHF 44'268.- , proventi da attività accessorie per CHF 8'000.-, un reddito da sostanza immobiliare per CHF 1'285'016.-, ed un reddito da sostanza mobiliare pari a CHF 75'525.-.
B. Notificando ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2009, con decisioni del 7 settembre 2011 l’RS 1 commisurava il reddito imponibile per l’IC in CHF 2'761'500.--, ed il reddito imponibile per l’IFD in CHF 3'194'100.--. Rispetto alla dichiarazione, l’Autorità fiscale aveva aggiunto al reddito dei contribuenti quali “reddito titoli e capitali”, dividendi erogati direttamente al figlio nel 2009 dalla __________ AG, nella misura di CHF 2'000'000.—, e dalla __________ AG, nella misura di CHF 500'000.—. Nello specifico il figlio aveva ricevuto nel 2009 complessivamente dalle due predette società CHF 5'000'000.— quali dividendi. Metà di tale importo (CHF 2'000'000.— relativo ad __________ AG, e CHF 500'000.— relativo a __________ AG) era stato tuttavia aggiunto dall’Ufficio di tassazione al reddito imponibile dei contribuenti, in funzione della partecipazione pari al 50% di RI 1 al capitale azionario delle due società.
C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 12 settembre 2011, contestando la ripresa, nella loro partita fiscale personale, di parte dei dividendi distribuiti dalle società __________ AG e __________ AG (per totali CHF 5'000'000.-) al loro figlio __________. Essi postulavano conseguentemente la riduzione del loro reddito imponibile nella misura di CHF 2'500'000.- per l’IC, e CHF 2'100'000.- per l’IFD, in quanto non avevano incassato nel 2009 alcun dividendo. In base al principio di realizzazione i ricorrenti ritenevano quindi che non si sarebbero dovuti considerare tali importi nel loro reddito imponibile.
D. Con decisione del 25 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti, confermando integralmente le decisioni di tassazione in merito al computo, quale reddito imponibile da sostanza mobiliare dei contribuenti, anche della metà dei dividendi versati al figlio dalle predette società. L’Ufficio di tassazione, nelle proprie motivazioni, ravvisava un comportamento inusuale degli azionisti costituente un’elusione fiscale, nell’aver essi deciso, con decisioni assembleari, di distribuire nel 2009 i dividenti 2007 e 2008 ammontanti complessivamente a CHF 5'000'000.- unicamente al figlio __________. Questa decisione dei due unici azionisti, entrambi al 50%, sarebbe stata dettata unicamente dalla loro volontà di avantaggiarsi degli sgravi fiscali per partecipazioni qualificate in vigore nel 2009 nel Canton __________.
E. I coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano ora contro le suddette decisioni, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, postulando l’annullamento delle decisioni di tassazione IC e IFD per il periodo 2009, e riemissione delle stesse deducendo dall’imponibile dei contribuenti la somma di CHF 2'500'000.- per l’IC e CHF 2'100.000.- per l’IFD (e conseguenti modifiche su patrimonio imponibile e riparto). I ricorrenti contestano il carattere inusuale dell’operazione, e di riflesso l’elusione fiscale, adducendo sia la liceità da un profilo civilistico di distribuzioni di dividendi asimmetriche, sia la legittimità dei motivi per i quali gli azionisti padre e figlio hanno adottato le relative delibere assembleari. In particolare su quest’ultimo aspetto i ricorrenti non ritengono esservi nulla di inusuale nel volere un padre favorire il proprio figlio nell’attribuzione diretta di dividendi, poi nella fattispecie asseritamente utilizzati dal figlio per acquistare una propria casa. Inoltre da un profilo fiscale non si sarebbe realizzato alcun risparmio a livello di IFD, e quindi nel complesso alcun risparmio fiscale particolarmente rilevante. In questo senso non sarebbero quindi integrate le condizioni restrittive previste da dottrina e giurisprudenza per ammettere un’elusione fiscale, ed anzi le decisioni impugnate lederebbero il divieto della doppia imposizione previsto dall’art. 127 cpv. 3 Cost., avendo il Cantone __________ già tassato i medesimi redditi del medesimo periodo fiscale in capo al figlio __________. Infine, nella denegata ipotesi in cui il gravame non dovesse trovare accoglimento, il Cantone Ticino dovrebbe anche riconoscere la restituzione dell’imposta preventiva su questi stessi dividendi per un totale di CHF 1'750'000.-.
F. L’Ufficio circondariale di tassazione di __________ e la Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico non hanno presentato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD ed art. 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD (introdotto dalla legge del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), secondo cui i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Sempre il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore anche la seconda frase dell’art. 7 cpv. 1 LAID, che prevede che, in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.
Nel Canton Ticino, solo dal 1° gennaio 2010 è in vigore l’art. 19 cpv. 1bis LT, che, come la corrispondente disposizione della LIFD, stabilisce che i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
1.2
Dal profilo dei criteri per la determinazione dei dividendi di società anonime, gli stessi sono innanzitutto basati sull’art. 660 CO, norma che prevede che ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio destinati per legge e statuti ad essere ripartiti tra azionisti, fatti salvi i privilegi accordati dallo statuto a determinate categorie di azioni. Affinché si possa procedere al versamento di dividendi è comunque necessaria una delibera dell’assemblea generale degli azionisti (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 79 ad art. 20 LIFD).
L’art. 660 CO costituisce una delle concretizzazioni della garanzia della parità di trattamento degli azionisti, istituto fondamentale del diritto societario svizzero (Huguenin-Jacobs, Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht, Zurigo 1994, pag. 5, 24 s., 37 s.). A sua volta la garanzia della parità di trattamento rappresenta una delle possibili concretizzazioni del principio della buona fede (art. 2 CCS) in diritto societario svizzero (DTF 102 II 265 ss.). Anche alla lente di tale garanzia, trattamenti differenziati degli azionisti restano leciti, purché non siano arbitrari, e costituiscano un mezzo appropriato per perseguire uno scopo giustificato. Se tali criteri sono rispettati, la garanzia della parità di trattamento degli azionisti non comporta necessariamente la realizzazione di condizioni economiche uguali per tutti gli azionisti (DTF 117 II 290, consid. 6 b- bb, ed ulteriori riferimenti).
Affinché una disparità di trattamento possa rappresentare un mezzo adeguato per perseguire uno scopo giustificato, occorre innanzitutto che quanto perseguito rappresenti uno scopo della società, non dei soli azionisti (DTF 99 II 55 ss., consid. 2; DTF 95 II 157 ss., consid. 9 a; DTF 91 II 298 ss., consid. 2), esigenza peraltro in coerenza con l’essenza della societa anonima di diritto svizzero, concepita come società di capitali, entità organizzata finalizzata al perseguimento di uno scopo nel tempo, ed indipendente dai propri azionisi o direttori pro tempore (Huguenin-Jacobs, op. cit., pag. 16 s.).
1.3.
La garanzia della parità di trattamento applicata alla definizione dei dividendi societari, comporta che ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, a meno che legge o statuto non dispongano altrimenti e limitino tale diritto (art. 660 cpv. 1 CO; DTF 99 II 55 ss., consid. 3; Neuhaus/ Blättler, Obligationenrecht II, Basilea 2012, art. 660, n. 17; Chenaux, Commentaire romand, Code des Obligations II, Basilea 2008, art. 660 – 661 CO, n. 23). Tale garanzia deve essere rispettata sia dal Consiglio d’amministrazione (art. 717 cpv. 2 CO) sia dall’assemblea degli azionisti (Chenaux, op. cit., art. 660-661, n. 23; cfr. anche la regola generale applicabile ad ogni delibera assembleare prevista all’art. 706 cpv. 2 n. 3 CO).
Per la definizione della quota proporzionale degli utili distribuibili garantita dall’art. 660 CO ad ogni azionista, l’art. 661 CO prevede che, salvo diversa disposizione dello statuto, le quote degli utili netti e d’avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione dei versamenti eseguiti sul capitale azionario.
Il Tribunale federale ha già sancito che solo norme statutarie possono permettere di derogare ai criteri di ripartizione dell’utile previsto dall’art. 660 cpv. 1 CO (DTF 99 II 55 ss., consid. 3); a loro volta le eventuali disposizioni statutarie possono prevedere, quali eccezioni alla garanzia della parità di trattamento ed ai criteri di ripartizione previsti dagli art. 660-661 CO, unicamente le forme particolari di partecipazione, rispettivamente di ripartizione degli utili in deroga alla regola dell’art. 661 CO, previsti dal Codice delle Obbligazioni, ovvero sia azioni privilegiate (art. 654 CO), buoni di partecipazione (art. 656a CO) o vantaggi speciali (art. 628 cpv. 3 CO) (Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurigo 2009, § 12 n. 510, p. 1510; Huguenin-Jacobs, op. cit., pag. 78 s.). In altre parole, quali sole eccezioni alla garanzia della parità di trattamento degli azionisti in punto alla determinazione dei dividendi, sono quindi ammissibili solo i privilegi in punto alla ripartizione degli utili previsi dalla legge, necessariamente da prevedersi negli statuti (art. 627 n. 9 CO), e quindi soggetti alle norme sulla pubblicità previste dagli art. 647 CO, 43 cpv. 1 lit. b ORC e art. 930 CO, a tutela di azionisti (Chenaux, op. cit., art. 654-656, n. 3 s.) attuali e futuri della società, il tutto a ulteriore tutela del diritto al dividendo, parte della struttura fondamentale della società anonima di diritto svizzero (Böckli, op. cit., § 12 n. 511, p. 1510 s.).
2. 2.1.
Nella fattispecie è incontestato che le assemblee degli azionisti della __________ AG e della __________ AG hanno deliberato, in data 30 giugno 2008 rispettivamente 31 luglio 2009, a favore esclusivamente di __________, dividendi per totali CHF 5'000'000.–, esigibili dal 15 settembre 2009 e dal 15 novembre 2009 (cfr. ricorso 21 maggio 2014, p. 3, e doc. 5 – 7).
Per rapporto alle predette delibere, dai documenti agli atti non si evince quali siano state le proposte sull’impiego dell’utile (e relative finalità) fatte dal consiglio d’amministrazione delle due società agli azionisti (previsti per legge e dall’art. 6 dello statuto di __________ AG e dall’art. 7 dello statuto di __________ AG, doc. 3 e 4). La questione è comunque superata in quanto sono gli stessi ricorrenti ad indicare che le delibere assembleari, adottate dagli azionisti incluso il sig. RI 1, sono basate sulla decisione di quest’ultimo di rinunciare alla parte di dividendi spettante alle proprie azioni in favore del figlio __________ (ricorso 21 maggio 2014, p. 3). Per il rimanente, gli statuti versati agli atti (doc. 3 e 4 allegati al ricorso 21 maggio 2014) non prevedono espressamente una ripartizione dei dividendi diversa dal criterio fissato dagli art. 660 e 661 CO, ripartizione che avrebbe comunque dovuto a sua volta basarsi sulle forme di ripartizione degli utili previste dal codice delle obbligazioni in deroga alla regola dell’art. 661 CO (DTF 99 II 55 ss, consid. 3; Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurigo 2009, § 12 n. 510, p. 1510; Huguenin-Jacobs, op. cit., p. 78 s.).
2.2.
Da quanto precede, e contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti (ricorso 21 maggio 2014, punto 2.2.2, p. 4), le condizioni richieste dal diritto societario per ammettere nella fattispecie un trattamento asimmetrico degli azionisti in punto all’attribuzione dei dividendi, non sono state adempiute. Oltre a non trovare alcuna base statutaria, nella fattispecie le delibere assembleari prevedenti l’attribuzione diretta di tutto il dividendo ad un solo azionista (doc. 5, 6 e 7), non sono state giustificate da uno scopo societario, ma unicamente dall’intenzione di uno dei due azionisti pro tempore delle predette società, di fare beneficiare l’altro azionista della parte dei dividendi spettante alle proprie azioni (vedi esplcitamente ricorso 21 maggio 2014, p. 3 e 6 s.). Nessun obbiettivo societario viene perseguito, né peraltro lo hanno anche solo asserito i ricorrenti. Le norme previste a garanzia della parità di trattamento degli azionisti, a loro volta componenti fondamentali della struttura fondamentale della società anonima di diritto svizzero (Böckli, op. cit., § 12 n. 511, p. 1510 s.), sono state quindi disattese nella fattispecie.
2.3.
Ne consegue che la metà dei dividendi erogati nel periodo fiscale litigioso devono essere attribuiti al ricorrente, cui spettavano secondo il diritto commerciale. È irrilevante, ai fini del loro assoggettamento all’imposta sul reddito la circostanza che in seguito l’intero importo sia stato donato al figlio.
I ricorrenti stessi spiegano che RI 1 ha deciso di esercitare i propri diritti di voto nelle assemblee degli azionisti del 2008 e 2009 in modo da permettere l‘adozione di delibere assembleari prevedenti l’attribuzione ad un solo azionista dell’intero utile distribuibile: dal profilo economico viene esclusivamente perseguito lo scopo di permettere ad un azionista di attribuire, ad un altro azionista, la quota di dividendi spettante al primo in base agli usuali criteri di ripartizione dell’utile, con l’esclusivo obiettivo, per il primo azionista, di farne beneficiare il secondo azionista (cfr. ricorso 21 maggio 2014, p. 3 e 6 ss.).
Stante la chiarezza dell’obbiettivo, da quanto precede risulta che l’adozione delle delibere assembleari in parola, contrarie al diritto societario, è del tutto ancillare allo scopo economico perseguito, che consiste nel fare una donazione al figlio, e non riveste alcuna valenza autonoma dal predetto scopo.
Si deve d’altronde escludere che l’azionista e contribuente RI 1 abbia rinunciato, nei confronti delle due società, al diritto al dividendo “spettante alle proprie azioni” (ricorso 21 maggio 2014, p. 3). Per una valida rinuncia, infatti, i competenti organi delle due società avrebbero dovuto contestualmente accettare tale rinuncia ex art. 115 CO, ed organo competente sarebbe stata la stessa assemblea degli azionisti (sentenza del Tribunale federale 2C_115/2007 dell’11 febbraio 2008, consid. 5.1). RI 1 non vi ha tuttavia minimamente rinunciato, circostanza chiara in quanto sono gli stessi ricorrenti a dichiarare che voluta era una donazione a favore del figlio del diritto al dividendo di RI 1 nei confronti delle società (ricorso 21 maggio 2014, p. 3, p. 6 s.).
2.4.
Per quanto precede non occorre quindi ulteriormente analizzare se in diritto societario le delibere in parola sono nulle ex art. 706b CO (seguendo parte della dottrina, Böckli, op. cit., § 12 n. 511, p. 1510 s.) od annullabili ex art. 706 CO, ritenuto comunque che, coerentemente con lo scopo perseguito, RI 1 non ha postulato il riconoscimento giudiziale della nullità né l’annullamento delle delibere assembleari.
2.5.
L’autorità di tassazione ha ravvisato, nella scelta degli azionisti, un tentativo di elusione fiscale, soprattutto alla luce della circostanza che, nel periodo fiscale in discussione, nel Canton Lucerna, dove è domiciliato il figlio dei ricorrenti, era già in vigore una disposizione che prevede l’imposizione attenuata dei dividendi. Considerata la circostanza che, conformemente al diritto commerciale, al ricorrente deve essere attribuita la metà dei dividendi deliberati dalle società di cui egli è azionista, non è tuttavia necessario ricorrere al particolare costrutto giuridico dell’elusione d’imposta ed esprimere considerazioni al riguardo (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 9 gennaio 2008, n. 2C_292/2007, in RtiD II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento a: Locher, Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern, in: ASA 75 p. 675 ss., in particolare p. 678 ss.).
3. 3.1.
Per quanto riguarda la commisurazione del reddito imponibile nel periodo fiscale litigioso, si è già ricordato che i dividendi sono stati deliberati alle date seguenti:
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esercizio |
assemblea |
scadenza |
importo |
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__________ AG |
2007 |
30.6.2008 |
15.09.2009 |
1'000’000 |
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__________ AG |
2007 |
30.6.2008 |
15.09.2009 |
2’000’000 |
|
__________ AG |
2008 |
31.7.2009 |
30.11.2009 |
2'000’000 |
A proposito della scadenza, secondo i verbali delle rispettive assemblee, per i due dividendi relativi all’esercizio 2007 la data non è il 15 settembre 2009 bensì il 15 gennaio 2009.
3.2.
Dal profilo temporale, secondo l’art. 210 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale. La stessa disposizione è prevista, per l’imposta cantonale, dall’art. 51 cpv. 1 LT.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.
Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).
3.3.
Per quanto concerne i dividendi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono realizzati già al momento della delibera dell’assemblea generale.
Secondo l’art. 660 cpv. 1 CO, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti. Secondo il Tribunale federale, tuttavia, questa disposizione da sola non basta ancora a fondare una pretesa, esecutiva dal profilo del diritto civile, al versamento di un dividendo. Una simile pretesa sorge solo quando l’assemblea generale, convocata almeno venti giorni prima, delibera, su proposta del consiglio d’amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un dividendo, sull’utile risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso oppure sulle riserve costituite (art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO). Sebbene di principio il dividendo sia immediatamente esigibile, l’assemblea generale può tuttavia determinare anche una data di scadenza successiva.
Dal punto di vista fiscale, il dividendo si considera tuttavia realizzato già nel momento della delibera dell’assemblea generale, senza che si debba differire l’imposizione fino ad una successiva data di scadenza stabilita dalla delibera dell’assemblea (cfr. in particolare la sentenza del 7 maggio 2004, in StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
Ne consegue che vi è una discrepanza fra quanto previsto in materia di imposta federale diretta e quanto invece vige nell’ambito dell’imposta preventiva (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 64 ad art. 210 LIFD, p. 1615). In quest’ultimo ambito, infatti, è determinante la data della “scadenza della prestazione imponibile” (art. 12 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’im-posta preventiva [LIP; RS 642.21]), che corrisponde al giorno stabilito dall’assemblea per il versamento del dividendo (Beusch, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea 2012, n. 33 ad art. 12 LIP, p. 544). Può quindi verificarsi il caso che un dividendo soggetto all’imposta preventiva, la cui scadenza è stabilita nell’anno x+1, debba essere assoggettato all’imposta federale diretta nell’anno x (l’anno della delibera assembleare), ma che il rimborso dell’imposta preventiva possa essere richiesto solo nell’anno x+2 (cioè “dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile” [art. 29 cpv. 2 LIP]; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, loc. cit.).
3.4.
Venendo al caso in esame, per quanto concerne l’accertamento dell’imposta sul reddito, si deve concludere che i dividendi deliberati dalle assemblee dei soci della __________ AG e della __________ AG nel corso del 2008 sono imponibili nel periodo fiscale 2008, e ciò a prescindere dal momento in cui è stato effettivamente versato l’importo in questione.
È stato lo stesso Tribunale federale, nella già evocata sentenza, a sottolineare che la decisione di considerare irrilevante un’eventuale scadenza diversa dalla delibera dell’assemblea deve valere a maggior ragione nel caso in cui tutte le azioni sono detenute da un unico azionista, il quale può pertanto stabilire a sua discrezione non solo il momento della delibera assembleare ma anche il momento della scadenza della prestazione (StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 in fine). Lo stesso ragionamento può essere esteso anche al caso dell’insorgente, che detiene la totalità delle azioni insieme al figlio.
Non è pertanto condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato all’imposta nel periodo fiscale 2009 i dividendi deliberati nel 2008. Questi ultimi avrebbero dovuto sottostare all’imposta sul reddito nel periodo fiscale 2008. Questa soluzione si impone nonostante il fatto che, nel calcolo dell’imponibile per il periodo fiscale 2009 l’Ufficio di tassazione abbia già tenuto conto del momento in cui è stato deliberato il dividendo, non concedendo la riduzione prevista dall’art. 20 cpv. 1bis LIFD, che non era ancora in vigore nel 2008.
Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che i dividendi di fr. 1'000'000.– della __________ AG e di fr. 500'000.– della __________ AG sono stralciati dal reddito imponibile del 2009.
Qualora, come è verosimile, il ricorrente non avesse dichiarato i dividendi nel periodo fiscale 2008 e la relativa tassazione fosse già passata in giudicato, l’autorità fiscale dovrà procedere al recupero d’imposta.
4. Per quanto concerne la doppia imposizione intercantonale, che si verificherebbe in conseguenza della decisione di imporre i dividendi in parola, già dichiarati quali redditi del figlio nel Canton __________, la questione dovrebbe essere sottoposta all’autorità fiscale di quest’ultimo cantone o, tutt’al più, al Tribunale federale, mediante ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
A tale riguardo, il ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Manno 2010, p. 128). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 151).
5. 5.1.
Da ultimo i ricorrenti considerano che in caso di assoggettamento dei dividendi in parola nel Canton Ticino, quest’ultimo dovrebbe riconoscere la restituzione dell’imposta preventiva sui dividendi pari a CHF 1'750'000.– (ricorso 21 maggio 2014, p. 8).
5.2.
L’ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso (art. 52 cpv. 1 LIP). Terminata l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (art. 52 cpv. 2 LIP). La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio (art. 53 cpv. 1 LIP) e la decisione sul reclamo può a sua volta essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso (art. 54 cpv. 1 LIP).
5.3.
Il rimborso dell’imposta preventiva non va richiesto pertanto alla Camera di diritto tributario, che è tutt’al più autorità di ricorso contro un eventuale decisione negativa dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva, cioè dell’Ufficio circondariale di tassazione.
Ne consegue che non compete a questa Camera pronunciarsi sulla questione del rimborso dell’imposta preventiva, ritenuto che, coerentemente con la dichiarazione dei redditi da loro presentata per il 2009, i contribuenti non hanno richiesto alcun rimborso per i dividendi oggetto del presente gravame.
6. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti in misura parziale, tenuto conto della loro prevalente soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 25 aprile 2014 è riformata nel senso che sono stralciati i dividendi di fr. 1'000'000.– della __________ AG e di fr. 500'000.– della __________ AG.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 7’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 7’100.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di quattro quinti (fr. 5'680.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: