Incarti n.
80.2014.136

80.2014.137

Lugano

25 febbraio 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 6 giugno 2014 contro la decisione del 7 maggio 2014 in materia di IC e IFD 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   __________, di professione avvocato con proprio Studio a __________ e domiciliato con la moglie RI 2 nel comune di __________ (fraz. __________), ha fatto valere - nella dichiarazione di imposta 2010 dei coniugi - una deduzione inerente alla costituzione di una riserva per rischio oneri sociali pari a CHF 70'000.- in connessione con la società __________ SA, __________, di cui RI 1 è stato amministratore unico dal 22 agosto 2002, fino al fallimento della società avvenuto il 9 settembre 2011.

                                         In data 30 giugno 2011, l’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, ha deciso RI 1 doveva risarcire ex art. 52 LAVS alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, l’importo di CHF 68'650,25.- a titolo di contributi paritetici non pagati per gli anni 2008 e 2010 dalla società __________ SA.

 

 

                                  B.   Con decisioni inerenti all’IFD ed all’IC 2010 intimate ai contribuenti il 26 settembre 2012, l’RS 1 non ha riconosciuto la deduzione di CHF 70'000.-, ed ha inoltre ripreso quale reddito da attività indipendente di RI 1 lo scioglimento delle riserve per rischio oneri sociali pari a CHF 1'990,55.-, rispettivamente CHF 6'066,30.-, in relazione alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, delle quali RI 1 era pure membro del Consiglio di Amministrazione. Motivi per i quali, unitamente ad altre deduzioni non riconosciute (ma qui non rilevanti), è stato interposto reclamo in data 25 ottobre 2012.

                                         Nel corso di un’audizione, esperita il 10 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione ha ritenuto non deducibili i costi inerenti ordini di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, cui si riferiscono le riserve di CHF 70'000.-, a riguardo riservandosi i qui ricorrenti un ulteriore ricorso alla Camera di diritto tributario.

 

 

                                  C.   Successivamente, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna emanava nuove decisioni su reclamo relative all’IFD ed all’IC 2010 in data 7 maggio 2014, nelle quali non si consideravano in deduzione le riserve di CHF 70'000.- fatte valere dai contribuenti nel 2010 per rapporto all’obbligo risarcitorio ex art. 52 LAVS. Nelle predette decisioni veniva inoltre mantenuta la ripresa quale reddito da attività indipendente dello scioglimento delle riserve per rischio oneri sociali precedentemente costituite per rapporto alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento.

 

 

                                  D.   RI 1 e RI 2 si aggravano ora contro le suddette decisioni, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, postulandone sostanzialmente la riforma nel senso che vengano riconosciute per l’IFD e l’IC 2010 la deduzione di CHF 70'000.-, quale riserva costituita per rischio oneri sociali riferita a __________ SA in fallimento, nonché lo scioglimento in neutralità fiscale delle riserve di totali CHF 8'056,85.- per rischi oneri sociali riferiti a __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, con conseguente accertamento del reddito da attività lucrativa indipendente dei contribuenti per il periodo fiscale 2010, pari a CHF 146'943,15.-.

                                         I ricorrenti ritengono che gli oneri riferiti alle responsabilità solidali degli amministratori di persone giuridiche in caso di mancato versamento, nello specifico, dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF, sono da considerarsi nel presente caso deducibili fiscalmente ex art. 26 LT nonché 27 LIFD in quanto in nesso causale con l’attività professionale. A mente dei ricorrenti RI 1 non avrebbe agito né con intenzionalità né con negligenza grave. Inoltre, per quanto attiene __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, l’Ufficio di tassazione nel periodo fiscale precedente 2009 aveva accettato come costo deducibile, in quanto giustificato dall’uso commerciale, la costituzione della riserva per rischio oneri sociali pari a totali CHF 8'056,85.-.

 

 

                                  E.   L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna ha ribadito la propria posizione con osservazioni 1° luglio 2014 postulando la conferma delle decisioni dopo reclamo IFD/IC 2010 del 7 maggio 2014. La Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico non ha presentato osservazioni.

 

 

Diritto

 

 

1.1.1.

                                         Occorre innanzitutto pronunciarsi sulla deducibilità, nella dichiarazione d’imposta 2010 dei ricorrenti, della riserva di CHF 70'000.— costituita nel 2010 da RI 1 per rischio oneri sociali.

 

                                         1.2.

                                         Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD).

                                         In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento ed alla riqualificazione connesse con l’esercizio dell’attività professionale (lett. d).

                                         In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).

 

                                         1.3.

                                         La dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia ancora ai redditi della sostanza (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).

                                         L’attuale tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma anche tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Le prestazioni di risarcimento danni rappresentano di principio delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Esse possono essere qualificate quali spese generali deducibili solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale che tendono a salvaguardare (Aeschbach, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 716).

 

                                         2.2.

                                         Per quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, per esempio, la dottrina afferma che i costi processuali sono deducibili a titolo di “altre spese professionali” solo se contribuiscano al conseguimento del reddito: ciò è segnatamente il caso se il contenzioso con il datore di lavoro verte sul pagamento di pretese salariali (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 26, p. 660; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è invece se la vertenza ha per oggetto la perdita del posto di lavoro (decisione del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio 1984, StE 1984 B 22.3 n. 2, citata in: Locher, op. cit., p. 660).

                                         Le prestazioni di risarcimento danni ed i relativi costi processuali sono inoltre deducibili quali “altre spese necessarie per l’esercizio della professione” nella misura in cui il dipendente soggiace ad un rischio professionale accresciuto ed è chiamato a sopportare personalmente tali costi. Di principio devono essere presi in considerazione sia i risarcimenti da responsabilità causale, sia i risarcimenti dovuti ad errori nell’esercizio della professione (cfr. Funk, op. cit., p. 215 con riferimenti). Non sono invece deducibili le multe di qualunque tipo esse siano, fatta eccezione per le pene convenzionali degli art. 160 ss. CO, il cui carattere penale è assolutamente secondario rispetto all’inadempienza contrattuale (Locher, op. cit., n. 55 ad art. 26 LIFD, p. 662).

 

                                         2.3.

                                         Per quanto concerne più in dettaglio l’attività lucrativa indipendente, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che il rischio di essere obbligati all’indennizzo e di incorrere in spese legali debba essere così strettamente legato all’attività lucrativa da apparire come un “effetto collaterale” della stessa. Deve cioè trattarsi di un rischio di impresa ordinario, tale da incidere sulla capacità contributiva del professionista.

                                         Un nesso di causalità di natura professionale viene normalmente negato e considerato interrotto, nell’ambito della responsabilità aquiliana, ovvero per atto illecito (Verschuldenshaftung), quando vi è colpa grave o addirittura intenzionalità nell’agire. In questi casi, infatti, il danno arrecato nell’espletazione dell’attività professionale non risulta tanto dalla stretta relazione con i rischi correnti della prestazione professionale, quanto piuttosto da “difetti personali” del titolare dell’azienda atti ad interrompere il nesso di causalità tra attività professionale ed il pregiudizio economico patito dal contribuente. Così il Tribunale federale ha per esempio concluso che risarcimenti da responsabilità legati al diritto azionario non sono deducibili quando il contribuente causa il danno per una grave negligenza, non potendosi parlare in questo caso di ordinari rischi di impresa (decisione TF n. 2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1). Sempre in questa prospettiva, l’Alta Corte ha inoltre negato la deducibilità di un accantonamento fatto da un avvocato in relazione ad un procedimento per responsabilità civile e dei relativi costi legali e processuali, poiché il danno sarebbe stato cagionato da “mancanze personali” del contribuente (StE 2002 B 23.45.2 n. 2 = RDAF 58/2002 p. 315 = AJP 2003 p. 1232).

 

                                         2.4.

                                         La succitata giurisprudenza – delineatasi in relazione a contribuenti che esercitano un’attività indipendente, ma valida anche nei confronti dei salariati, conformemente all’opinione dominante di una nozione omogenea di spese professionali – è stata criticata da una parte della dottrina, per la quale il problema non sarebbe tanto da ricercare nella gravità della colpa dell’atto illecito, quanto piuttosto nel rapporto di causalità tra l’attività professionale e l’obbligo di risarcire (Koller, Bemerkungen zum BGE vom 25.1.2002 2A.90/2001, in: AJP 2003, 1236 ss.; Locher, op. cit., p. 660). La dottrina più radicale giunge persino ad affermare che errori commessi nell’esercizio dell’attività professionale non sarebbero mai “questione privata” del contribuente, bensì sempre atti connessi con l’esercizio della professione (Reich, op. cit., p. 190).

                                         Ne discende che la contiguità, ovvero il nesso di causalità tra il danno e l’attività professionale, rimane comunque l’elemento decisivo per poter qualificare, quali spese generali deducibili, le prestazioni di risarcimento. Come sottolineato dal Tribunale federale, in questo contesto, la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di determinare se sussista o meno uno stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e l’attività professionale (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3 e 3.1; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1, in: RDAF 2010 II p. 605; sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid. 2.4). Nel caso di una violazione grossolana di una disposizione civile, penale od amministrativa, che presuppone se non l’intenzionalità almeno una grave negligenza, appare infatti estremamente difficile sostenere che un simile obbligo rientri ancora nel rischio d’impresa ordinario.

 

                                         2.5.

                                         Per rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella fattispecie, ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.

                                         Più nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b; sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In particolare si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l’interessato. A riguardo occorre ad esempio esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi  (decisione TF n. H.279/2001 del 12 dicembre 2001, consid. 2.2 ed ulteriore giurisprudenza citata). Incombe allora al datore di lavoro di fare valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base alle circostanze speciali (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b).

                                         In ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n. 2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame i ricorrenti contestano che vi sia stata intenzionalità o negligenza grave per rapporto al mancato pagamento dei contributi, ed affermano che la società __________ SA era già da diverso tempo in una situazione di degrado finanziario tale da rendere particolarmente difficile, se non impossibile, mantenere un controllo sulle uscite (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6). Citando a supporto una decisione amministrativa del Canton San Gallo del 2004, i ricorrenti ritengono inoltre che il concetto di negligenza grave ex art. 52 LAVS non necessariamente deve implicare, anche in ambito fiscale per rapporto a questioni di deducibilità, l’esistenza di una negligenza grave (ricorso 6 giugno 2014, pag. 7), con conseguente mancato riconoscimento, in ottica fiscale, della deducibilità dell’obbligo di indennizzo.

                                         3.2.

                                         Su quest’ultimo argomento, sia il Tribunale federale sia la Camera di diritto tributario, in decisioni successive a quella citata, hanno avuto modo di stabilire che la negligenza grave accertata in ambito civile, penale, od altri ambiti amministrativi, non comporta a priori l’automatica indeducibilità fiscale della corrispondente spesa. La connessione del danno con l’attività professionale rimane l’elemento decisivo, da valutarsi necessariamente in ogni caso specifico, ma laddove la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di determinare l’esistenza o meno dello stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e l’attività professionale, rispettivamente se il nesso di causalità tra attività professionale ed il pregiudizio economico patito dal contribuente sia stato o meno interrotto dai già ricordati “difetti personali” del contribuente (sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid. 2.4; decisione TF n. 2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1).

 

                                         3.3.

                                         Per quanto attiene, nella fattispecie, all’ascrivibilità o meno di negligenza grave a RI 1 per rapporto al mancato pagamento dei contributi paritetici dovuti da __________ SA, i ricorrenti producono la decisione sul risarcimento danni ex art. 52 LAVS del 30 giugno 2011 a carico di RI 1 per CHF 68'650.25, ai sensi della quale vengono considerati dall’Istituto delle assicurazioni sociali chiaramente dati i presupposti per un’azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per negligenza grave dell’ex amministratore della società. A riguardo, i ricorrenti sostengono che la mancata opposizione alla predetta decisione, cresciuta nel frattempo in giudicato, si baserebbe essenzialmente su di una, propria, valutazione ai sensi della quale la procedura ricorsuale sarebbe senz’altro sfociata in un riconoscimento della responsabilità del contribuente per lo meno nella forma della negligenza grave (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6).

                                         Ciò premesso, con la crescita in giudicato della decisione di risarcimento, non compete certo all’Autorità fiscale rimettere in discussione gli accertamenti e le conclusioni della procedura amministrativa sfociata nella predetta decisione (sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1. e 5.3).

                                         Per il rimanente, i ricorrenti, gravati dell’onere della prova, a parte generiche e non provate affermazioni quo alla situazione finanziaria della società, non solo non provano, ma nemmeno asseriscono elementi atti a sostenere la loro tesi secondo cui non vi sarebbe stata negligenza grave dell’amministratore unico nel mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società. Non spiegano nemmeno, a titolo d’esempio, quali concrete circostanze avrebbero reso impossibile all’amministratore (unico) il controllo delle uscite (cfr. ricorso 6 giugno 2014, pag. 6) o avrebbero oggettivamente impedito in altro modo a questi di assicurarsi che sufficiente liquidità potesse comunque confluire a pagamento dei contributi di legge.

 

                                         3.4.

                                         Ritenuto che l’Ufficio di tassazione ha potuto basare le proprie decisioni su di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS motivata da negligenza grave, ritenuto che tale decisione è cresciuta in giudicato, che ora in questa sede i ricorrenti stessi asseriscono che un eventuale ricorso contro la predetta decisione avrebbe portato senz’altro al riconoscimento della responsabilità per negligenza grave del contribuente (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6), e che essi, per il rimanente, nemmeno asseriscono elementi fattuali atti a ritenere non data la negligenza grave, rispettivamente atti a ritenere la stessa comunque eccezionalmente non atta ad interrompere il nesso di causalità tra l’attività professionale ed il pregiudizio economico patito, ne derivano le seguenti conclusioni.

                                         Si deve innanzitutto considerare accertata anche in questa sede la negligenza grave in capo all’ex amministratore unico della società __________ SA per rapporto al mancato pagamento dei contributi paritetici oggetto di decisione di risarcimento. Si deve pure considerare, in linea con l’importanza che l’Alta Corte attribuisce a questo indizio (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1), che tale negligenza ha interrotto il nesso di causalità tra l’obbligo di risarcimento e l’attività professionale, per il rimanente non essendo stati versati agli atti, od anche solo sostenuti dai ricorrenti, gravati dell’onere probatorio, motivi atti a non ritenere interrotto, dalle negligenze gravi dell’ex amministratore, il nesso di causalità tra il pregiudizio patito e gli ordinari rischi d’impresa nella concreta attività professionale.

 

                                         3.5.

                                         Ne consegue la non deducibilità della riserva di CHF 70'000.— fatta valere dai contribuenti nella dichiarazione fiscale 2010 per rischi oneri sociali relativi alla società __________ SA.

 

 

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Un’ulteriore censura dei ricorrenti concerne lo scioglimento in neutralità fiscale nel periodo fiscale 2010 delle riserve per rischio oneri sociali per rapporto a __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento per totali CHF 8'056.85.

                                         Tali riserve sono state costituite nel 2009 e sciolte nel 2010 tramite pagamento dei rispettivi sospesi. La costituzione delle riserve nel 2009 è stata riconosciuta fiscalmente dall’Ufficio di tassazione. Nel periodo fiscale 2010 è stata invece ripresa.

                                         Già con reclamo 25 ottobre 2012 i ricorrenti avevano censurato la ripresa fiscale del predetto scioglimento; né il verbale di udienza del 10 marzo 2014, che nella fattispecie funge da motivazione delle decisioni su reclamo 7 maggio 2014, prende posizione su questo aspetto. Nemmeno nelle proprie osservazioni del 1° luglio 2014 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna formula a tale riguardo alcuna specifica osservazione, limitandosi a genericamente postulare, anche su questo aspetto, la conferma delle decisioni di tassazione impugnate.

 

                                         4.2.

                                         Per quanto si può evincere dalle poche indicazioni che si ricavano dagli atti, l’autorità di tassazione ha imposto l’importo, che in un periodo precedente aveva ammesso in deduzione quale accantonamento. Gli articoli 29 cpv. 2 e 63 cpv. 2 LIFD (nel diritto cantonale gli articoli 28 cpv. 2 e 72 cpv. 2 LT) prevedono che gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti siano aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati. Da parte loro, dottrina (p. es. Reich/Züger, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, n. 46 ad art. 29 LIFD) e giurisprudenza (p. es. ASA 79 p. 704 = RDAF 2011 II 70, consid. 3.2) sottolineano la natura provvisoria degli accantonamenti, che implica il fatto che possano essere riesaminati in ogni periodo fiscale. Non vi è pertanto un diritto acquisito al mantenimento degli accantonamenti e non viola il principio della buona fede l’autorità fiscale che contesta la validità di un accantonamento, ammesso in un periodo precedente. Potrebbe essere in contrasto con la buona fede tutt’al più se la pretesa dell’autorità fiscale di sciogliere un accantonamento ammesso in un periodo precedente, se in base agli atti avrebbe potuto e dovuto riconoscere senz’altro che l’accantonamento non era giustificato (Zweifel/Beusch, Ausgewählte Fragen zur Bedeutung der Handelsbilanz für die steuerliche Gewinnermittlung, in: Kramer/Nobel/Waldburger [a cura di], Festschrift für Peter Böckli, Zurigo 2006, p. 71).

                                         Come già rilevato, tuttavia, nella decisione impugnata l’Ufficio di tassazione non ha in alcun modo spiegato su quali presupposti abbia proceduto alla ripresa in questione.

 

                                         4.3.

                                         Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

 

                                         4.4.

                                         La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

 

 

                                         4.5.

                                         Nella fattispecie, né le prime decisioni di tassazione, oggetto di reclamo, né nel seguito le decisioni su reclamo, oggetto del presente gravame, contengono alcuna, seppur succinta, motivazione inerente alla ripresa fiscale. È quindi immediatamente evidente che la motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non rispetta le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito e va pertanto annullata, senza la necessità di entrare nel merito della contestata ripresa fiscale.

 

                                         4.6.

                                         Si deve anche tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera di diritto tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali. Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di valu-tare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria, considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di giudizio.

                                         Da ultimo, deve ancora essere sottolineato che l’autorità di tas-sazione non ha neppure provveduto a sanare il vizio della sua precedente decisione, presentando perlomeno delle osservazio-ni al ricorso più dettagliate. In tal modo, avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

 

 

                                   5.   Nella misura in cui concerne la ripresa dello scioglimento delle riserve per rischi oneri sociali relativi alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, per totali CHF 8'056.85, la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata. Per il resto, il ricorso è invece respinto.

                                         Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono parzialmente messe a carico dei ricorrenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   1.1.  Il ricorso è respinto nella misura in cui concerne la riserva di CHF 70'000.– per rischi oneri sociali relativi alla società __________ SA.

                                         1.2.  La decisione su reclamo del 7 maggio 2014 è annullata nella misura in cui concerne la ripresa dello scioglimento delle riserve per rischi oneri sociali relativi alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, per totali CHF 8'056.85 e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna perché adotti una nuova decisione motivata.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 400.–).

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

            __________

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: